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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 20985/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11625/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]- [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL] ), Luca PUSATERI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in MESTRE ,

V. Circonvallazione 28 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]- [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] GENERALE PER L'ITALIA, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 444/2023depositata il 27/02/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11625/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]- [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL] ), Luca PUSATERI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in MESTRE , V. Circonvallazione 28 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]- [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] GENERALE PER L'ITALIA, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 444/2023depositata il 27/02/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 2
Decreto Cassazione n. 20985/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris