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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 14456/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36984-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.36984/2019 Cron.

Rep.

Ud.18/04/2024 CC contro [OSCURATO:PERSONA] "A.

VOLTA "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] "F.

MASCI" [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] "I.

GONZAGA" [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 463/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 474/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d ’a ppello di L’Aquila confermava, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], docente presso il [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, volta ad accertare l’omissione contributiva del MIUR nel periodo dal 1° marzo 2009 al 28febbraio 2011,in cui la docente aveva fruito di un’aspettativa senza assegni per l’attività di ricerca presso la facoltà di Archeologia dell’Università di Padova; la Corte territoriale dichiarava altresì cessata la materia del contendere relativamente a periodo precedente (1° settembre 2005/31dicembre 2005), già riconosciuto a fini pensionistici, in cui la docente aveva fruito di un congedo straordinario senza assegni per il completamento di un dottorato di ricerca presso l’Università di Siena; il regolamento delle spese del grado d’appello era operato secondo soccombenza, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 115 d.P.R. n. 115/2002;2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, rilevava che bisognava distinguere l’ipotesi del dottorato con borsa (cioè con previsione di un compenso/assegno mensile a carico dell’Università) da quella del dottorato senza borsa (o con rinuncia alla stessa): nel primo caso, qui occorso , il pubblico dipendente viene collocato in aspettativa senza assegni (i.e., senza retribuzione a carico dell’amministrazione di appartenenza), sicché, venendo meno l’obbligo retributivo a carico dell’amministrazione d’appartenenza, nessuna contribuzione è dovuta da quest’ultima nel periodo in oggetto computabile ai soli fini giuridici, e non anche a fini retributivi e previdenziali, atteso che i relativi oneri gravano sull’Università e sullo stesso interessato, tenuto a iscriversi alla gestione separata INPS;

3. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motiviassistiti da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso il MIUR. [OSCURATO:PERSONA]:

1. il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2 della legge n. 476/1984, nonché del combinato disposto dell’art. 51 comma 6 della legge n. 449/1997 e dell'art. 453 comma 9 del d.lgs. n. 297 del 1994; secondo la ricorrente, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che non permanesse durante il periodo di svolgimento dell’attività di ricerca universitaria l’obbligo dell’amministrazione di appartenenza di versamento della contribuzione, che deve essere rapportata alla retribuzione annua contributiva goduta dall’interessato al momento della concessione del congedo straordinario;

2. la seconda censura (art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ.) addebita alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale considerato, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che su un capo di domanda era intervenuta la cessazione della materia del contendere a seguito del riconoscimento della pretesa attorea, sicché, in virtù dei principi sulla soccombenza virtuale, erronea era la statuizione che poneva le spese a carico della sola Colecchia;

3. con il terzo (ed ultimo) mezzo (art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ.) si denuncia violazione dell’art. 1 comma 17 legge n. 228/2012, in riferimento all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’appello fosse stato rigettato nella sua interezza, così “ svalutando ” la (parziale) cessazione della materia del contendere e ponendo a carico della Colecchia anche il raddoppio del contributo unificato;

4. il primo motivo è infondato; occorre premettere una breve ricognizione della disciplina normativae contrattuale; l'art. 2 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 476, nel testo risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 52, comma 57, della legge 22/12/2001 n. 448 (in vigore dal 1.1.2002),prevede che: « Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza»; la disposizioneè volta a contemperare il diritto allo studio del pubblico dipendente con l'interesse della pubblica amministrazione, stabilendo, da una parte, l'incondizionata erogazione di un emolumento economico (la borsa di studio o la retribuzione) e, dall'altra , una condizione di stabilità del rapporto di pubblico impiego (Cass., Sez.

L, n. 3096/2018) che giustifica la deroga, per il periodo di svolgimento del dottorato, al principio generale di sinallagmaticità, garantendo la conservazione del trattamento economico ‒ nel caso di dottorato senza borsa di studio o con rinuncia ad essa ‒, e, in ogni caso, previdenziale e di quiescenza (così l’ultimo periodo dell’art. 2 legge n. 476/1984, cit.); a sua volta, l’art. 453 d.P.R. n. 297/1994 stabilisce (al comma 1) che: «Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali […]»; tale disposizione è richiamataall’art. 18, comma 2, c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009, il quale prevede che:«Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca.

Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del d.P.R. n. 297 del 1994»;l’art. 51,comma 6, della legge n. 449/1997 che, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce che, laddove le Università conferiscano assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, «[…] Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni»; così tratteggiata la disciplina regolatrice dellamateria , è evidente che la disposizione dell’art. 2 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 476, laddove precisa che «in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento», distingue tale specifica ipotesi (i.e., dottorato senza borsa di studio), con previsione del mantenimento del diritto del dipendente a percepire la retribuzione, da quella ( ben diversa) del dottorato con borsa di studio, per laquale, come si precisa nell’ultimo periododell’art. 2 cit., «Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza»; a differenza della prima situazione (dottorato senza borsa di studio), in cui si conserva il trattamento economico e previdenziale in godimento, in relazione alla seconda (dottorato con borsa di studio), l’assegnista dovràprovvedere autonomamente ad iscriversi alla cassa gestione separata INPS ed effettuare i versamenti contributivi per la quota a suo carico ex art. 2 legge n. 335/1995 , ferma (beninteso) l’utilità dell’incarico ai fini della progressione di carriera,previdenziali e pensionistici(vedi: art. 2, ult. co., legge n. 476/1984, cit.) ; a tale approdo era pervenuta , già in epoca risalente , anche la giurisprudenza amministrativa (Cons.

Stato, Sez.

IV, n. 3161/2013, in motivazione) per la quale, ribadito il principio, recato dall’ art. 2 legge n. 478/1984 – secondo cui il periodo di congedo straordinario è equiparato a quello in cui viene svolta attività lavorativa per l'amministrazione di appartenenza per tutti gli effetti giuridici ed economici (Cons.

St.

Sez.

VI, 4.9.2007, n. 4628; 30.12.2005, n. 7590)– si era evidenziato che « ratio della disposizione è da ricercar e nella necessità di riservare un trattamento di favore al vincitore del corso di dottorato, per assicurare il godimento di un diritto costituzionalmente garantito, preservando le condizioni economiche derivanti dal trattamento goduto in costanza di lavoro nonché tutti i diritti di progressione in carriera, di previdenza e di quiescenza»; di talché, «è, invero, facoltà dell'interessato optare per la borsa di studio ‒ come previsto dal primo periodo dell'art. 2 ‒ ovvero, in caso di ammissione a corsi di dottorato senza borsa di studio o di rinuncia ad essa, conservare il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro‒ come previsto dal secondo periodo della stessa disposizione ‒ dovendo , in entrambi i casi , essere garantiti i benefici di legge, sotto il profilo della progressione in carriera e della validità del periodo di dottorato ai fini previdenziali»; la sentenza impugnata, che si è conformata ai principi già indicati, è (dunque) esente da censure, e non si appalesapertinente il richiamo della difesa della ricorrente all’ordinanza n. 26099/2017 di questa Cor te, peraltro resa in relazione allaprevigente formulazione dell’art. 453 d.P.R. n. 297/1994;

5. il secondo motivo è inammissibile; 5.1 in generale, in tema di responsabilità delle parti per le spese di giudizio (Capo IV del Titolo III del [OSCURATO:PERSONA] del codice di rito), si rammenta che la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., in questa sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020) e che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art.92 cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass.

SS.

UU. n. 20598 del 2008), il quale non è tenuto a dare ragione, con espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà (Cass. n. 36668 del 2022; Cass. n. 34427 del 2021; cfr. altresì Cass.,Sez.

U., 15 luglio 2005, n. 14989);

6. anche il terzo motivo è inammissibile; 6.1 il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) (v.

Cass., sez. un., n. 4315 del 20/02/2020) e di tale principio ha fatto corretta applicazione il giudice di appello, il quale non ha accolto neppure in parte l’impugnazione, evidenziandosi, peraltro, che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma, ripetesi, al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v.

