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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31219/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15308/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. e amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, domicilio digitale exlege; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha incorporato per fusione [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.), in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale exlege ; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale exlege; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 881/2023, depositata e notificata il 5/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 23 maggio 2013, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L, chiedendone la condanna solidale: i) al risarcimento dei danni subiti a seguito della pubblicazione del libro intervista ad [OSCURATO:PERSONA], curato dai giornalisti [OSCURATO:PERSONA] e Rizza, intitolato “[OSCURATO:PERSONA]”; ii) al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della l. n. 47/1948; iii) alla pubblicazione della sentenza, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, su “la Repubblica”, “Corriere della Sera”, “[OSCURATO:PERSONA]” e “l’Unità”, con carattere superiore al normale.

A tal d’essere va che il libro aveva lasciato intendere che i processi a suo carico, per riciclaggio e per connivenza con la mafia, non avessero portato ad una sua condanna per lacune probatorie che l’intervistato Ingroia, definito colui che sa non solo in virtù delle sue indagini e della sua esperienza investigativa, ma anche per il fatto d’essere un uomo che pensa…attenendosi alla verità dei fatti , era in grado di colmare con le sue deduzioni e conoscenze, a prescindere dalle prove acquisite nei processi.

Secondo la prospettazione attorea, in particolare, il libro instillava nel lettore il sospetto che la fortuna economica di [OSCURATO:PERSONA] derivasse dal riciclaggio di capitali mafiosi del narcotraffico e detto sospetto era supportato facendo riferimento alle indagini parziali e mai concluse affidate al C.T.U.

Giuffrida, nominato dal procuratore presso il Tribunale di Palermo nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale, in particolare, non sarebbe riuscito a portare a compimento l’accertamento sulla provenienza di ben 92 miliardi di lire, per essere stato raggiunto da una richiesta risarcitoria da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. che lo aveva impensierito al punto da indurlo ad una ritrattazione in merito ai dubbi sulla provenienza di quei 92 miliardi.

Nel libro si precisava che il Giuffrida aveva anche ipotizzato, con la memoria agli atti dell’inchiesta della Procura di Roma sulla morte di Calvi nel processo relativo al Banco ambrosiano, che alcuni capitali nel 1974 fossero stati convogliati dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che in quegli anni era la banca di riferimento della P2, a sua volta, finanziata dalla mafia, ad alcune società della galassia [OSCURATO:SOCIETA] (in particolare, alla [OSCURATO:PERSONA] che nel 1974 era divenuta titolare di alcune partecipazioni nella [OSCURATO:PERSONA], una società del [OSCURATO:PERSONA] con sede nel paradiso fiscale della Bahamas) e si affermava che la pista aperta da quella memoria, benché interessante, era stata abbandonata dalla Procura di Palermo.

Secondo la ricorrente, le circostanze narrate nel libro oltre ad essere false avrebbero dato luogo ad una narrazione distorta e allusiva, smentita da fatti essenziali: a) la perizia Giuffrida non era affatto rimasta “in sospeso”, ma era stata oggetto di puntuale esame nel corso del dibattimento del processo di primo grado contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e in esso le otto operazioni di cui il consulente della procura non era riuscito ad identificare la provvista (per 37 miliardi e non per 92) erano state interamente ricostruite, tanto che i pubblici ministeri (tra cui lo stesso Ingroia), con la requisitoria finale, avevano rinunciato all’accusa di riciclaggio e il Tribunale di Palermo, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva accertato, con statuizione passata in giudicato, che i flussi finanziari delle holdings erano già nella disponibilità del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] in anni precedenti al 1978 e cioè sin dalla costituzione della [OSCURATO:PERSONA] e che, dunque, tutte le provviste utilizzate erano interne e lecite; b) nel giudizio relativo al Banco ambrosiano, la perizia del Giuffrida non fu acquisita perché la Corte territoriale la ritenne non pertinente; c) nel giudizio civile a carico del Giuffrida erano stati chiesti i soli danni morali da liquidarsi in via equitativa, deducendo che tutte le operazioni da lui esaminate anche quelle giudicate dubbie, avrebbero potuto da lui essere ricostruite già nella consulenza; ne era seguita una transazione relativa appunto ai danni morali e non una ritrattazione da parte del Giuffrida, perché intimorito; d) il processo relativo al Banco ambrosiano e al finanziere Calvi non l’aveva mai coinvolta; e) la [OSCURATO:PERSONA] non apparteneva al [OSCURATO:PERSONA].

I convenuti [OSCURATO:PERSONA], Rizza e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (poi incorporata per fusione da [OSCURATO:SOCIETA].) si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, avendo esercitato il loro legittimo esercizio di diritto di critica e/o di cronaca, e la condanna dell’attrice ex art. 96 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] i a restava contumace.

Con sentenza del Tribunale di Palermo n. 6561/2016, confermata dalla Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 881/2023, depositata e notificata il 5/05/2023, la domanda della [OSCURATO:SOCIETA] veniva rigettata.

Segnatamente, per quanto ancora di interesse, la Corte territoriale ha ritenuto che: a) la denunciata inesattezza di alcuni contenuti del libro per cui è causa non fosse basata su elementi specifici idonei a dimostrare la condotta diffamatoria, non essendo tali quelli volti a far emergere che l’ammontare dei fondi sospetti non era di 92 milioni, bensì di 37, perché sono rilevanti le imprecisioni che stravolgono il fatto “vero” in maniera tale da renderne offensiva la sua attribuzione a taluno (Cass. n. 7757/2020), mentre la differenza quantitativa dei finanziamenti dei cui mancati riscontri si discuteva non trasformava il fatto da vero a falso, né l’appellante spiegava come avrebbe potuto averla; b) l’appellante non avesse efficacemente censurato la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto che l’affermazione contenuta nel libro pesa come un macigno il sospetto di aver riciclato i capitali mafiosi del narcotraffico fosse riferibile all’origine del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e non alla società appellante che all’epoca dei fatti non era ancora costituita; c) le affermazioni rese dal Giuffrida, in sede di transazione, relative all’assenza di ombre residue sui flussi finanziari del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], valessero solo tra le parti e non fossero idonee ad inficiare le conclusioni contenute nell’accertamento peritale compiuto in sede giudiziaria; d) l’asserita estraneità della società appellante alla [OSCURATO:PERSONA] non escludesse che quest’ultima facesse comunque parte del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] e ciò, comunque, non fosse in sé e per sé diffamatorio; e) inoltre, la prospettazione di una pista interessante che avrebbe potuto aprire ulteriori indagini nei confronti dell’appellante non configurasse l’attribuzione di alcuna condotta dannosa per l’immagine dell’appellante; e) l’entità della richiesta risarcitoria nei confronti del Giuffrida non rivestisse alcuna connotazione diffamatoria, atteso che chi agisce in sede civile può quantificare la richiesta risarcitoria senza alcun limite, salva poi la verifica di fondatezza da parte del giudice.

La Corte di merito ha rigettato l’ulteriore motivo con cui la ricorrente riteneva che il libro non fosse riconducibile alla cronaca giudiziaria e che non ricorresse, quindi, la scriminante del diritto di critica, basata sul fatto gli autori [OSCURATO:PERSONA] e Rizza avessero tentato di sostenere la loro neutralità rispetto alle dichiarazioni dell’intervistato (Ingroia) in quanto semplicemente riportate, mentre il libro era caratterizzato dall’intreccio tra le domande degli intervistatori, già di per sé argomentate, e le risposte confermative dell’intervistato, ritenendo che: a) la scriminante ravvisata dal giudice di primo grado (diritto di critica, e non di cronaca) fosse giustificata dal fatto che gli autori mirassero ad un ripensamento critico delle vicende rappresentate e non avessero affatto l’intento di descrivere i fatti, proprio della cronaca; b) gli autori avessero esercitato il loro diritto di critica, giacché avevano non solo descritto i fatti, ma li avevano valutati, esprimendo un dissenso verso quella realtà fenomenica, allo scopo non già di informare, ma di stimolare un dibattito; c) il genere scelto, il libro intervista, non cambiasse la natura delle cose, potendo semmai comportare la compartecipazione dell’intervistatore alla diffamazione, qualora se ne fosse ravvisata la sussistenza; d) l’evocazione della scriminante del diritto di cronaca, anziché di quello di critica, non avesse portato l’appellante a farne discendere alcuna conseguenza in ordine all’attitudine offensiva dei fatti narrati; e) non fosse stata contestata la continenza delle espressioni utilizzate. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, resistono con separati controricorsi.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo si denunziano la mancanza e/o apparenza di motivazione ex art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, 2° comma, n. 4 e 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., per essere la motivazione, seppur graficamente esistente, del tutto inidonea a far comprendere il ragionamento con il quale il giudice ha pronunciato la decisione.

In particolare, anziché prendere in esame i fatti denunciati dall’appellante, la Corte d'appello li avrebbe ridotti a mere inesattezze, fornendo una motivazione non aderente ai motivi di appello, senza spiegare perché: a) ha ritenuto legittima l’affermazione contenuta nel libro- intervista secondo cui è ancora oggi logicamente e cronologicamente attendibile l’accusa di riciclaggio ai danni della [OSCURATO:SOCIETA] e ancora vivo il sospetto a carico di [OSCURATO:PERSONA] di aver riciclato i fiabeschi capitali mafiosi del narcotraffico; b) ha considerato non diffamatoria la prospettazione di un suo coinvolgimento nel riciclaggio di capitali del [OSCURATO:PERSONA]; c) ha giudicato irrilevante il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti non esistesse.

Attinta da censura, perché ritenuta emblematica della sussistenza di un difetto di motivazione, è anche la statuizione con cui la Corte d'appello ha ritenuto priva di rilievo la transazione intercorsa con il Giuffrida.

A supporto del suo ragionamento, la deducente evoca una pronuncia di questa Corte che ha ritenuto meramente apparente la motivazione con cui il giudice d’appello aveva escluso la portata diffamatoria di un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale, ritenendo soddisfatto il requisito della verità putativa della notizia attraverso il rinvio alle conclusioni di una perizia tecnica, smentita in larga misura all’esito dell’inchiesta, senza considerare che il giornalista avrebbe dovuto riferire in modo corretto non soltanto l’ipotesi accusatoria della Procura di Palermo, ma anche tutti gli ulteriori sviluppi giudiziari e senza spiegare “come e perché una simile dichiarazione possa ritenersi sorretta dalla verità putativa e della continenza dell’espressione del diritto di critica” (Cass. n. 4458/2023). 1.1) Il motivo è infondato.

