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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 23678/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SASSARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto la somma di euro

30.000. Corona risulta indagato in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 per aver spedito/ceduto a [OSCURATO:PERSONA] circa 116 kg di sostanza stupefacente del tipo cannabis e per aver ceduto a terze persone allo stato ignote ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cannabis per un importo totale pari a 30.000 euro suddivise in banconote di vario taglio in Monteprandone/Gavoi il 21-22 ottobre 2021.

La somma di 30.000 euro è stata sottoposta a sequestro attraverso i seguenti passaggi: -in data 21.10.2021 la Guardia di Finanza aveva proceduto al sequestro di una partita di cannabis sativa spedita da Corona a Damiani; -il giorno successivo, nel corso della perquisizione presso la sua abitazione, Corona aveva consegnato agli operanti la somma di 30.000 euro custodita all'interno di una cabina armadio; - detta somma era stata sequestrata di iniziativa dalla polizia giudiziaria e non era mai intervenuta la convalida da parte del Pubblico Ministero; - il fascicolo era stato trasmesso per competenza dalla Procura di Ascoli a quella di Nuoro e il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nuoro, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva sottoposto la somma a sequestro preventivo, ritenendo configurabile il fumus del reato di cessione a persone non identificate di sostanza stupefacente e ritenendo, altresì, che detta somma fosse provento (o profitto o prezzo) del reato e come tale soggetta a confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen..

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Nuoro ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del funnus commissi delicti e alla ritenuta confiscabilità della somma in sequestro.

Quanto al primo aspetto i Giudici avrebbero valorizzato, ai fini della astratta configurabilità del reato, un dato di per sé neutro, quale quello dell' attività di coltivazione di canapa sativa light svolta dal Corona in maniera regolare con iscrizione alla camera di commercio, ed avrebbero ritenuto integrato il fumus a fronte di una contestazione, quale la cessione a terze persone rimaste ignote di quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cannabis per un importo di 30.000 euro, del tutto generica, priva di riferimenti spaziali e temporali e di qualsivoglia elemento a riscontro.

Quanto al secondo aspetto il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta, ovvero degli estratti del conto corrente intestato a Corona dai quali risultava il prelievo costante nel tempo di importi di denaro, a dimostrazione della natura lecita della somma sequestrata, che, pertanto, non poteva essere considerata corpo del reato in contestazione.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, motivazione inesistente e motivazione apparente con totale travisamento delle risultanze agli atti del procedimento in relazione, ancora una volta, al fumus commissi delicti e alla confiscabilità della somma in sequestro.

La motivazione del Tribunale, facendo riferimento da un lato alla cessione di ingenti quantitativi di droga e dall'altro alla composizione del denaro rinvenuto (formato da banconote di piccolo taglio) indicativa di uno spaccio al minuto, accosterebbe situazioni inconciliabili.

Inoltre il Tribunale avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali la somma di denaro rinvenuta non avrebbe potuto essere il risultato dei costanti prelievi in contanti dai propri conti correnti da parte dei Corona ed avrebbe valorizzato le modalità di occultamento della somma, che, invece, era semplicemente custodita nell'armadio della camera da letto ed era stata spontaneamente consegnata dall'indagato agli agenti di polizia giudiziaria.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato il primo assorbente motivo.

2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge".

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez.

U, n. 5876 del 28/1/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevi/acqua, Rv. 226710].

Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc.

Vespoli e altri, Rv. 242916).

3. Il primo motivo di ricorso investe il tema della sussistenza nel caso in esame del funnus commissi delicti, ovvero della confiugurabilità dell'ipotesi di reato, della quale il denaro sequestrato rappresenterebbe il profitto.

4. Nella giurisprudenza di legittimità al tradizionale canone interpretativo, secondo il quale in tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (da ultimo ribadito dalla pronuncia Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Arme/i, Rv.273069), si è contrapposto un altro filone secondo cui, nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283).

Secondo tale utimo orientamento, anche a fondamento di una misura cautelare reale devono sussistere elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano - tenendo conto della fase processuale - di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato, pur non dovendo assurgere, il compendio complessivo, alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure di cautela personale.Il collegio ritiene di dover aderire a tale secondo orientamento, in linea con il risalente indirizzo delle Sezioni Unite, in più occasioni ribadito, secondo cui l'accertamento del fumus commissi delicti deve essere riferito ad un'ipotesi ascrivibile alla realtà fattuale e deve passare attraverso un esame di congruità degli elementi rappresentati (Sez.

Un. n. 23 del 2/11/1996, dep 1997, Bassi, Rv 206657; Sez.

Un. n. 30 del 25/10/2000 [OSCURATO:PERSONA], Rv 217245).

Si tratta, a ben vedere, di indirizzo coerente con il ruolo di garanzia che il giudice deve svolgere anche con riferimento alle misure cautelari reali, pur sempre suscettibili di incidere su rilevanti interessi.

Il controllo del giudice, dunque, non deve fermarsi alla verifica della astratta sussumibilità del fatto in una ipotesi di reato, ma deve estendersi alla verifica dell'esistenza di un vincolo fra la cosa ed il reato per cui si procede, che deve essere a sua volta assistito da gravità indiziaria.

Il fumus richiesto per l'adozione del sequestro preventivo è costituito dalla esistenza di indizi di reato, cioè dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso, sicchè è necessaria una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta (Sez. 5 n. 3722 dei 11/12/2019 dep. 2020, Gheri, Rv. 278152; Sez 6 n. 33965 del 13/04/2021 non mass.).

5. Il Tribunale di Nuoro non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto indicati. [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato in relazione a due distinte ipotesi di reato, ovvero quella inerente la spedizione di una partita di cannabis a tale Damiani e quella inerente la «cessione a terze persone non identificate di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cannabis per un importo totale di 30.000 euro suddivise in banconote di vario taglio».

Nella stessa formulazione delle imputazioni provvisorie la somma di 30.000 euro è ricollegata, non già alla spedizione della partita di cannabis da Corona a Danniani (che, essendo stata intercettata e sequestrata prima che arrivasse a destinazione, non era stata ancora pagata), bensì alle ulteriori cessioni di sostanza del medesimo tipo a persone non identificate.

Il decreto di sequestro preventivo, infatti, è stato emesso sul presupposto che tale somma fosse soggetta a confisca ex art. 240 cod. pen. in quanto profitto di tale ultimo reato.

E' dunque con riferimento a tale fattispecie che il giudice della cautela reale doveva verificare la sussistenza del fumus, inteso, come detto, non già quale astratta configurabilità dell'ipotesi delittuosa, bensì quale ipotesi ascrivibile ad una realtà fattuale concreta, sulla base delle emergenze processuali.Il Tribunale di Nuoro, invece, nell'ordinanza impugnata si è soffermato con esauastiva e coerente motivazione sulla configuarbilità della prima ipotesi di reato, consistente nella spedizione della cannabis, ma non ha dato conto degli elementi indiziari a fondamento della seconda ipotesi di accusa formulata dal Pubblico Ministero, ovvero degli elementi che varrebbero a dimostrare, sotto il profilo della gravità indiziaria, l'avvenuta cessione da parte di Corona nei confronti di una pluralità di soggetti di sostanza stupefacente per un controvalore di 30.000 euro.

Il Tribunale avrebbe dovuto indicare quali concreti elementi rendevano verosimile la cessione da parte dell'indagato, in epoca precedente al sequestro, di sostanza stupefacente e consentivano di ricollegare la somma in contanti alle pregresse cessioni.

Nel percorso motivazionale del Tribunale non è dato rinvenire alcuna indicazione in tal senso, tanto che, come sottolienato nel ricorso, l'incolpazione provvisoria è costruita senza alcun riferimento spaziale e temporale che valga a circoscriverla.

Gli elementi indiziari a sostegno del sequestro, in ultima analisi, sono stati ricondotti solo al rinvenimento della somma di 30.000 euro in contanti e sulla base di tale rinvenimento, con una inversione logica, è stata ritenuta fondata l'ipotesi di accusa: in luogo di spiegare perché la somma era verosimile provento di uno specifico reato, i giudici hanno ritenuto che la base indizaria dell'esistenza del reato fosse il rinvenimento dell'ipotetico profitto.

6. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Nuoro per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

AnnuIlla con rinvio l'impugnata ordinanza e tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SASSARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto la somma di euro 30.000. Corona risulta indagato in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 per aver spedito/ceduto a [OSCURATO:PERSONA] circa 116 kg di sostanza stupefacente del tipo cannabis e per aver ceduto a terze persone allo stato ignote ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cannabis per un importo totale pari a 30.000 euro suddivise in banconote di vario taglio in Monteprandone/Gavoi il 21-22 ottobre 2021. La somma di 30.000 euro è stata sottoposta a sequestro attraverso i seguenti passaggi: -in data 21.10.2021 la Guardia di Finanza aveva proceduto al sequestro di una partita di cannabis sativa spedita da Corona a Damiani; -il giorno successivo, nel corso della perquisizione presso la sua abitazione, Corona aveva consegnato agli operanti la somma di 30.000 euro custodita all'interno di una cabina armadio; - detta somma era stata sequestrata di iniziativa dalla polizia giudiziaria e non era mai intervenuta la convalida da parte del Pubblico Ministero; - il fascicolo era stato trasmesso per competenza dalla Procura di Ascoli a quella di Nuoro e il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nuoro, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva sottoposto la somma a sequestro preventivo, ritenendo configurabile il fumus del reato di cessione a persone non identificate di sostanza stupefacente e ritenendo, altresì, che detta somma fosse provento (o profitto o prezzo) del reato e come tale soggetta a confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Nuoro ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del funnus commissi delicti e alla ritenuta confiscabilità della somma in sequestro. Quanto al primo aspetto i Giudici avrebbero valorizzato, ai fini della astratta configurabilità del reato, un dato di per sé neutro, quale quello dell' attività di coltivazione di canapa sativa light svolta dal Corona in maniera regolare con iscrizione alla camera di commercio, ed avrebbero ritenuto integrato il fumus a fronte di una contestazione, quale la cessione a terze persone rimaste ignote di quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cannabis per un importo di 30.000 euro, del tutto generica, priva di riferimenti spaziali e temporali e di qualsivoglia elemento a riscontro. Quanto al secondo aspetto il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta, ovvero degli estratti del conto corrente intestato a Corona dai quali risultava il prelievo costante nel tempo di importi di denaro, a dimostrazione della natura lecita della somma sequestrata, che, pertanto, non poteva essere considerata corpo del reato in contestazione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, motivazione inesistente e motivazione apparente con totale travisamento delle risultanze agli atti del procedimento in relazione, ancora una volta, al fumus commissi delicti e alla confiscabilità della somma in sequestro. La motivazione del Tribunale, facendo riferimento da un lato alla cessione di ingenti quantitativi di droga e dall'altro alla composizione del denaro rinvenuto (formato da banconote di piccolo taglio) indicativa di uno spaccio al minuto, accosterebbe situazioni inconciliabili. Inoltre il Tribunale avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali la somma di denaro rinvenuta non avrebbe potuto essere il risultato dei costanti prelievi in contanti dai propri conti correnti da parte dei Corona ed avrebbe valorizzato le modalità di occultamento della somma, che, invece, era semplicemente custodita nell'armadio della camera da letto ed era stata spontaneamente consegnata dall'indagato agli agenti di polizia giudiziaria. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato il primo assorbente motivo. 2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevi/acqua, Rv. 226710]. Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). 3. Il primo motivo di ricorso investe il tema della sussistenza nel caso in esame del funnus commissi delicti, ovvero della confiugurabilità dell'ipotesi di reato, della quale il denaro sequestrato rappresenterebbe il profitto. 