Cass. 13 maggio 2014, n. 10306);

7. in conclusione, per tutte le considerazioni sin qui esposte, il ricorso dev’essere nel complesso rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in €. 3.000,00 per compensi professionali, oltrespese prenotate a debito.Dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36984-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.36984/2019 Cron. Rep. Ud.18/04/2024 CC contro [OSCURATO:PERSONA] "A. VOLTA "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] "F. MASCI" [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] "I. GONZAGA" [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 463/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 474/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d ’a ppello di L’Aquila confermava, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], docente presso il [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, volta ad accertare l’omissione contributiva del MIUR nel periodo dal 1° marzo 2009 al 28febbraio 2011,in cui la docente aveva fruito di un’aspettativa senza assegni per l’attività di ricerca presso la facoltà di Archeologia dell’Università di Padova; la Corte territoriale dichiarava altresì cessata la materia del contendere relativamente a periodo precedente (1° settembre 2005/31dicembre 2005), già riconosciuto a fini pensionistici, in cui la docente aveva fruito di un congedo straordinario senza assegni per il completamento di un dottorato di ricerca presso l’Università di Siena; il regolamento delle spese del grado d’appello era operato secondo soccombenza, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 115 d.P.R. n. 115/2002;2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, rilevava che bisognava distinguere l’ipotesi del dottorato con borsa (cioè con previsione di un compenso/assegno mensile a carico dell’Università) da quella del dottorato senza borsa (o con rinuncia alla stessa): nel primo caso, qui occorso , il pubblico dipendente viene collocato in aspettativa senza assegni (i.e., senza retribuzione a carico dell’amministrazione di appartenenza), sicché, venendo meno l’obbligo retributivo a carico dell’amministrazione d’appartenenza, nessuna contribuzione è dovuta da quest’ultima nel periodo in oggetto computabile ai soli fini giuridici, e non anche a fini retributivi e previdenziali, atteso che i relativi oneri gravano sull’Università e sullo stesso interessato, tenuto a iscriversi alla gestione separata INPS; 3. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motiviassistiti da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso il MIUR. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2 della legge n. 476/1984, nonché del combinato disposto dell’art. 51 comma 6 della legge n. 449/1997 e dell'art. 453 comma 9 del d.lgs. n. 297 del 1994; secondo la ricorrente, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che non permanesse durante il periodo di svolgimento dell’attività di ricerca universitaria l’obbligo dell’amministrazione di appartenenza di versamento della contribuzione, che deve essere rapportata alla retribuzione annua contributiva goduta dall’interessato al momento della concessione del congedo straordinario; 2. la seconda censura (art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ.) addebita alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale considerato, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che su un capo di domanda era intervenuta la cessazione della materia del contendere a seguito del riconoscimento della pretesa attorea, sicché, in virtù dei principi sulla soccombenza virtuale, erronea era la statuizione che poneva le spese a carico della sola Colecchia; 3. con il terzo (ed ultimo) mezzo (art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ.) si denuncia violazione dell’art. 1 comma 17 legge n. 228/2012, in riferimento all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’appello fosse stato rigettato nella sua interezza, così “ svalutando ” la (parziale) cessazione della materia del contendere e ponendo a carico della Colecchia anche il raddoppio del contributo unificato; 4. il primo motivo è infondato; occorre premettere una breve ricognizione della disciplina normativae contrattuale; l'art. 2 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 476, nel testo risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 52, comma 57, della legge 22/12/2001 n. 448 (in vigore dal 1.1.2002),prevede che: « Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza»; la disposizioneè volta a contemperare il diritto allo studio del pubblico dipendente con l'interesse della pubblica amministrazione, stabilendo, da una parte, l'incondizionata erogazione di un emolumento economico (la borsa di studio o la retribuzione) e, dall'altra , una condizione di stabilità del rapporto di pubblico impiego (Cass., Sez. L, n. 3096/2018) che giustifica la deroga, per il periodo di svolgimento del dottorato, al principio generale di sinallagmaticità, garantendo la conservazione del trattamento economico ‒ nel caso di dottorato senza borsa di studio o con rinuncia ad essa ‒, e, in ogni caso, previdenziale e di quiescenza (così l’ultimo periodo dell’art. 2 legge n. 476/1984, cit.); a sua volta, l’art. 453 d.P.R. n. 297/1994 stabilisce (al comma 1) che: «Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali […]»; tale disposizione è richiamataall’art. 18, comma 2, c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009, il quale prevede che:«Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del d.P.R. n. 297 del 1994»;l’art. 51,comma 6, della legge n. 449/1997 che, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce che, laddove le Università conferiscano assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, «[…] Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni»; così tratteggiata la disciplina regolatrice dellamateria , è evidente che la disposizione dell’art. 2 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 476, laddove precisa che «in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento», distingue tale specifica ipotesi (i.e., dottorato senza borsa di studio), con previsione del mantenimento del diritto del dipendente a percepire la retribuzione, da quella ( ben diversa) del dottorato con borsa di studio, per laquale, come si precisa nell’ultimo periododell’art. 2 cit., «Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza»; a differenza della prima situazione (dottorato senza borsa di studio), in cui si conserva il trattamento economico e previdenziale in godimento, in relazione alla seconda (dottorato con borsa di studio), l’assegnista dovràprovvedere autonomamente ad iscriversi alla cassa gestione separata INPS ed effettuare i versamenti contributivi per la quota a suo carico ex art. 2 legge n. 335/1995 , ferma (beninteso) l’utilità dell’incarico ai fini della progressione di carriera,previdenziali e pensionistici(vedi: art. 2, ult. co., legge n. 476/1984, cit.) ; a tale approdo era pervenuta , già in epoca risalente , anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3161/2013, in motivazione) per la quale, ribadito il principio, recato dall’ art. 2 legge n. 478/1984 – secondo cui il periodo di congedo straordinario è equiparato a quello in cui viene svolta attività lavorativa per l'amministrazione di appartenenza per tutti gli effetti giuridici ed economici (Cons. St. Sez. VI, 4.9.2007, n. 4628; 30.12.2005, n. 7590)– si era evidenziato che « ratio della disposizione è da ricercar e nella necessità di riservare un trattamento di favore al vincitore del corso di dottorato, per assicurare il godimento di un diritto costituzionalmente garantito, preservando le condizioni economiche derivanti dal trattamento goduto in costanza di lavoro nonché tutti i diritti di progressione in carriera, di previdenza e di quiescenza»; di talché, «è, invero, facoltà dell'interessato optare per la borsa di studio ‒ come previsto dal primo periodo dell'art. 2 ‒ ovvero, in caso di ammissione a corsi di dottorato senza borsa di studio o di rinuncia ad essa, conservare il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro‒ come previsto dal secondo periodo della stessa disposizione ‒ dovendo , in entrambi i casi , essere garantiti i benefici di legge, sotto il profilo della progressione in carriera e della validità del periodo di dottorato ai fini previdenziali»; la sentenza impugnata, che si è conformata ai principi già indicati, è (dunque) esente da censure, e non si appalesapertinente il richiamo della difesa della ricorrente all’ordinanza n. 26099/2017 di questa Cor te, peraltro resa in relazione allaprevigente formulazione dell’art. 453 d.P.R. n. 297/1994; 5. il secondo motivo è inammissibile; 5.1 in generale, in tema di responsabilità delle parti per le spese di giudizio (Capo IV del Titolo III del [OSCURATO:PERSONA] del codice di rito), si rammenta che la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., in questa sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020) e che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art.92 cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008), il quale non è tenuto a dare ragione, con espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà (Cass. n. 36668 del 2022; Cass. n. 34427 del 2021; cfr. altresì Cass.,Sez. U., 15 luglio 2005, n. 14989); 6. anche il terzo motivo è inammissibile; 6.1 il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) (v. Cass., sez. un., n. 4315 del 20/02/2020) e di tale principio ha fatto corretta applicazione il giudice di appello, il quale non ha accolto neppure in parte l’impugnazione, evidenziandosi, peraltro, che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma, ripetesi, al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306); 7. in conclusione, per tutte le considerazioni sin qui esposte, il ricorso dev’essere nel complesso rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in €. 3.000,00 per compensi professionali, oltrespese prenotate a debito.Dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di u
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