CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 dicembre 2020 emessa della Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore della parte civile costituita, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese di giudizio; uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antonio, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati tratti a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Roma in quanto imputati del delitto di cui agli artt. 110, 117, 81, secondo comma, 61 n. 2, 380 cod. pen., commesso in Roma sino al febbraio del 2013, (capo a) e del delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 61 n. 11 e 640 cod. pen. (capo b). Al capo a) dell'imputazione si contesta agli imputati, in concorso tra loro e con l'assistente dello studio legale [OSCURATO:PERSONA], con rapporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e al fine di commettere il reato di cui al capo b) della rubrica, nella loro qualità di legali, di essersi resi infedeli ai loro doveri professionali e, in particolare: - avendo indotto il loro cliente [OSCURATO:PERSONA] a rifiutare il risarcimento di euro 11.992,05 dovuto da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e, dunque, ad azionare vari procedimenti (atto di precetto del 21 novembre 2002, ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 23105/07) nei confronti della compagnia di assicurazione, avevano determinato l'insorgenza di crediti dell'assicurazione stessa per spese legali e interessi che portavano al pignoramento del conto corrente del Colavita per spese legali relative a un giudizio intentato dalla Tralicci senza la necessaria procura e all'esito dei quali era risultato soccombente; - avendo proposto un'opposizione avverso l'ordinanza col quale il giudice aveva dichiarato l'azione esecutiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (ex [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) improcedibile per difetto di procura, che comportava la condanna del Colavita al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro a 1800,00 oltre Iva e CPA; - con ciò arrecando nocumento al Colavita, consistito in continui esborsi per procedimenti giudiziari non autorizzati per spese legali, interessi e spese di esecuzione, fatti commessi in Roma sino al febbraio 2013. Al capo b) si contesta agli imputati, nella qualità e con i ruoli indicati al capo a) della rubrica, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, consistiti anche nelle condotte indicate al capo a), di avere indotto in errore [OSCURATO:PERSONA] in ordine al pagamento delle spese legali nei procedimenti contro la [OSCURATO:PERSONA] e in particolare nel pagamento di euro 2.900 quando per la medesima attività erano stati già liquidati dalla Carige euro 4.363,71 in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], conseguendo così ingiusto profitto con altrui danno, fatto aggravato dall'essere stato commesso con abuso di prestazione d'opera; fatto commesso in Roma il 2 marzo 2009.2. Il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado: - ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato loro ascritto in concorso al capo b) perché estinto per intervenuta prescrizione; - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato loro ascritto al capo a) della rubrica e ha condannato la Tralicci e lo Staniscia alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro ottocento di multa ciascuno e la Stazzi alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro seicento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; - ha dichiarato la Tralicci e lo Staniscia interdetti dall'esercizio della professione forense per l'intera durata della pena; - ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], oltre che al pagamento delle spese processuali sostenute dalla stessa. 3. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 17 ottobre 2018, appellata dagli imputati: - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati alla medesima ascritti per non aver commesso il fatto; - ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] in quella sospesa di un anno e sei mesi di reclusione; - ha determinato nella stessa durata la pena accessoria agli stessi applicata; - ha condannato gli imputati al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile costituita. 4. Gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse degli imputati, con ricorsi distinti, impugnano tale sentenza e ne chiedono l'annullamento. 4.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi e, segnatamente: - la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza con riferimento al delitto di infedele patrocinio; - il vizio di motivazione in relazione alla decisione del Tribunale di dichiarare la prescrizione del delitto di truffa senza valutare nel merito la sussistenza del reato, al fine di pervenire ad una pronunzia assolutoria; - la violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza della prescrizione del delitto di infedele patrocinio.4.2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] con il proprio ricorso deduce tre motivi e, segnatamente: - «la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto conseguente ad inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche vincolanti per il giudice penale»; - «la violazione e la falsa applicazione dell'art. 606, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli att. 257 e 158 cod. pen.»; - «la violazione e la falsa applicazione dell'art. 606, lett. b), d) ed e) con riferimento all'art. 640 cod. pen.». [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi negli stessi dedotti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo del ricorso redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti deducono la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza con riferimento al delitto di infedele patrocinio. In particolare, i ricorrenti lamentano che nel capo a) di imputazione si contesta ai medesimi una condotta di infedele patrocinio funzionale, ai sensi dell'art. 61 n. 2 cod. pen., alla commissione del delitto di truffa ai danni della parte civile mediante due condotte (aver indotto il Colavita a rifiutare il risarcimento offerto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in data 2 dicembre 2002 e aver proposto un'opposizione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato improcedibile l'azione esecutiva nei confronti Carige). Eccepiscono i ricorrenti che, secondo gli enunciati della sentenza di primo grado, integralmente recepiti in quella di appello, la condanna degli imputati sarebbe stata pronunciata anche con riferimento alla condotta degli imputati successiva alla «ripresa dei rapporti processuali», verificatasi a seguito della notifica del precetto del marzo 2010 da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. L'affermazione di responsabilità degli imputati sarebbe, dunque intervenuta con riferimento ad un fatto del tutto diverso da quello descritto nell'imputazione ed estraneo al contesto cronologico precisato con riferimento all'aggravante del nesso teleologico. Sarebbero stati, dunque, violati i diritti degli imputati che avevano approntato la loro linea difensiva con riferimento ad accadimenti verificatisi prima del marzo 2009 e che erano poi stati condannati per condotte poste in essere successivamente a tale data.3. Il motivo si rivela manifestamente infondato. La Corte di appello ha rilevato, con motivazione non illogica, che le condotte di infedele patrocinio sono contestate agli imputati come commesse sino al febbraio 2013 e che è, invece, il delitto di truffa a essere contestato come commesso in data 2 marzo 2009. Pertanto, la limitazione temporale prospettata dalla difesa con riferimento al capo di imputazione sub a) si rileva manifestamente infondata. Nessun vulnus ai diritti di difesa degli imputati è stato, dunque, inferto dalle pronunce di merito, in quanto la contestazione, nella sua formulazione testuale, già contempla l'arco temporale intercorso sino al febbraio del 2013. La Corte di appello ha congruamente rilevato che sin dall'inizio del processo il danno subito dal Colavita è stato prospettato come effetto della induzione dello stesso a rifiutare il risarcimento ad esso offerto, per poter intentare varie cause foriere di danni patrimoniali per la parte, e che tra le stesse vanno ricomprese anche le procedure seguite alla notifica del precetto intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA] del 2010 e le iniziative giudiziarie intraprese dai legali per porre rimedio agli errori commessi. 4. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla decisione del Tribunale di dichiarare la prescrizione del delitto di truffa senza valutare nel merito la sussistenza del reato, al fine di pervenire ad una pronunzia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la Corte di appello di Roma non avrebbe motivato in ordine ai rilievi, precisi e circostanziati, svolti sul punto nell'atto di appello, in quanto sarebbe evidente la prova che il Colavita fu posto in condizione di aver puntuale contezza delle somme liquidate dal giudice e versate da Carige a titolo di pagamento delle spese processuali, «che comunque non esaurivano le spettanze del proprio legale». 5. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n, 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 -01; ex plurimis: Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445 - 01; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202 - 01). La Corte di appello di Roma ha fatto buon governo di tale consolidato principio, rilevando, a pag. 15 della sentenza impugnata, che il delitto di truffa contestato al capo b) si era prescritto ancor prima dell'esercizio dell'azione penale (e, segnatamente, in data 2 marzo 2015) e che per l'eventuale pronunzia assolutoria non sarebbe stata sufficiente una mera constatazione, ma sarebbe stato necessario un accertamento approfondito, precluso in presenza di una operante causa di estinzione del reato. In particolare, la Corte di Appello ha rilevato, non certo illogicamente, che una pronuncia di esclusione del fatto avrebbe postulato un necessario accertamento istruttorio circa la presunta doverosità dell'ulteriore pagamento, a titolo di spese, effettuato dal Colavita con l'assegno Unicredit del 2 marzo 2009, consegnato alla Stazzi su richiesta dello Staniscia dal Colavita, in adempimento di un debito assunto dallo stesso Staniscia nei confronti della medesima Stazzi. Tale necessario approfondimento istruttorio era, tuttavia, precluso in radice alla Corte di appello e, prima ancora, al Tribunale proprio in ragione dell'avvenuto perfezionamento della causa di estinzione del reato. Posto, peraltro, che la prescrizione dei reato di truffa contestato al capo b) è intervenuta anteriormente alla sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, con statuizione non impugnata e non impugnabile dalla parte civile (Sez. 6, n. 19540 del 21/03/2013, Failla, Rv. 255668-01), non sussistevano neanche i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa (Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rusciano, Rv. 222426; Sez. 2, n. 47356 del 6/11/2009, Sordini, Rv. 246795-01; Sez. 2, n. 5705 del 29/01/2009, Somma, Rv. 243290-01). 6. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione della legge penale e, segnatamente, la violazione degli artt. 157 e 380 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza della prescrizione del delitto di infedele patrocinio, in quanto il rapporto professionale degli imputati con il Colavita si sarebbe esaurito con la positiva esecuzione dell'azione esecutiva ai danni di Carige nel marzo 2009.Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, non sarebbe possibile ricondurre alla condotta degli imputati finanche la richiesta di pagamento della imposta di registro contenuta nella cartella esattoriale notificata il 20.6.2016, non essendo la stessa conseguenza immediata e diretta della condotta costituente reato. 7. Tale motivo è inammissibile, in quanto il suo accoglimento postula una diversa ricostruzione di fatto, non ammessa in sede di legittimità. Il nesso di causalità tra le condotte di infedele patrocinio e questo nocumento patrimoniale per la parte, infatti, non è escluso dal ricorrente nella sua (ritenuta erronea) valenza giuridica, ma muovendo da una diversa e alternativa lettura di plurimi elementi probatori raccolti nel corso del processo. Tale censura si rivela, pertanto, inammissibile, in quanto contesta in fatto l'apprezzamento della sentenza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecita un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Cass., Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Del resto, secondo un costante o orientamento della giurisprudenza di legittimità il delitto di patrocinio infedele richiede per il suo perfezionamento sia una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita, sia un evento che implichi nocumento agli interessi di quest'ultima e che individua il momento consumativo del reato, dal quale soltanto inizia a decorrere il termine di prescrizione (ex plurimis: Sez. 6, n. 8167 del 30/01/2020, Bruno, Rv. 278710 -01; Sez. 2, n. 12361 del 14/02/2019, Musmeci, Rv. 275383 -01). La Corte di appello di Roma, peraltro, ha rilevato conformemente al paradigma di legge, che, in presenza di plurimi nocumenti conseguenti ad una condotta infedele del patrocinatore, il momento di consumazione del reato si verifica in coincidenza dell'ultimo pregiudizio subito dalla parte e, con motivazione non illogica, ha ritenuto che l'insorgenza dell'obbligo di pagamento dell'imposta di registro per il Colavita, certificata dalla ricezione della notifica in data 20 giugno 2016 di una cartella esattoriale per l'importo di euro 1.309,28, costituisse un pregiudizio patrimoniale pur sempre conseguente alle condotte infedeli degli imputati nell'esercizio del loro mandato defensionale.8. Con il primo ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce «la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto conseguente ad inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche vincolanti per il giudice penale» e con il terzo motivo censura «la violazione e la falsa applicazione dell'art. 606, lett. b), d) ed e) con riferimento all'art. 640 cod. pen.». 9. Tali motivi si rivelano inammissibili. Il ricorrente, infatti, disancorandosi dalle forme proprie del giudizio di Cassazione, ha diffusamente contestato il merito della sentenza impugnata, confutando le argomentazioni anche a mezzo dell'inserzione nel testo, mediante la tecnica della fotocomposizione, di documenti, di stralci di deposizioni e di atti di polizia giudiziaria offerti alla diretta cognizione del giudice di legittimità. E', tuttavia inammissibile, perché generico, il ricorso per cassazione redatto mediante l'estrapolazione di singole parti di sentenze e provvedimenti cautelari, anche relativi a posizioni processuali diverse da quella dell'imputato, con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato, ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, Valle, Rv. 272725). E', parimenti, inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sec. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748, fattispecie relativa a ricorso sviluppato in 109 pagine, con numerazione non progressiva, recante parti espositive di doglianza alternate ad estratti di atti del giudizio di merito ed a parziali ripetizioni dei motivi di appello). La denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende, infatti, i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1, n. 39122 del 2015, Rugiano, Rv. 264535 - 01).10. Con il secondo motivo di ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] censura «la violazione e la falsa applicazione dell'art. 606, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 257 e 158 cod. pen.». Deduce il ricorrente che la richiesta di pagamento della imposta di registro contenuta nella cartella esattoriale notificata il 20 giugno 2016, non costituirebbe un nocumento per il Colavita, atteso che l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti con vincolo di solidarietà, come stabilito dal primo comma dell'art. 57 d.P.R. n 131 del 1986. 11. Il motivo si rivela, tuttavia, manifestamente infondato in quanto l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro è per sempre un vincolo obbligatorio che grava sul patrimonio del debitore, tenuto nell'immediato a pagare, indipendentemente dalla possibilità di esperire una rivalsa nei confronti dei coobbligati e dall'esito positivo dell'eventuale esperimento di tale azione. 12. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. I ricorrenti devono, altresì, essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sost