CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 febbraio 2024, il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, in quantoritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del2019, per aver omesso di comunicare informazioni dovute, in particolare di aver riportatouna condanna divenuta definitiva in data 02/11/2010 per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. (capo 1), e del reato di cui agli artt. 81, 640-bis cod. pen. per aver indotto in errore,mediante gli artifici e raggiri di cui al capo 1), i competenti funzionari dell’INPS, cosìprocurandosi l’ingiusto profitto della indebita percezione del reddito di cittadinanza, concorrelativo danno per l’Istituto previdenziale.Con sentenza dell’11 aprile 2025, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, qualificati i fatti di cui al capo 2) ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen.,rideterminava la pena inflitta in un anno e sei mesi di reclusione, confermando nel resto lapronuncia di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattromotivi.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ai sensi dell’art.606, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.pen., con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019.In sintesi, la difesa lamenta, quanto all’elemento soggettivo del reato, che non era statoaccertato se l’imputato fosse consapevole di dover obbligatoriamente indicare nelladomanda di reddito di cittadinanza la condanna per reati ostativi alla concessione delbeneficio, né se fosse a conoscenza di quali fossero effettivamente i reati ostativi allaconcessione del reddito di cittadinanza, tendendo conto del dato letterale della norma chedescrive l’elemento soggettivo della fattispecie secondo lo standard proprio del dolospecifico, in ragione della finalità richiesta perché assuma rilevanza la condotta decettiva.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ai sensi dell’art.606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla statuizione di condanna per il delitto di cuiall’art. 316-ter cod. pen. per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e delprincipio di specialità ex art. 15 cod. pen., in ragione del mancato riconoscimentodell’assorbimento del delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. nell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019.Lamenta la difesa che la Corte territoriale, in spregio al principio del ne bis in idemsostanziale, che impone l’operatività dell’istituto della consunzione, allorquando si sia inpresenza di contestazioni che concernono l’identica condotta, non ha rilevato il concorsoapparente di norme tra le due fattispecie e ha condannato l’odierno ricorrente anche per ildelitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. ovvero per lo stesso fatto di reato già ricompreso nelperimetro del delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019.Sostiene la difesa che il reato di falsa dichiarazione per il conseguimento del reddito dicittadinanza non può essere contestato con la fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen.,sussistendo tra le norme un rapporto di sussidiarietà, assorbendo la fattispecie di cui all’art.7 d.l. n. 4 del 2019 l’intero disvalore del fatto assorbendo l’interesse tutelato dalla previsionedi cui all’art. 316-ter cod. pen. che sanziona l’indebita percezione di erogazioni a danno delloStato e costituisce norma meramente sussidiaria.Il delitto di falsa dichiarazione per il conseguimento del reddito di cittadinanza presentaun elemento specializzante rispetto al delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen., per cui non puòesservi concorso di reati, ma concorso apparente di norme, risultando assorbito il reato dicui all’art. 316-ter cod. pen. nel reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019.2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606,lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., per assenza e omissione della motivazione rispetto al devoluto, in relazionealla richiesta di riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen.Lamenta la difesa che la sentenza impugnata si caratterizza per assenza grafica dimotivazione sul motivo di appello relativo alla richiesta di applicazione dell’istituto di cuiall’art. 131-bis cod. pen.2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ai sensi dell’art.606, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.pen., con riferimento al trattamento sanzionatorio, in relazione al mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche e all’operato aumento per la continuazione.Lamenta la difesa che la Corte di appello ha omesso di valorizzare, ai fini delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i seguenti elementi: a) ilcomportamento assunto dall’imputato che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato;b) le dichiarazioni ammissive dell’addebito, riferendo di essersi ingenuamente affidato alCAF per la compilazione della domanda; c) la risalenza dei precedenti penali del ricorrente.Lamenta la difesa, inoltre, la violazione del principio di proporzionalità reciproca, attesoche, per il delitto più grave, è stato applicato il minimo edittale, pari a due anni di reclusione,mentre per il delitto satellite in continuazione, il giudice si è allontanato dal minimo, irrogandoun aumento a titolo di continuazione pari a mesi tre di reclusione, risultando, all’uopo,eccessivo e sproporzionato e non suffragato da idonea motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.La Corte territoriale ha correttamente richiamato in proposito l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413; nellostesso