Occorre muovere dal rilievo che il libro-intervista per cui è causa è stato ritenuto non un semplice articolo di cronaca giudiziaria, in relazione al quale si richiede una fedele ed asettica riproduzione dei fatti appresi dalle fonti, ma un articolo di approfondimento giornalistico contenente tesi di carattere politico, volte a criticare ed analizzare gli esiti processuali delle vicende giudiziarie di cui l’Ingroia si era personalmente occupato o con cui era venuto a contatto; proprio tale premessa, di cui la Corte d'appello dà ampia contezza, in part. alle pp. 12 e 13 (dopo avere, peraltro, ampiamente riprodotto i passaggi della sentenza del Tribunale che ha confermato sul punto), là dove ha motivato il rigetto del motivo con cui l’appellante si doleva del fatto che il giudice di primo grado avesse ritenuto ricorrente la scriminante del diritto di critica, confermando la sentenza impugnata che aveva richiamato i passaggi del libro costituenti prova che esso era volto non a ricostruire fatti di cronaca giudiziaria, bensì a fornirne una rappresentazione critica: in particolare nell’introduzione era dato leggere per questo rivendichiamo come giornalisti e come cittadini il diritto di interrogarci e di riflettere, senza l’onere della prova, sul ventennio berlusconiano e sulla sua origine, anche tenendo conto delle ipotesi investigative che si sono concluse con un’archiviazione e ciò confermava che l’intento degli autori non era quello di descrivere i fatti, ma quello di proporre un loro ripensamento critico, seguendo la descrizione del fatto, ma valutandolo ed esprimendo un dissenso verso la realtà fenomenica anche per suscitare un dibattito.

La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi, e che, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di talediritto occorre comunque che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità oggettiva; verità oggettiva, da intendersi non solo come verità del fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia come fatto in sé, e quindi indipendente dalla verità del suo contenuto, che là dove sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, impone al giudice chiamato ad operare il bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita, di ritenere sussistente l’esercizio del diritto di critica se vi sia interesse dell’opinione pubblica a conoscere non solo il fatto oggetto della critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma anche l'interpretazione di quel fatto(Cass. 6/08/2007 n. 17172 e successiva giurisprudenza conforme).

Infatti, ha sottolineato, come già aveva fatto il Tribunale, che i fatti riferiti corrispondevano alla verità sostanziale, nonostante: i) alcune inesattezze (ad esempio sull’entità dei flussi finanziari ritenuti di dubbia provenienza), perché queste ultime non avevano reso il fatto diffamatorio (p. 10, 1°- 3° cpv); ii) nella transazione intervenuta tra la ricorrente e il Giuffrida, quest’ultimo avesse negato la persistenza di dubbi sulla provenienza dei flussi finanziari utilizzati nelle 8 operazioni che inizialmente aveva considerato oscure, perché ciò non inficiava le conclusioni contenute nell’accertamento peritale (p. 10, ult. cpv.); iii) l’asserita estraneità della ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] (p. 11, ult. cpv.); iv) le suggestioni indotte dall’aver affermato l’esistenza di una pista interessante che se approfondita avrebbe potuto accertare il coinvolgimento della ricorrente nel riciclaggio che pure processualmente era stato escluso e che l’esosa richiesta di danni nei confronti del Giuffrida avesse intimorito quest’ultimo (p. 12, 1°-2° cpv.).

La ricorrente, mancando di valutare le conclusioni della Corte d'appello entro questa cornice di riferimento, si duole ingiustificatamente dell’assenza di motivazione; le ragioni a sostegno della statuizione riguardo alla insussistenza della diffamazione invece sono non solo adeguatamente espresse, ma anche corrette dal punto di vista tecnico-giuridico e ciò sebbene la Corte d'appello non abbia specificamente preso in considerazione, come sembra pretendere la ricorrente, singoli passaggi del libro- intervista.

Né si evidenziano discrasie del procedimento motivazionale; le censure riguardano la valutazione delle risultanze processuali, come è stata operata dalla Corte di merito e, riproponendo l'esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un'ulteriore valutazione degli stessi; e ciò sebbene a questa Corte non sia riconosciuto dalla legge il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito.

Conclusivamente, la sentenza impugnata è motivata e la sua motivazione non è meramente apparente, in quanto consente di percepire agevolmente il ragionamento seguito dalla Corte di meritoper la formazione del proprio convincimento. 2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. n. 5, c.p.c. nonché la violazione dell’art. 2697 c.c.

I fatti decisivi denunciati come pretermessi sono: 1) la circostanza che tutte le operazioni di cui il Giuffrida non era stato in grado di rinvenire la provvista nella propria nota informativa erano state interamente ricostruite nel dibattimento del processo di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; 2) la rinuncia da parte di tutti i pubblici ministeri, compreso l’Ingroia, all’accusa di riciclaggio, non ritenendola provata; 3) l’accertamento da parte del Tribunale di Palermo, all’esito del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che i flussi finanziari delle holdings erano già nella disponibilità del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] in anni precedenti al 1978 e cioè sin dalla costituzione della [OSCURATO:PERSONA] e che, dunque, tutte le provviste utilizzate erano lecite; 4) il suo mancato coinvolgimento, neppure incidentalmente, nelle indagini relative al riciclaggio del [OSCURATO:PERSONA].

La falsità di quanto riferito nel libro sarebbe stata dedotta dunque sulla base di una serie di fatti (prevalentemente pubblici e di fonte giudiziaria) ignorati dal Tribunale e ancor più dalla Corte di appello; fatti che la ricorrente ricostruisce analiticamente, allo scopo di lamentare anche che nel libro non si dava atto che il contesto conoscitivo che il libro faceva ruotare soprattutto attorno alla perizia Giuffrida era mutato e superato giudizialmente (l’indagine per riciclaggio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si era conclusa con diversi provvedimenti di archiviazione, la consulenza del Giuffrida e il suo successivo esame non erano stati ritenuti idonei ad accertare alcun fatto specifico di riciclaggio , tanto che il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 11/12/2004, aveva accertato la provenienza lecita dei flussi finanziari; con ordinanza del 27/10/2006, la Corte d’appello di Palermo aveva rigettato la richiesta di nuovo esame di Giuffrida ... formulata dall’accusa sul tema di prova concernente gli iniziali introiti di denaro all’interno delle holdings legate alla [OSCURATO:SOCIETA] , osservando che alla stregua delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza appellata ... non si apprezza l’assoluta decisività dei mezzi probatori richiesti, anche tenuto conto della loro genericità , lo stesso Giuffrida, con la sottoscrizione della transazione che aveva definito il giudizio civile a suo carico per il risarcimento del danno, aveva riconosciuto che all’esito di una prospettazione maggiormente organica delle operazioni poste oggi alla cognizione del Tribunale Ordinario di Palermo ... e della relativa documentazione già disponibile , che esse erano ricostruibili e tali da escludere l’apporto di capitali di provenienza esterna al [OSCURATO:PERSONA] ). 2.1) Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, perché non supera la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter, ult.comma, cod.proc.civ. secondo cui quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, coc.proc.civ.

Il ricorrente per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947).

In secondo luogo, perché, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, i fatti denunciati come pretermessi non sono tali, essendo stati presi in considerazione dal giudice a quo, il quale è tuttavia giunto a conclusioni opposte che non possono essere rimesse in discussione dinanzi a questa Corte.

Del resto, il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra, di per sé, il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale non esaminata attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata(Cass. 6/02/2025, n. 2961).

Tantomeno ricorre la violazione dell’art. 2697 cod.civ., non essendo stato dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma essendo stata solo postulato che l’erronea valutazione delle risultanze probatorie abbia condotto ad un esito non corretto (Cass., Sez.

Un., 5/08/2016, n. 16598 e successiva giurisprudenza conforme). 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 21 Cost., 51 e 595 c.p., 2043 e 2049 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché dell’art. 10 CEDU e dell’art.19 [OSCURATO:PERSONA] dei Diritti dell’Uomo.

Premesso che la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); b) l’interesse pubblico all’informazione; c) la forma civile dell’esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza, la ricorrente si duole del fatto che il giudice abbia adottato un approccio “atomistico”, valutando letteralmente e autonomamente le singole espressioni denunciate piuttosto che valutarle nel contesto in cui erano propalate, al fine di comprendere quale fosse il significato complessivo che dal loro concatenarsi era immediatamente percepibile.

In particolare, dato che il concetto di “verità” (anche putativa) non è granitico e inscalfibile, ma suscettibile di essere modificato nel tempo con l’evoluzione del fatto narrato, ciò che poteva apparire “vero” o verosimile nel 1999, certamente non lo era più dopo diversi anni, cioè dopo il verificarsi di altri fatti idonei a modificarlo o addirittura superarlo. 3.1) Il motivo è inammissibile.

Tutti i fatti rappresentati nel libro sono stati ritenuti non meramente descrittivi della realtà fenomenica, ma critici rispetto alla stessa e ciò, come già detto, era stato ben chiarito dagli autori, quando nell’introduzione avevano reso palese che il loro intento era quello di offrire un ripensamento critico senza l’onere della prova sul ventennio berlusconiano anche tenendo conto di semplici ipotesi investigative che non avevano portato ad una condanna.

Il libro, ha, infatti, sottolineato la Corte d’appello, non poggiava sull’obiettività, non era finalizzato ad informare, ma a stimolare il dibattito (p. 13).

Va ribadito, sul punto, che il giudice a quoha ritenuto sussistente la verità oggettiva – come già chiarito – cfr. supra - e non contestata la correttezza formale delle espressioni adoperate (cd. continenza) (p. 13, pen.mo cpv.).

Il che destituisce di fondamento la prospettazione della ricorrente secondo cui le tesi degli autori del libro si riferivano a ipotesi investigative che non avevano trovato riscontro nei processi penali a suo carico e priva di sostanza anche l’argomentazione difensiva secondo cui non poteva dirsi rispettato il principio di verità sostanziale non avendo gli autori, per così dire, aggiornato alla data della pubblicazione del libro i fatti riferiti. 4) All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 5) Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida: a) in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; b) in favore di [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15308/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. e amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, domicilio digitale exlege; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha incorporato per fusione [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.), in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale exlege ; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale exlege; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 881/2023, depositata e notificata il 5/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 23 maggio 2013, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L, chiedendone la condanna solidale: i) al risarcimento dei danni subiti a seguito della pubblicazione del libro intervista ad [OSCURATO:PERSONA], curato dai giornalisti [OSCURATO:PERSONA] e Rizza, intitolato “[OSCURATO:PERSONA]”; ii) al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della l. n. 47/1948; iii) alla pubblicazione della sentenza, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, su “la Repubblica”, “Corriere della Sera”, “[OSCURATO:PERSONA]” e “l’Unità”, con carattere superiore al normale. A tal d’essere va che il libro aveva lasciato intendere che i processi a suo carico, per riciclaggio e per connivenza con la mafia, non avessero portato ad una sua condanna per lacune probatorie che l’intervistato Ingroia, definito colui che sa non solo in virtù delle sue indagini e della sua esperienza investigativa, ma anche per il fatto d’essere un uomo che pensa…attenendosi alla verità dei fatti , era in grado di colmare con le sue deduzioni e conoscenze, a prescindere dalle prove acquisite nei processi. Secondo la prospettazione attorea, in particolare, il libro instillava nel lettore il sospetto che la fortuna economica di [OSCURATO:PERSONA] derivasse dal riciclaggio di capitali mafiosi del narcotraffico e detto sospetto era supportato facendo riferimento alle indagini parziali e mai concluse affidate al C.T.U. Giuffrida, nominato dal procuratore presso il Tribunale di Palermo nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale, in particolare, non sarebbe riuscito a portare a compimento l’accertamento sulla provenienza di ben 92 miliardi di lire, per essere stato raggiunto da una richiesta risarcitoria da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. che lo aveva impensierito al punto da indurlo ad una ritrattazione in merito ai dubbi sulla provenienza di quei 92 miliardi. Nel libro si precisava che il Giuffrida aveva anche ipotizzato, con la memoria agli atti dell’inchiesta della Procura di Roma sulla morte di Calvi nel processo relativo al Banco ambrosiano, che alcuni capitali nel 1974 fossero stati convogliati dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che in quegli anni era la banca di riferimento della P2, a sua volta, finanziata dalla mafia, ad alcune società della galassia [OSCURATO:SOCIETA] (in particolare, alla [OSCURATO:PERSONA] che nel 1974 era divenuta titolare di alcune partecipazioni nella [OSCURATO:PERSONA], una società del [OSCURATO:PERSONA] con sede nel paradiso fiscale della Bahamas) e si affermava che la pista aperta da quella memoria, benché interessante, era stata abbandonata dalla Procura di Palermo. Secondo la ricorrente, le circostanze narrate nel libro oltre ad essere false avrebbero dato luogo ad una narrazione distorta e allusiva, smentita da fatti essenziali: a) la perizia Giuffrida non era affatto rimasta “in sospeso”, ma era stata oggetto di puntuale esame nel corso del dibattimento del processo di primo grado contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e in esso le otto operazioni di cui il consulente della procura non era riuscito ad identificare la provvista (per 37 miliardi e non per 92) erano state interamente ricostruite, tanto che i pubblici ministeri (tra cui lo stesso Ingroia), con la requisitoria finale, avevano rinunciato all’accusa di riciclaggio e il Tribunale di Palermo, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva accertato, con statuizione passata in giudicato, che i flussi finanziari delle holdings erano già nella disponibilità del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] in anni precedenti al 1978 e cioè sin dalla costituzione della [OSCURATO:PERSONA] e che, dunque, tutte le provviste utilizzate erano interne e lecite; b) nel giudizio relativo al Banco ambrosiano, la perizia del Giuffrida non fu acquisita perché la Corte territoriale la ritenne non pertinente; c) nel giudizio civile a carico del Giuffrida erano stati chiesti i soli danni morali da liquidarsi in via equitativa, deducendo che tutte le operazioni da lui esaminate anche quelle giudicate dubbie, avrebbero potuto da lui essere ricostruite già nella consulenza; ne era seguita una transazione relativa appunto ai danni morali e non una ritrattazione da parte del Giuffrida, perché intimorito; d) il processo relativo al Banco ambrosiano e al finanziere Calvi non l’aveva mai coinvolta; e) la [OSCURATO:PERSONA] non apparteneva al [OSCURATO:PERSONA]. I convenuti [OSCURATO:PERSONA], Rizza e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (poi incorporata per fusione da [OSCURATO:SOCIETA].) si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, avendo esercitato il loro legittimo esercizio di diritto di critica e/o di cronaca, e la condanna dell’attrice ex art. 96 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] i a restava contumace. Con sentenza del Tribunale di Palermo n. 6561/2016, confermata dalla Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 881/2023, depositata e notificata il 5/05/2023, la domanda della [OSCURATO:SOCIETA] veniva rigettata. Segnatamente, per quanto ancora di interesse, la Corte territoriale ha ritenuto che: a) la denunciata inesattezza di alcuni contenuti del libro per cui è causa non fosse basata su elementi specifici idonei a dimostrare la condotta diffamatoria, non essendo tali quelli volti a far emergere che l’ammontare dei fondi sospetti non era di 92 milioni, bensì di 37, perché sono rilevanti le imprecisioni che stravolgono il fatto “vero” in maniera tale da renderne offensiva la sua attribuzione a taluno (Cass. n. 7757/2020), mentre la differenza quantitativa dei finanziamenti dei cui mancati riscontri si discuteva non trasformava il fatto da vero a falso, né l’appellante spiegava come avrebbe potuto averla; b) l’appellante non avesse efficacemente censurato la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto che l’affermazione contenuta nel libro pesa come un macigno il sospetto di aver riciclato i capitali mafiosi del narcotraffico fosse riferibile all’origine del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e non alla società appellante che all’epoca dei fatti non era ancora costituita; c) le affermazioni rese dal Giuffrida, in sede di transazione, relative all’assenza di ombre residue sui flussi finanziari del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], valessero solo tra le parti e non fossero idonee ad inficiare le conclusioni contenute nell’accertamento peritale compiuto in sede giudiziaria; d) l’asserita estraneità della società appellante alla [OSCURATO:PERSONA] non escludesse che quest’ultima facesse comunque parte del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] e ciò, comunque, non fosse in sé e per sé diffamatorio; e) inoltre, la prospettazione di una pista interessante che avrebbe potuto aprire ulteriori indagini nei confronti dell’appellante non configurasse l’attribuzione di alcuna condotta dannosa per l’immagine dell’appellante; e) l’entità della richiesta risarcitoria nei confronti del Giuffrida non rivestisse alcuna connotazione diffamatoria, atteso che chi agisce in sede civile può quantificare la richiesta risarcitoria senza alcun limite, salva poi la verifica di fondatezza da parte del giudice. La Corte di merito ha rigettato l’ulteriore motivo con cui la ricorrente riteneva che il libro non fosse riconducibile alla cronaca giudiziaria e che non ricorresse, quindi, la scriminante del diritto di critica, basata sul fatto gli autori [OSCURATO:PERSONA] e Rizza avessero tentato di sostenere la loro neutralità rispetto alle dichiarazioni dell’intervistato (Ingroia) in quanto semplicemente riportate, mentre il libro era caratterizzato dall’intreccio tra le domande degli intervistatori, già di per sé argomentate, e le risposte confermative dell’intervistato, ritenendo che: a) la scriminante ravvisata dal giudice di primo grado (diritto di critica, e non di cronaca) fosse giustificata dal fatto che gli autori mirassero ad un ripensamento critico delle vicende rappresentate e non avessero affatto l’intento di descrivere i fatti, proprio della cronaca; b) gli autori avessero esercitato il loro diritto di critica, giacché avevano non solo descritto i fatti, ma li avevano valutati, esprimendo un dissenso verso quella realtà fenomenica, allo scopo non già di informare, ma di stimolare un dibattito; c) il genere scelto, il libro intervista, non cambiasse la natura delle cose, potendo semmai comportare la compartecipazione dell’intervistatore alla diffamazione, qualora se ne fosse ravvisata la sussistenza; d) l’evocazione della scriminante del diritto di cronaca, anziché di quello di critica, non avesse portato l’appellante a farne discendere alcuna conseguenza in ordine all’attitudine offensiva dei fatti narrati; e) non fosse stata contestata la continenza delle espressioni utilizzate. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, resistono con separati controricorsi. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo si denunziano la mancanza e/o apparenza di motivazione ex art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, 2° comma, n. 4 e 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., per essere la motivazione, seppur graficamente esistente, del tutto inidonea a far comprendere il ragionamento con il quale il giudice ha pronunciato la decisione. In particolare, anziché prendere in esame i fatti denunciati dall’appellante, la Corte d'appello li avrebbe ridotti a mere inesattezze, fornendo una motivazione non aderente ai motivi di appello, senza spiegare perché: a) ha ritenuto legittima l’affermazione contenuta nel libro- intervista secondo cui è ancora oggi logicamente e cronologicamente attendibile l’accusa di riciclaggio ai danni della [OSCURATO:SOCIETA] e ancora vivo il sospetto a carico di [OSCURATO:PERSONA] di aver riciclato i fiabeschi capitali mafiosi del narcotraffico; b) ha considerato non diffamatoria la prospettazione di un suo coinvolgimento nel riciclaggio di capitali del [OSCURATO:PERSONA]; c) ha giudicato irrilevante il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti non esistesse. Attinta da censura, perché ritenuta emblematica della sussistenza di un difetto di motivazione, è anche la statuizione con cui la Corte d'appello ha ritenuto priva di rilievo la transazione intercorsa con il Giuffrida. A supporto del suo ragionamento, la deducente evoca una pronuncia di questa Corte che ha ritenuto meramente apparente la motivazione con cui il giudice d’appello aveva escluso la portata diffamatoria di un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale, ritenendo soddisfatto il requisito della verità putativa della notizia attraverso il rinvio alle conclusioni di una perizia tecnica, smentita in larga misura all’esito dell’inchiesta, senza considerare che il giornalista avrebbe dovuto riferire in modo corretto non soltanto l’ipotesi accusatoria della Procura di Palermo, ma anche tutti gli ulteriori sviluppi giudiziari e senza spiegare “come e perché una simile dichiarazione possa ritenersi sorretta dalla verità putativa e della continenza dell’espressione del diritto di critica” (Cass. n. 4458/2023). 1.1) Il motivo è infondato. Occorre muovere dal rilievo che il libro-intervista per cui è causa è stato ritenuto non un semplice articolo di cronaca giudiziaria, in relazione al quale si richiede una fedele ed asettica riproduzione dei fatti appresi dalle fonti, ma un articolo di approfondimento giornalistico contenente tesi di carattere politico, volte a criticare ed analizzare gli esiti processuali delle vicende giudiziarie di cui l’Ingroia si era personalmente occupato o con cui era venuto a contatto; proprio tale premessa, di cui la Corte d'appello dà ampia contezza, in part. alle pp. 12 e 13 (dopo avere, peraltro, ampiamente riprodotto i passaggi della sentenza del Tribunale che ha confermato sul punto), là dove ha motivato il rigetto del motivo con cui l’appellante si doleva del fatto che il giudice di primo grado avesse ritenuto ricorrente la scriminante del diritto di critica, confermando la sentenza impugnata che aveva richiamato i passaggi del libro costituenti prova che esso era volto non a ricostruire fatti di cronaca giudiziaria, bensì a fornirne una rappresentazione critica: in particolare nell’introduzione era dato leggere per questo rivendichiamo come giornalisti e come cittadini il diritto di interrogarci e di riflettere, senza l’onere della prova, sul ventennio berlusconiano e sulla sua origine, anche tenendo conto delle ipotesi investigative che si sono concluse con un’archiviazione e ciò confermava che l’intento degli autori non era quello di descrivere i fatti, ma quello di proporre un loro ripensamento critico, seguendo la descrizione del fatto, ma valutandolo ed esprimendo un dissenso verso la realtà fenomenica anche per suscitare un dibattito. La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi, e che, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di talediritto occorre comunque che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità oggettiva; verità oggettiva, da intendersi non solo come verità del fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia come fatto in sé, e quindi indipendente dalla verità del suo contenuto, che là dove sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, impone al giudice chiamato ad operare il bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita, di ritenere sussistente l’esercizio del diritto di critica se vi sia interesse dell’opinione pubblica a conoscere non solo il fatto oggetto della critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma anche l'interpretazione di quel fatto(Cass. 6/08/2007 n. 17172 e successiva giurisprudenza conforme). Infatti, ha sottolineato, come già aveva fatto il Tribunale, che i fatti riferiti corrispondevano alla verità sostanziale, nonostante: i) alcune inesattezze (ad esempio sull’entità dei flussi finanziari ritenuti di dubbia provenienza), perché queste ultime non avevano reso il fatto diffamatorio (p. 10, 1°- 3° cpv); ii) nella transazione intervenuta tra la ricorrente e il Giuffrida, quest’ultimo avesse negato la persistenza di dubbi sulla provenienza dei flussi finanziari utilizzati nelle 8 operazioni che inizialmente aveva considerato oscure, perché ciò non inficiava le conclusioni contenute nell’accertamento peritale (p. 10, ult. cpv.); iii) l’asserita estraneità della ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] (p. 11, ult. cpv.); iv) le suggestioni indotte dall’aver affermato l’esistenza di una pista interessante che se approfondita avrebbe potuto accertare il coinvolgimento della ricorrente nel riciclaggio che pure processualmente era stato escluso e che l’esosa richiesta di danni nei confronti del Giuffrida avesse intimorito quest’ultimo (p. 12, 1°-2° cpv.). La ricorrente, mancando di valutare le conclusioni della Corte d'appello entro questa cornice di riferimento, si duole ingiustificatamente dell’assenza di motivazione; le ragioni a sostegno della statuizione riguardo alla insussistenza della diffamazione invece sono non solo adeguatamente espresse, ma anche corrette dal punto di vista tecnico-giuridico e ciò sebbene la Corte d'appello non abbia specificamente preso in considerazione, come sembra pretendere la ricorrente, singoli passaggi del libro- intervista. Né si evidenziano discrasie del procedimento motivazionale; le censure riguardano la valutazione delle risultanze processuali, come è stata operata dalla Corte di merito e, riproponendo l'esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un'ulteriore valutazione degli stessi; e ciò sebbene a questa Corte non sia riconosciuto dalla legge il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito. Conclusivamente, la sentenza impugnata è motivata e la sua motivazione non è meramente apparente, in quanto consente di percepire agevolmente il ragionamento seguito dalla Corte di meritoper la formazione del proprio convincimento. 2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. n. 5, c.p.c. nonché la violazione dell’art. 2697 c.c. I fatti decisivi denunciati come pretermessi sono: 1) la circostanza che tutte le operazioni di cui il Giuffrida non era stato in grado di rinvenire la provvista nella propria nota informativa erano state interamente ricostruite nel dibattimento del processo di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; 2) la rinuncia da parte di tutti i pubblici ministeri, compreso l’Ingroia, all’accusa di riciclaggio, non ritenendola provata; 3) l’accertamento da parte del Tribunale di Palermo, all’esito del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che i flussi finanziari delle holdings erano già nella disponibilità del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] in anni precedenti al 1978 e cioè sin dalla costituzione della [OSCURATO:PERSONA] e che, dunque, tutte le provviste utilizzate erano lecite; 4) il suo mancato coinvolgimento, neppure incidentalmente, nelle indagini relative al riciclaggio del [OSCURATO:PERSONA]. La falsità di quanto riferito nel libro sarebbe stata dedotta dunque sulla base di una serie di fatti (prevalentemente pubblici e di fonte giudiziaria) ignorati dal Tribunale e ancor più dalla Corte di appello; fatti che la ricorrente ricostruisce analiticamente, allo scopo di lamentare anche che nel libro non si dava atto che il contesto conoscitivo che il libro faceva ruotare soprattutto attorno alla perizia Giuffrida era mutato e superato giudizialmente (l’indagine per riciclaggio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si era conclusa con diversi provvedimenti di archiviazione, la consulenza del Giuffrida e il suo successivo esame non erano stati ritenuti idonei ad accertare alcun fatto specifico di riciclaggio , tanto che il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 11/12/2004, aveva accertato la provenienza lecita dei flussi finanziari; con ordinanza del 27/10/2006, la Corte d’appello di Palermo aveva rigettato la richiesta di nuovo esame di Giuffrida ... formulata dall’accusa sul tema di prova concernente gli iniziali introiti di denaro all’interno delle holdings legate alla [OSCURATO:SOCIETA] , osservando che alla stregua delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza appellata ... non si apprezza l’assoluta decisività dei mezzi probatori richiesti, anche tenuto conto della loro genericità , lo stesso Giuffrida, con la sottoscrizione della transazione che aveva definito il giudizio civile a suo carico per il risarcimento del danno, aveva riconosciuto che all’esito di una prospettazione maggiormente organica delle operazioni poste oggi alla cognizione del Tribunale Ordinario di Palermo ... e della relativa documentazione già disponibile , che esse erano ricostruibili e tali da escludere l’apporto di capitali di provenienza esterna al [OSCURATO:PERSONA] ). 2.1) Il motivo è inammissibile. In primo luogo, perché non supera la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter, ult.comma, cod.proc.civ. secondo cui quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, coc.proc.civ. Il ricorrente per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947). In secondo luogo, perché, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, i fatti denunciati come pretermessi non sono tali, essendo stati presi in considerazione dal giudice a quo, il quale è tuttavia giunto a conclusioni opposte che non possono essere rimesse in discussione dinanzi a questa Corte. Del resto, il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra, di per sé, il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale non esaminata attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata(Cass. 6/02/2025, n. 2961). Tantomeno ricorre la violazione dell’art. 2697 cod.civ., non essendo stato dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma essendo stata solo postulato che l’erronea valutazione delle risultanze probatorie abbia condotto ad un esito non corretto (Cass., Sez. Un., 5/08/2016, n. 16598 e successiva giurisprudenza conforme). 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 21 Cost., 51 e 595 c.p., 2043 e 2049 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché dell’art. 10 CEDU e dell’art.19 [OSCURATO:PERSONA] dei Diritti dell’Uomo. Premesso che la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); b) l’interesse pubblico all’informazione; c) la forma civile dell’esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza, la ricorrente si duole del fatto che il giudice abbia adottato un approccio “atomistico”, valutando letteralmente e autonomamente le singole espressioni denunciate piuttosto che valutarle nel contesto in cui erano propalate, al fine di comprendere quale fosse il significato complessivo che dal loro concatenarsi era immediatamente percepibile. In particolare, dato che il concetto di “verità” (anche putativa) non è granitico e inscalfibile, ma suscettibile di essere modificato nel tempo con l’evoluzione del fatto narrato, ciò che poteva apparire “vero” o verosimile nel 1999, certamente non lo era più dopo diversi anni, cioè dopo il verificarsi di altri fatti idonei a modificarlo o addirittura superarlo. 3.1) Il motivo è inammissibile. Tutti i fatti rappresentati nel libro sono stati ritenuti non meramente descrittivi della realtà fenomenica, ma critici rispetto alla stessa e ciò, come già detto, era stato ben chiarito dagli autori, quando nell’introduzione avevano reso palese che il loro intento era quello di offrire un ripensamento critico senza l’onere della prova sul ventennio berlusconiano anche tenendo conto di semplici ipotesi investigative che non avevano portato ad una condanna. Il libro, ha, infatti, sottolineato la Corte d’appello, non poggiava sull’obiettività, non era finalizzato ad informare, ma a stimolare il dibattito (p. 13). Va ribadito, sul punto, che il giudice a quoha ritenuto sussistente la verità oggettiva – come già chiarito – cfr. supra - e non contestata la correttezza formale delle espressioni adoperate (cd. continenza) (p. 13, pen.mo cpv.). Il che destituisce di fondamento la prospettazione della ricorrente secondo cui le tesi degli autori del libro si riferivano a ipotesi investigative che non avevano trovato riscontro nei processi penali a suo carico e priva di sostanza anche l’argomentazione difensiva secondo cui non poteva dirsi rispettato il principio di verità sostanziale non avendo gli autori, per così dire, aggiornato alla data della pubblicazione del libro i fatti riferiti. 4) All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 5) Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida: a) in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; b) in favore di [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto d
Sentenza Cassazione n. 31219/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris