Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1272/2024
ECLI:EU:T:2024:867
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0453_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 novembre 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(causa T‑453/22) (
1
)
«Ambiente e protezione della salute umana – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio di talune sostanze e miscele – Regolamento delegato (UE) 2022/692 – Classificazione ed etichettatura della sostanza N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio (DTPA) – Criteri di classificazione di una sostanza come tossica per la riproduzione di categoria 1B – Proprietà intrinseca e specifica di produrre un effetto nocivo per la riproduzione – Conseguenza secondaria non specifica di altri effetti tossici – Possibile influsso della tossicità materna – Adeguatezza della classificazione – Assenza di consultazione pubblica sul parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA – Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” – Assenza di valutazione d’impatto»
1.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura armonizzate della sostanza N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra (acido acetico) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio (DTPA) come sostanza presunta tossica per la riproduzione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2022/692, artt. 5, 9, 13, 36, § 1, 37, § 1, 2, 4 e 5, e 53 bis, e allegati I, parte 3, sezione 3.7, e VI, parte 3, tableau 3]
(v. punti 25‑36)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura armonizzate della sostanza N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra (acido acetico) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio (DTPA) come sostanza presunta tossica per la riproduzione – Criteri – Proprietà intrinseca di una sostanza di nuocere specificamente alla riproduzione – Nozione – Proprietà di una sostanza avente come effetto di nuocere specificamente allo sviluppo della progenie – Inclusione – Effetti nocivi sullo sviluppo della progenie – Limitazione ai soli effetti primari sulla riproduzione – Inammissibilità
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2022/692, art. 36 e allegato I, punti 1.1.1.6, b), 1.1.3.1.1, 3.6.2.2.1, 3.7.1.1, commi 1 e 2, b), 3.7.1.4., 3.7.2.2, 3.7.2.3.4, 3.7.2.3.5 e 3.7.2.4.3 e tabella 3.7.1(a)]
(v. punti 46‑50, 52‑60, 62‑69)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura armonizzate della sostanza N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra (acido acetico) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio (DTPA) come sostanza presunta tossica per la riproduzione – Criteri – Violazione di tali criteri e del principio della certezza del diritto – Assenza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2022/692, artt. 36, § 1, e 37 e allegato I, punto 3.7.2.2.1]
(v. punti 72‑81, 83, 84, 86‑88, 90‑94)
4.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura armonizzate della sostanza N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra (acido acetico) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio (DTPA) come sostanza presunta tossica per la riproduzione – Valutazione da parte del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del possibile impatto della tossicità materna sullo sviluppo della progenie – Presa in considerazione della gravità di tale tossicità – Errore manifesto di valutazione – Assenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2022/692, allegato I, punti 3.7.2.2.2, 3.7.2.3.5, 3.7.2.4.2 e 3.7.2.4.3)
(v. punti 97‑108)
5.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura armonizzate della sostanza N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra (acido acetico) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio (DTPA) come sostanza presunta tossica per la riproduzione – Ampia discrezionalità della Commissione – Classificazione basata su dati scientifici provenienti da studi condotti su animali che indicano la capacità del DTPA di interferire con la riproduzione – Dati disponibili tali da dimostrare chiaramente gli effetti nocivi della sostanza sullo sviluppo del feto – Errore manifesto di valutazione – Assenza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2022/692, art. 36, § 1, e allegato I, punti 3.7.2.1.1, 3.7.2.2.1, 3.7.2.2.2 e 3.7.2.3.2 e tabella 3.7.1(a); regolamento della Commissione 2022/692, considerando 3 e 4]
(v. punti 118‑126, 128‑136, 138‑141, 144‑146)
6.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura armonizzate della sostanza N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra (acido acetico) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio (DTPA) come sostanza presunta tossica per la riproduzione – Obbligo della Commissione di esaminare l’adeguatezza di tale classificazione – Violazione – Assenza – Violazione dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione – Assenza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2022/692, art. 37, § 1, 2, 3 e 5 e allegato VI; regolamento della Commissione 2022/692, considerando 2, 16° trattino, 3 e 4]
(v. punti 150‑161)
7.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura armonizzate della sostanza N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra (acido acetico) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio (DTPA) come sostanza presunta tossica per la riproduzione – Obbligo del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di organizzare consultazioni pubbliche sulle proposte di classificazione – Diritto degli interessati di presentare osservazioni sui pareri del RAC – Assenza – Violazione di tale obbligo e del diritto di essere ascoltato – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2022/692, artt. 1 e 37, § 4, e allegato VI, parte 3, tabella 3]
(v. punti 165‑176)
8.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione ed etichettatura armonizzate della sostanza N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra (acido acetico) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio (DTPA) come sostanza presunta tossica per la riproduzione – Obbligo per la Commissione di procedere ad una valutazione d’impatto prima dell’adozione del regolamento che ha introdotto tale classificazione – Assenza – Violazione del principio di buona amministrazione – Assenza
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 76, § 1, c) e d), e n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2022/692, art. 37]
(v. punti 180‑190)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA] BV sono condannate a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica francese e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico ciascuna delle proprie spese.
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GU C 389 del 10.10.2022
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