4. Nella giurisprudenza di legittimità al tradizionale canone interpretativo, secondo il quale in tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (da ultimo ribadito dalla pronuncia Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Arme/i, Rv.273069), si è contrapposto un altro filone secondo cui, nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283). Secondo tale utimo orientamento, anche a fondamento di una misura cautelare reale devono sussistere elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano - tenendo conto della fase processuale - di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato, pur non dovendo assurgere, il compendio complessivo, alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure di cautela personale.Il collegio ritiene di dover aderire a tale secondo orientamento, in linea con il risalente indirizzo delle Sezioni Unite, in più occasioni ribadito, secondo cui l'accertamento del fumus commissi delicti deve essere riferito ad un'ipotesi ascrivibile alla realtà fattuale e deve passare attraverso un esame di congruità degli elementi rappresentati (Sez. Un. n. 23 del 2/11/1996, dep 1997, Bassi, Rv 206657; Sez. Un. n. 30 del 25/10/2000 [OSCURATO:PERSONA], Rv 217245). Si tratta, a ben vedere, di indirizzo coerente con il ruolo di garanzia che il giudice deve svolgere anche con riferimento alle misure cautelari reali, pur sempre suscettibili di incidere su rilevanti interessi. Il controllo del giudice, dunque, non deve fermarsi alla verifica della astratta sussumibilità del fatto in una ipotesi di reato, ma deve estendersi alla verifica dell'esistenza di un vincolo fra la cosa ed il reato per cui si procede, che deve essere a sua volta assistito da gravità indiziaria. Il fumus richiesto per l'adozione del sequestro preventivo è costituito dalla esistenza di indizi di reato, cioè dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso, sicchè è necessaria una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta (Sez. 5 n. 3722 dei 11/12/2019 dep. 2020, Gheri, Rv. 278152; Sez 6 n. 33965 del 13/04/2021 non mass.). 5. Il Tribunale di Nuoro non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto indicati. [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato in relazione a due distinte ipotesi di reato, ovvero quella inerente la spedizione di una partita di cannabis a tale Damiani e quella inerente la «cessione a terze persone non identificate di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cannabis per un importo totale di 30.000 euro suddivise in banconote di vario taglio». Nella stessa formulazione delle imputazioni provvisorie la somma di 30.000 euro è ricollegata, non già alla spedizione della partita di cannabis da Corona a Danniani (che, essendo stata intercettata e sequestrata prima che arrivasse a destinazione, non era stata ancora pagata), bensì alle ulteriori cessioni di sostanza del medesimo tipo a persone non identificate. Il decreto di sequestro preventivo, infatti, è stato emesso sul presupposto che tale somma fosse soggetta a confisca ex art. 240 cod. pen. in quanto profitto di tale ultimo reato. E' dunque con riferimento a tale fattispecie che il giudice della cautela reale doveva verificare la sussistenza del fumus, inteso, come detto, non già quale astratta configurabilità dell'ipotesi delittuosa, bensì quale ipotesi ascrivibile ad una realtà fattuale concreta, sulla base delle emergenze processuali.Il Tribunale di Nuoro, invece, nell'ordinanza impugnata si è soffermato con esauastiva e coerente motivazione sulla configuarbilità della prima ipotesi di reato, consistente nella spedizione della cannabis, ma non ha dato conto degli elementi indiziari a fondamento della seconda ipotesi di accusa formulata dal Pubblico Ministero, ovvero degli elementi che varrebbero a dimostrare, sotto il profilo della gravità indiziaria, l'avvenuta cessione da parte di Corona nei confronti di una pluralità di soggetti di sostanza stupefacente per un controvalore di 30.000 euro. Il Tribunale avrebbe dovuto indicare quali concreti elementi rendevano verosimile la cessione da parte dell'indagato, in epoca precedente al sequestro, di sostanza stupefacente e consentivano di ricollegare la somma in contanti alle pregresse cessioni. Nel percorso motivazionale del Tribunale non è dato rinvenire alcuna indicazione in tal senso, tanto che, come sottolienato nel ricorso, l'incolpazione provvisoria è costruita senza alcun riferimento spaziale e temporale che valga a circoscriverla. Gli elementi indiziari a sostegno del sequestro, in ultima analisi, sono stati ricondotti solo al rinvenimento della somma di 30.000 euro in contanti e sulla base di tale rinvenimento, con una inversione logica, è stata ritenuta fondata l'ipotesi di accusa: in luogo di spiegare perché la somma era verosimile provento di uno specifico reato, i giudici hanno ritenuto che la base indizaria dell'esistenza del reato fosse il rinvenimento dell'ipotetico profitto. 6. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Nuoro per un nuovo giudizio. P.Q.M. AnnuIlla con rinvio l'impugnata ordinanza e tr
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