CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31622/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] javverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che le doglianze proposte nei confronti dell'assegnazione alla condotta contestata della qualifica di insolvenza fraudolenta non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondata; che, contrariamente a quanto dedotto la qualifica contestata è stata assegnata (v. pag. 4 della sentenza impugnata) nel rispetto delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità secondo cui il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (tra le altre Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M