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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 34605/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. in data 16 febbraio 2022, il Tribunale del Riesame di Firenze ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato aveva rigettato l'istanza di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in atto nei loro confronti in ordine al reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. commesso in Prato dall'aprile 2018 fino all'8 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erano stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato eseguita in data 13 settembre 2021; il Tribunale del Riesame in data 30 settembre 2021 aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Avverso l'ordinanza gli indagati, a mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso con un unico atto, formulando un solo motivo con il quale hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari.

Il Tribunale nel ritenere perdurante il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie avrebbe omesso di effettuare una valutazione individualizzata per ciascuno degli indagati e non avrebbe considerato il tempo trascorso dall'applicazione della misura ed il costante rispetto da parte dei ricorrenti delle prescrizioni ad essa inerenti.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia da parte degli imputati in ragione della sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla intervenuta sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 31 maggio 2022 di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione condizionalmente sospesa con conseguente dichiarazione di perdita di efficacia della misura in atto.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.6.

I ricorrenti hanno specificato le ragioni sottese alla rinuncia, costituite dalla dichiarazione di perdita di efficacia della misura in atto, intervenuta successivamente alla presentazione del ricorso datato 25 maggio 2022.

Si deve, pertanto, ritenere che la causa di inammissibilità derivi da una effettiva e sopravvenuta carenza di concreto interesse degli imputati a coltivare l'impugnazione, per cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non può seguire la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende e neppure al pagamento delle spese del procedimento.

Costituisce infatti principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente, come avvenuto nel caso di specie, non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione determinato da causa non imputabile al ricorrente non configura un'ipotesi di soccombenza di quest'ultimo (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01 e Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01).

P.Q.M.

Dichiara ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. in data 16 febbraio 2022, il Tribunale del Riesame di Firenze ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato aveva rigettato l'istanza di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in atto nei loro confronti in ordine al reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. commesso in Prato dall'aprile 2018 fino all'8 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erano stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato eseguita in data 13 settembre 2021; il Tribunale del Riesame in data 30 settembre 2021 aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Avverso l'ordinanza gli indagati, a mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso con un unico atto, formulando un solo motivo con il quale hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari. Il Tribunale nel ritenere perdurante il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie avrebbe omesso di effettuare una valutazione individualizzata per ciascuno degli indagati e non avrebbe considerato il tempo trascorso dall'applicazione della misura ed il costante rispetto da parte dei ricorrenti delle prescrizioni ad essa inerenti. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia da parte degli imputati in ragione della sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla intervenuta sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 31 maggio 2022 di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione condizionalmente sospesa con conseguente dichiarazione di perdita di efficacia della misura in atto. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.6. I ricorrenti hanno specificato le ragioni sottese alla rinuncia, costituite dalla dichiarazione di perdita di efficacia della misura in atto, intervenuta successivamente alla presentazione del ricorso datato 25 maggio 2022. Si deve, pertanto, ritenere che la causa di inammissibilità derivi da una effettiva e sopravvenuta carenza di concreto interesse degli imputati a coltivare l'impugnazione, per cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non può seguire la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende e neppure al pagamento delle spese del procedimento. Costituisce infatti principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente, come avvenuto nel caso di specie, non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione determinato da causa non imputabile al ricorrente non configura un'ipotesi di soccombenza di quest'ultimo (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01 e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01). P.Q.M. Dichiara ina