senso, Sez. 3, n. 38877 del 05/07/2024, D’Aniello, non. mass.), che è ferma nelritenere che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito dicittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, indifetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, conmodificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che nonesclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integrail precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l.Del resto, questa Corte ha più volte rimarcato che l’omissione informativa dovutadichiarante con riferimento a determinati reati, il cui carattere di immediata percezione e,dunque, la mancanza di connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscuritàdel precetto esclude il carattere inevitabile dell’ignoranza della legge penale.2. Il secondo motivo del ricorso, incentrato sulla sussistenza di un concorso apparentedi norme tra il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 ed il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen.,è fondato.2.1. La questione è stata già ripetutamente affrontata da questa Corte di legittimità,che, nell’esaminare la proposta questione di legittimità costituzionale sulla eccessivaquantificazione legale del minimo edittale del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, conirragionevole disparità di trattamento con altre fattispecie, tra cui in primo luogo quella di cuiall’art. 316-ter cod. pen., ha inizialmente affermato che tra l'art. 316-ter cod. pen. e l'art. 7 deld.l. n. 4 del 2019 sussiste un rapporto di specialità assistito da chiare e coerenti ragionisistematiche (Sez. 3, n. 7528 del 09/11/2023, dep. 2024, Tedeschi, Rv. 285954), avendo illegislatore, con l'introduzione delle fattispecie di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, intesopunire più severamente di quanto previsto in casi analoghi condotte che altrimentipotrebbero sfuggire alla sanzione penale, non potendo ricadere in astratto nell'ambito diapplicazione dell'art. 316-ter cod. pen. o dell'art. 640-bis cod. pen., anche nellaconsapevolezza del fatto che il reddito di cittadinanza è un beneficio di portata significativa erelativamente facile da conseguire da parte di un gran numero di persone, prestandosi, perle modalità di accesso particolarmente agevoli, ad essere occasione per la produzione didichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o per l'omissione di informazionidovute.Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, Fortugno, Rv. 288956, ha poi affermato che«Integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e non quelli di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. odi indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen., le omesse ofalse informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito dicittadinanza, essendo quest'ultimo un beneficio funzionale a fornire uno strumento disostegno alle famiglie in difficoltà, piuttosto che un supporto agli operatori economici, la cuifinalità non è meramente assistenziale, ma coincide con il perseguimento di diversi e piùarticolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale».Sulla medesima linea interpretativa, Sez. 2, n. 40959 del 05/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.288995, ha ribadito che «Sussiste rapporto di specialità tra il delitto di omessacomunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché di altre informazionidovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'art.7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo2019, n. 26, e quelli rispettivamente previsti dall'art. 640, comma secondo, n. 1), cod. pen. edall'art. 7, comma 1, del citato d.l.», precisando, in motivazione, che il reddito di cittadinanza,quale strumento di sostegno economico per le famiglie in difficoltà associato ad un percorsodi reinserimento nel mondo del lavoro, alle prestazioni di natura lato sensu assistenziale allapersona, la cui erogazione è riservata ex lege all'INPS, integra un beneficio non ascrivibilealle erogazioni pubbliche contemplate dall’art. 640-bis e dall’art. 316-ter cod. pen., funzionalia dare impulso ed a fornire supporto agli operatori economici privati in rapporto alle attivitàprettamente economiche dai medesimi esercitate e non alla persona che versi in stato dibisogno che è invece connotazione specifica del reddito di cittadinanza.2.2. Di contrario avviso, Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, WARNAKULASURIYA, Rv.288387, ha invece affermato che sussiste concorso materiale di reati tra il delitto di omessacomunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali finalizzata all'ottenimento del redditodi cittadinanza, previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e il delitto di indebita percezione dierogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., trattandosi di incriminazioni poste atutela di interessi diversi e che contemplano condotte ed eventi differenti, dondel'inconfigurabilità di un rapporto di specialità tra loro.Sez. 3, n. 10277 del 13/01/2026, Spinelli, e Sez. 3, n. 16883 del 23/04/2026, [OSCURATO:PERSONA],prendendo le mosse dai più recenti orientamenti in tema di concorso apparente di norme,secondo i quali l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola specialità unilaterale, poiché le altretipologie di relazioni tra norme, quali la specialità reciproca o bilaterale, non evidenzianoalcun rapporto di "genus" a "speciem" (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, Gambacurta, Rv.286581; Sez. U. n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668), hanno affermato che ilraffronto tra la fattispecie di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 e quella di cui all’art. 316-ter cod.pen., secondo i criteri sopra enunciati, evidenzia un rapporto di specialità bilaterale tra lepredette fattispecie che esclude l’applicazione dell’art. 15 cod. pen. L’art. 7 d.l. n. 4 del 2019,è, infatti, un reato di pericolo concreto, posto a presidio delle risorse pubbliche economichedestinate a finanziare il reddito di cittadinanza, con cui il legislatore ha inteso anticipare lapunizione delle condotte di falso volte ad ottenere il beneficio economico, a dolo specifico,che si configura indipendentemente dal conseguimento del beneficio. A sua volta l’art. 316-ter cod. pen. ha come elemento specializzante l’evento costituito dal conseguimento indebitodi contributi e sovvenzioni e/o altre somme come indicate nel citato articolo, in misurasuperiore a € 3.999,96, e, ai fini della valutazione del superamento o meno della predettasoglia di punibilità, occorre tener conto dellacomplessiva somma indebitamente percepita dalbeneficiario e non di quella allo stesso corrisposta con cadenza periodica, ove le erogazioniconseguano ad una iniziale ed unitaria condotta (Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep.2025, Tomaificio, Rv. 287649).2.3. Tanto premesso, il Collegio intende riaffermare l’orientamento inizialmenteespresso da questa Sezione, da ultimo ripreso ed approfondito dalla pronuncia Sez. 3, n.17880 del 05/05/2026, Spinelli, dove, precisato che entrambe le fattispecie di reato, quellacodicistica e quella della legge speciale, prevedono reati comuni e sanzionano penalmente,con limiti edittali marcatamente differenziati, le ipotesi di mendacio dichiarativo ovverol'omessa comunicazione di informazioni dovute, si rimarca che il legislatore, nell'eserciziodella propria prerogativa, ha ritenuto di non regolare espressamente il reciproco confine trale due disposizioni, premurandosi di prevedere la sola clausola di residualità tra l'indebitapercezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod. pen. e il delitto di cui all'art. 640-biscod. pen., con ciò delegando all'interprete la risoluzione delle questioni relative ai rapporti trale fattispecie di cui all'art. 7, commi 1 e 2, e di cui all'art. 316-ter cod. pen. Nell’ambito di talesanzionatorie di ciascuna delle disposizioni e, più in generale, il principio (rispetto al qualel'art. 15 cod. pen. costituisce strumento di garanzia e mitigazione sanzionatoria) per il qualein presenza di più previsioni penali che disciplinino la stessa condotta, l'interprete dovràvalutare se le stesse siano in rapporto di specialità ed applicare solo la disposizionespeciale, così eliminando la duplicità di sanzioni penali per il medesimo fatto e l'inevitabilesovraccarico sanzionatorio conseguente, che già ex se certamente contrasta con il principiodi personalità (e proporzionalità) della responsabilità penale.Sulla sopra accennata questione di costituzionalità avente ad oggetto il diversotrattamento sanzionatorio previsto dalle due disposizioni normative, Sez. 3, n. 7528 del09/11/2023, cit., ne ha ritenuto l’infondatezza, sottolineando la "ratio legis" della previsione dilimiti sanzionatori più elevati per la fattispecie di cui all'art 7 citato rispetto a quella di cuiall'art. 316-ter cod. pen., per la scelta di creare, "nell'ambito della legge speciale sul redditodi cittadinanza, una fattispecie penale speciale dotata di un apparato sanzionatorio più gravedi quello del richiamato art. 316- ter, nella consapevolezza del fatto che il reddito dicittadinanza è un beneficio di portata significativa e relativamente facile da conseguire daparte di un gran numero di persone, prestandosi, per le modalità di accesso particolarmenteagevoli, ad essere occasione per la produzione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanticose non vere o per l'omissione di informazioni dovute. Il più gravoso trattamentosanzionatorio previsto dal richiamato art. 7 del dl. n. 4 del 2019 è dunque pienamenteragionevole su un piano costituzionale, in quanto giustificato, sia dall'esigenza di colpireprevista dall'art. 316-ter cod. pen., sia dalla necessità di far corrispondere ad un beneficio dicosì larga applicazione e di così facile accesso - tanto che numerosi sono i procedimentipenali avviati in materia - una sanzione dotata di adeguata efficacia dissuasiva. Dunque,l'art. 316-ter codice penale non può assumersi come tertium comparationis in un giudizio diragionevolezza, sussistendo tra l'art. 7 del dl. n. 4 del 2019 e tale disposizione un rapporto dispecialità assistito da chiare e coerenti ragioni sistematiche". Vengono dunquecondivisibilmente individuate proprio nelle disparità sanzionatorie ragioni deponenti per laprevalenza, per specialità, della disposizione di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, sottolineando,per altro verso, che tale ultima fattispecie rimane caratterizzata dal dolo specifico: si ricorda,infatti, che, mentre il conseguimento dell'erogazione pubblica costituisce evento costitutivodel reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, il mendacio dichiarativo, anche peromissione, previsto in materia di reddito di cittadinanza, ne prescinde, anticipando larilevanza penale di comportamenti illeciti sempreché sia accompagnato anche dal richiamatodolo specifico.Ed è sempre la cornice sanzionatoria della norma speciale di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del2019, idonea, per la sua estensione, a consentire l’adeguamento della pena alla diversagravità del fatto, in particolare anche nei casi in cui subentra il conseguimento del beneficioin favore dell’autore del fatto, che costituisce la proiezione del dolo specifico dell’agente, laragione principale che consente la operatività del principio di specialità di cui all’art. 15 cod.pen. e preclude il concorso con l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 316-ter cod. pen.Né può sostenersi che la diversità possa fondarsi su una sostanziale disomogeneità delbene-interesse tutelato dalle due fattispecie poste a confronto, atteso che entrambe miranoa tutelare la gestione delle risorse "dello Stato", di pertinenza del bilancio statale (o ancheeuropeo nel caso di cui all'art. 316-ter cod. pen.), al fine di evitare che le stesse venganodistolte dall'obiettivo di consentire l'allocazione di benefici e provvidenze in favore di personeeffettivamente rispondenti, per requisiti normativi, alle categorie di soggetti legittimati edeffettivamente meritevoli.Di qui la fondatezza della censura mossa.3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta omessa motivazione sul motivo diappello con il quale era stata richiesta l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod.pen., è manifestamente infondato perché generico.In proposito, deve essere ricordato il consolidato orientamento giurisprudenzialesecondo cui «La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la strutturaargomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi cheescludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 43604 del08/09/2021, Cincola', Rv. 282097; nello stesso senso, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep.2023, Lakrafy, Rv. 284096).Scendendo nel concreto, sebbene la difesa dell’imputato avesse formulato, in sede diappello, richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (v. pagina 5 della sentenza impugnata), dalla lettura complessiva dellamotivazione si desume che vi sia stato un rigetto implicito, da parte della Corte territoriale,della sollecitazione difensiva; ciò in applicazione del più generale principio secondo cui nonè censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzioneprospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazionedella sentenza complessivamente considerata (cfr. sul punto, ex multis, Sez. 5, n. 6746 del13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500).Tanto è avvenuto nella vicenda in esame, atteso che la sentenza impugnata, sia purecon riferimento alla valutazione sul trattamento sanzionatorio, ai fini del riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, ha valorizzato, in senso ostativo, la personalità diparticolare allarme sociale dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali, anche diparticolare gravità, sebbene risalenti nel tempo, affermazioni che, pur sintetiche, non hannotuttavia trovato adeguata smentita nel ricorso, nel quale invero non sono stati indicati glieventuali elementi che avrebbero giustificato in positivo – sotto il profilo della non abitualitàdel comportamento e della particolare tenuità dell’offesa – il riconoscimento dell'invocatacausa di non punibilità, essendosi il ricorso limitato a censurare l’omessa motivazione sulpunto della Corte di appello (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101,secondo cui, in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen.individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza èdemandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediantel'indicazione di elementi specifici), senza neanche confrontarsi con la reiterazione dellacondotta e con l’entità delle somme indebitamente percepite. Di qui la aspecificità delladoglianza.4.1. Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Deve ricordarsi, infatti, che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuantigeneriche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133cod. pen., quello che ritiene prevalente, sicché anche un solo elemento attinente allapersonalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso puòrisultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02;Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).La difesa svolge generici rilievi sul punto, senza considerare che la Corte di appello,condividendo le motivazioni espresse dal giudice di primo grado, ha legittimamente attribuitorilevanza, oltre che alla mancanza di elementi positivamente valutabili, alla negativapersonalità dell'imputato, desumibile dai precedenti penali, che, sebbene risalenti, sonoplurimi ed anche di particolare gravità.In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, nè frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico, non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle obiezionidifensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovareingresso in sede di legittimità.4.2. La doglianza relativa all’eccessività dell’aumento di pena per la continuazionedeve, invece, considerarsi assorbita nella pronuncia di accoglimento del secondo motivo diricorso che ha ritenuto sussistere un rapporto di specialità tra il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4del 2019 e quello di cui all’art. 316-ter cod. pen.5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza deve essereannullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 2 per insussistenza del fatto, coneliminazione del relativo aumento di pena (mesi tre di reclusione, ridotti per il rito a mesi duedi reclusione) e rideterminazione della pena per il residuo reato di cui al capo 1 in anni uno emesi quattro di reclusione. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2 perché ilfatto non sussiste, elimina il relativo aumento di pena e ridetermina la pena per il residuoreato di cui al capo 1 in anni uno e mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]