CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 29417/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di guida in stato di ebbrezza e di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, aggravati dalla provocazione di incidente stradale. Deduce vizio di motivazione con riguardo alla commissione del fatto da parte dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Esso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Inoltre, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Bologna, il ricorrente ha riprodotto censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha offerto (pp. 2, 3 e 4) una motivazione congrua e corretta in diritto sulle ragioni per le quali ha escluso la sussistenza del consumo di gruppo, dell'ipotesi lieve, nonché il riconoscimento dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna II ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente !DEPOSSTAT