CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11160/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o;[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;sul regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale diCatania con ordinanza del 3 febbraio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. ─ Il Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia diimpresa, ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio a questaCorte. Ha esposto che il Tribunale di Ragusa, investito di un’opposizionea decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione,Sez. I – RG 4130/2025camera di consiglio 26.2.2026 1Numero registro generale 4130/2025Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 11160/2026Data pubblicazione 25/04/2026Carmelo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]— opposizione spiegata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualerappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. — aveva rimesso al dettoTribunale la domanda riconvenzionale diretta alla declaratoria dellanullità assoluta delle fideiussioni poste a fondamento della domandaingiuntiva per contrarietà alla l. n. 287 del 1990. Il Tribunale richiedenteha rilevato, in proposito, che la competenza sulla detta domanda dinullità non può radicarsi avanti a una Sezione specializzata diversa daquella costituita presso il Tribunale di Napoli.2. ─ Non sono state depositate memorie.Il Procuratore Generale ha domandando dichiararsi lacompetenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia diimpresa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il regolamento di competenza è fondato.2. — La competenza della sezione specializzata per le imprese,estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrustdell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullitàdella fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predispostodall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett.a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiararel'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullitàdell'intesa vietata (Cass. 10 marzo 2021, n. 6523; Cass. 6 luglio 2022,n. 21429). Si è rilevato, in particolare, che qualora la nullità dellafideiussione a valle di un'intesa anticoncorrenziale sia fatta valere in viadi azione, sussiste la competenza per materia della sezione specializzatain materia di impresa, senza che sia necessario verificare la sussistenzadell'interesse effettivo della parte a ottenere un accertamento conefficacia di giudicato, anche in eventuali diverse liti (Cass. 13 novembre2024, n. 29292).Sez. I – RG 4130/2025camera di consiglio 26.2.2026 2Numero registro generale 4130/2025Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 11160/2026Data pubblicazione 25/04/20263. — In base all’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168 del 2003, perle controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del dettodecreto legislativo — e cioè, appunto, per le cause di cui all'art. 33,comma 2, della l. n. 287 del 1990, tra cui è ricompresa quella in esame,e per le controversie relative alla violazione della normativa antitrustdell'Unione europea — che dovrebbero essere trattate avanti allaSezione specializzata di Catania è inderogabilmente competente laSezione specializzata di Napoli.4. — Deve dunque dichiararsi che competente a giudicare delladomanda riconvenzionale di cui qui si discorre, relativa alla nullità dellefideiussioni per violazione della normativa antitrust, è il Tribunale diNapoli, Sezione specializzata in materia di impresa.5. — Nulla è da disporre in punto di spese processuali. P.Q.MLa Cortedichiara la competenza del Tribunale di Napoli, sezionespecializzata in materia di impresa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 febbraio 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 4130/2025camera di consiglio 26.2.2026 3