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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48971/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]]NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 585, 576, comma primo, n. 1, cod. pen. e danneggiamento, commessi il 6 agosto 2016 ai danni cii [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in punto di ritenuta sussistenza del reato di lesioni personali, è inammissibile per le seguenti concomitanti ragioni: - riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 in cui si valuta la deposizione della Masanti che, in tesi, sarebbe liberatoria); - è volto a prefigurare una rivalutazione e/o diversa lettura delle fonti probatorie, a fronte di una motivazione ineccepibile, sotto il profilo logico della Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]]NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 585, 576, comma primo, n. 1, cod. pen. e danneggiamento, commessi il 6 agosto 2016 ai danni cii [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in punto di ritenuta sussistenza del reato di lesioni personali, è inammissibile per le seguenti concomitanti ragioni: - riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 in cui si valuta la deposizione della Masanti che, in tesi, sarebbe liberatoria); - è volto a prefigurare una rivalutazione e/o diversa lettura delle fonti probatorie, a fronte di una motivazione ineccepibile, sotto il profilo logico della Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 48971/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris