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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30269/2022

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE TORINOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, dal PG, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Torino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 giugno 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino ha dichiarato — nell'ambito del procedimento instaurato nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], imputato, in concorso con altre persone, del delitto di truffa contrattuale on fine aggravata, contestato al capo d) della rubrica — la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Alessandria, sul rilievo che il reato, realizzato mediante ricarica di carta prepagata, doveva ritenersi consumato nel luogo in cui la vittima, [OSCURATO:PERSONA], aveva effettuato la ricarica, individuato in Sale, località ricadente nella provincia di Alessandria e, dunque, nel circondario del relativo tribunale.

2. Con ordinanza del 9 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen., osservando che nella fattispecie in esame il pagamento della caparra pattuita per il canone di locazione è stato eseguito dalla persona offesa tramite bonifico su conto corrente bancario, anziché a mezzo ricarica su carta PostePay e che l'ingiusto profitto del reato è stato conseguito dall'agente nel luogo di riscossione della somma — ove deve, pertanto, intendersi perfezionato il reato — individuato in Torino, città in cui ha sede la filiale della [OSCURATO:PERSONA] presso cui risulta acceso il conto corrente sul quale la somma versata per effetto del raggiro è stata versata.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte.

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.

La giurisprudenza di legittimità Corte ha già affrontato il tema dell'individuazione del /ocus commissi delicti nei casi di truffa contrattuale on line, pervenendo a conclusioni diverse a seconda delle peculiari modalità di pagamento attuate, di volta in volta, dalla vittima.

Con riferimento all'ipotesi in cui la truffa contrattuale risulti realizzata attraverso la vendita di beni — o, come nel caso in esame, quando debba versarsi la caparra per la locazione di un appartamento — situazione in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avviene tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, è stato costantemente affermato che il reato si consuma nel luogo dove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (in questo senso, cfr., tra le più recenti: Sez. 1, n. 31347 del 9/9/2020, Lanzieri, non massimata; Sez. 2, n. 16022 del 12/2/2020, Demontis, non massimata; Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271761).

Laddove, invece, il profitto sia conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo ed il luogo di consumazione del reato coincidono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato, contestualmente, sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima (cfr. Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484; Sez. 1, n. 52003 del 22/11;2019, Rv. 277861; Sez. 1, n. 49988 del 17/10/2018, D'Alcantera, non massimata).

3. Avuto riguardo al caso di specie, la ricostruzione fattuale delineata dall'ipotesi accusatoria poggia sul postulato che il pagamento della caparra di euro 400,00 fu eseguito dalla persona offesa mediante disposizione di bonifico bancario su conto corrente, modalità che, di regola, prevede la reversibilità del versamento.

L'accredito della somma in questione, quindi, avvenne nel tempo e nel luogo in cui il conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] era operativo, ovvero nell'ambito del circondario del Tribunale di Torino.

4. In base alle esposte considerazioni e in applicazione dei principi richiamati, deve affermarsi, in conclusione, che la competenza a conoscere del reato ascritto all'imputato spetta al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, cui vanno, conseguentemente, trasmessi gli atti, cpn le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, cui dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE TORINOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, dal PG, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 giugno 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino ha dichiarato — nell'ambito del procedimento instaurato nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], imputato, in concorso con altre persone, del delitto di truffa contrattuale on fine aggravata, contestato al capo d) della rubrica — la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Alessandria, sul rilievo che il reato, realizzato mediante ricarica di carta prepagata, doveva ritenersi consumato nel luogo in cui la vittima, [OSCURATO:PERSONA], aveva effettuato la ricarica, individuato in Sale, località ricadente nella provincia di Alessandria e, dunque, nel circondario del relativo tribunale. 2. Con ordinanza del 9 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen., osservando che nella fattispecie in esame il pagamento della caparra pattuita per il canone di locazione è stato eseguito dalla persona offesa tramite bonifico su conto corrente bancario, anziché a mezzo ricarica su carta PostePay e che l'ingiusto profitto del reato è stato conseguito dall'agente nel luogo di riscossione della somma — ove deve, pertanto, intendersi perfezionato il reato — individuato in Torino, città in cui ha sede la filiale della [OSCURATO:PERSONA] presso cui risulta acceso il conto corrente sul quale la somma versata per effetto del raggiro è stata versata. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte. 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. La giurisprudenza di legittimità Corte ha già affrontato il tema dell'individuazione del /ocus commissi delicti nei casi di truffa contrattuale on line, pervenendo a conclusioni diverse a seconda delle peculiari modalità di pagamento attuate, di volta in volta, dalla vittima. Con riferimento all'ipotesi in cui la truffa contrattuale risulti realizzata attraverso la vendita di beni — o, come nel caso in esame, quando debba versarsi la caparra per la locazione di un appartamento — situazione in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avviene tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, è stato costantemente affermato che il reato si consuma nel luogo dove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (in questo senso, cfr., tra le più recenti: Sez. 1, n. 31347 del 9/9/2020, Lanzieri, non massimata; Sez. 2, n. 16022 del 12/2/2020, Demontis, non massimata; Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271761). Laddove, invece, il profitto sia conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo ed il luogo di consumazione del reato coincidono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato, contestualmente, sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima (cfr. Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484; Sez. 1, n. 52003 del 22/11;2019, Rv. 277861; Sez. 1, n. 49988 del 17/10/2018, D'Alcantera, non massimata). 3. Avuto riguardo al caso di specie, la ricostruzione fattuale delineata dall'ipotesi accusatoria poggia sul postulato che il pagamento della caparra di euro 400,00 fu eseguito dalla persona offesa mediante disposizione di bonifico bancario su conto corrente, modalità che, di regola, prevede la reversibilità del versamento. L'accredito della somma in questione, quindi, avvenne nel tempo e nel luogo in cui il conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] era operativo, ovvero nell'ambito del circondario del Tribunale di Torino. 4. In base alle esposte considerazioni e in applicazione dei principi richiamati, deve affermarsi, in conclusione, che la competenza a conoscere del reato ascritto all'imputato spetta al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, cui vanno, conseguentemente, trasmessi gli atti, cpn le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, cui dis
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