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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 15023/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pagg.2 e 3); n Anche il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e adeguata del Collegio di appello.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] fiere estensore Il Pr4dente Maria 1 igna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r'LLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pagg.2 e 3); n Anche il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e adeguata del Collegio di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] fiere estensore Il Pr4dente Maria 1 igna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r'LLERIA
Sentenza Cassazione n. 15023/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris