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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15195/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 11/06/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Napoli del 15/06/2015.

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine al tempo di prescrizione del reato.

Osserva, invero, che il giudice è gravato dall’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per cui avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta prescrizione.

3. Il ricorso è inammissibile per essere generico l’unico motivo cui è affidato.

Ed invero, premesso in via generale che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01), atteso che la generale rinuncia ai motivi di appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen, non può valere come rinuncia espressa a far valere la prescrizione, osserva il Collegio come nel caso di specie il motivo sia assolutamente generico.

Si rileva, in proposito, che il difensore non indica nemmeno quando i reati si sarebbero prescritti, anche in considerazione del fatto che all’imputato è contestata la recidiva reiterata specifica, che comporta che l’interruzione della prescrizione arrivi fino a due terzi del tempo necessario a prescrivere.

Nel caso di specie, il reato di cui al capo A), commesso in data 09/05/2013, si sarebbe prescritto in data 19/06/2024, mentre per quello di cui al capo B), anch’esso commesso il 09/05/2013, la prescrizione sarebbe maturata in data 29/07/2035, dunque, in entrambi i casi in un momento successivo alla sentenza di appello.

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 11/06/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Napoli del 15/06/2015. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine al tempo di prescrizione del reato. Osserva, invero, che il giudice è gravato dall’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per cui avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta prescrizione. 3. Il ricorso è inammissibile per essere generico l’unico motivo cui è affidato. Ed invero, premesso in via generale che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01), atteso che la generale rinuncia ai motivi di appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen, non può valere come rinuncia espressa a far valere la prescrizione, osserva il Collegio come nel caso di specie il motivo sia assolutamente generico. Si rileva, in proposito, che il difensore non indica nemmeno quando i reati si sarebbero prescritti, anche in considerazione del fatto che all’imputato è contestata la recidiva reiterata specifica, che comporta che l’interruzione della prescrizione arrivi fino a due terzi del tempo necessario a prescrivere. Nel caso di specie, il reato di cui al capo A), commesso in data 09/05/2013, si sarebbe prescritto in data 19/06/2024, mentre per quello di cui al capo B), anch’esso commesso il 09/05/2013, la prescrizione sarebbe maturata in data 29/07/2035, dunque, in entrambi i casi in un momento successivo alla sentenza di appello. 4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
Sentenza Cassazione n. 15195/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris