CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 28380/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3025-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4206/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza n. 4206/2/2019 della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente contro un avviso di liquidazione dell'imposta di successione e di irrogazione di sanzioni. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Preliminarmente va rilevato che dal certificato negativo di cancelleria in data 3.2.2021 emerge che il ricorso per cassazione, notificato il 21.7.2020, non risulta iscritto a ruolo. Il ricorso per cassazione è dunque improcedibile, non essendo stato depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dalla notifica alla controparte, a norma dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. (Cass. n. 11091 del 2009). La violazione del suddetto termine è rilevabile d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che la resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass. n. 10784 del 2015, Cass.24178 del 2016). Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti, stante il rilievo officioso della improcedibilità del ricorso. Ric. 2021 n. 03025 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 25 maggio 2021. Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] DEr3Tr !!\! N?7! LERIA