CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 11511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16433-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del 2022 Sindaco pro tempore, ele ttivamente domiciliato in 1001 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 33, presso lo studio F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16433/2016 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e Numero sezionale 1001/2022 Numero di raccolta generale 11511/2022 difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1316/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/12/2015 R.G.N. 1501/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte di Appello di Catania, per quanto ancora rileva, in riforma della sentenza del Tribunale di Caltagirone, riteneva essere stata disposta fuori dalle ipotesi consentite dal legislatore la revoca della posizione organizzativa rivestita dal dipendente, [OSCURATO:PERSONA], e conseguentemente condannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della retribuzione di posizione; confermava - invece - la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva escluso il demansionamento e, conseguentemente, rigettava la relativa pretesa risarcitoria.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Osservava la Corte di appello che il Numero registro generale 16433/2016 Numero sezionale 1001/2022 demansionamento, allegato con riferimento alla Numero di raccolta generale 11511/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 privazione delle mansioni di Comandante di polizia municipale svolte per trent’anni dal dipendente, operato, secondo l’assunto del lavoratore con la delibera n. 75 del 2005 dell’ente locale con la quale gli era stato attribuito l’incarico di responsabile del servizio di Protezione Civile, era in realtà insussistente in quanto, secondo l’insegnamento della S.C. in materia di pubblico impiego, la sussistenza di una ipotesi di dequalificazione va valutata alla luce del criterio della cd. equivalenza formale, ovvero in base alla classificazione del c.c.n.l. di riferimento. Dal tale principio, prosegue la Corte territoriale, si ricavano due conseguenze: l’insussistenza di un diritto del lavoratore a mantenere il ruolo di comandante di polizia municipale e la necessità di valutare il demansionamento avuto riguardo non alle mansioni proprie dell’incarico di comandante, ma a quelle della categoria D di appartenenza (c.c.n.l. del 31 marzo del 1999), aspetto - quest’ultimo - nemmeno dedotto.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Per tali ragioni riteneva inconfigurabile nel caso Numero registro generale 16433/2016 Numero sezionale 1001/2022 di specie una ipotesi di dequalificazione Numero di raccolta generale 11511/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 professionale. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, il lavoratore. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., degli artt. 9 e 10 del c.c.n.l. del 31.3.1999, dell’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 1.1. Quanto al demansionamento, in relazione alla cui sussistenza ruota il ricorso per cassazione, deve in primo luogo essere rammentato che nel pubblico impiego contrattualizzato si applica l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 (e non l’art. 2103 c.c.) e con esso il principio cd. della equivalenza formale delle mansioni, senza che possa essere valorizzata in alcun modo la professionalità in concreto acquisita dal dipendente ed il suo bagaglio professionale, intendendosi qui ribadire F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 la via tracciata, sul punto, dalla giurisprudenza Numero registro generale 16433/2016 Numero sezionale 1001/2022 di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. n. Numero di raccolta generale 11511/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 7106/2014 e Cass. n. 18817/2018). Non si realizzerà, quindi, una ipotesi di demansionamento tutte le volte in cui - in applicazione del principio di equivalenza - risulterà che il lavoratore sia stato preposto a mansioni appartenenti alla medesima area professionale. Né al giudice è consentito sindacare la natura equivalente delle mansioni come emergente dalla contrattazione collettiva e dal ricadere delle stesse, come si è già detto, nell’ambito della stessa area. La Corte territoriale a detto principio si è conformata, come si è innanzi evidenziato, allorquando ha negato il dedotto demansionamento, avendo peraltro cura di precisare che nemmeno era stata allegata - né in primo grado né in appello - la dequalificazione rispetto alla categoria D di appartenenza del lavoratore. Del resto questa S.C., proprio in una ipotesi in cui veniva in rilievo la figura del comandante di polizia municipale (cfr. la già citata Cass. n. 7106 del 2014), ha precisato quanto innanzi, ovvero che in tema di pubblico impiego privatizzato, F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 l'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna Numero registro generale 16433/2016 Numero sezionale 1001/2022 rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale Numero di raccolta generale 11511/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle mansioni. Nella specie, conseguentemente, la S.C. ha escluso che l'assegnazione al dipendente comunale, già comandante della polizia municipale, di mansioni di "responsabile del servizio di polizia amministrativa" concretizzasse una violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 in considerazione dell'equivalenza formale tra tali mansioni, in base alla classificazione di cui al c.c.n.l. del 31 marzo 1999. Tale principio va sicuramente riconfermato con riferimento alla fattispecie all’attenzione di questa Corte; di esso ha fatto corretta applicazione la Corte di Appello. 1.2. Nel motivo di ricorso per cassazione viene altresì adombrata l’inapplicabilità del principio innanzi espresso, venendo in rilievo la diversa ipotesi dello svuotamento delle mansioni ed essendo F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16433/2016 stata disposta la rimozione dal ruolo di comandante Numero sezionale 1001/2022 Numero di raccolta generale 11511/2022 per finalità ritorsive. Data pubblicazione 08/04/2022 Nel caso di specie la configurabilità della diversa e ben più grave ipotesi dello svuotamento di mansioni va senz’altro esclusa. Secondo l’insegnamento di questa S.C. si ha svuotamento delle mansioni quando vi sia stata una sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere (cfr. ex plurimis, Cass. n. 11835/2009, Rv. 608364-01), mentre nel caso de quo il ricorrente è sempre stato assegnato ad altri incarichi, come emergente dalla sentenza di appello (cfr. pag. 3 della stessa), nello specifico essendo stato il ricorrente medesimo preposto ad altro incarico (quello di responsabile della Protezione civile). 1.3. Le ulteriori doglianze contenute in ricorso si palesano inammissibili. Viene infatti dedotta la configurazione di un comportamento scorretto dell’amministrazione volta a marginalizzare il dipendente “scomodo”, la sussistenza quindi di una ipotesi di mobbing. A tal riguardo deve però evidenziarsi che: - per un verso, non risulta proposta domanda di accertamento di una condotta mobbizzante datoriale F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 nell’ambito del giudizio di merito, illecito Numero registro generale 16433/2016 Numero sezionale 1001/2022 giammai sovrapponibile il dedotto demansionamento, Numero di raccolta generale 11511/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 dal quale si distingue, pur quando la condotta materiale che ne è il presupposto ne costituisce la base, per la dolosità della condotta datoriale (cfr. Cass. n. 10992 del 2020 in cui viene richiesto un intento persecutorio da parte del datore di lavoro); - per altro verso, è inammissibile in sede di legittimità la rivalutazione del materiale probatorio. 2. Al rigetto del ricorso segue la soccombenza anche quanto alle spese. 3. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in € 5.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quarter, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16433/2016 del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di Numero sezionale 1001/2022 Numero di raccolta generale 11511/2022 contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per Data pubblicazione 08/04/2022 il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4