CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2021
Cassazione n. 14566/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( LETTONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saig-ite le conclusioni del PG (.:1(pejec,..e..Q te_m_ LAL i‘ Io CL4( R-17 [OSCURATO:PERSONA]‘ex ar 3 n. 1 ter 88-95,4 332 Roma, "d [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 1 giugno 2021 ha respinto la domanda di sottoposizione a misura alternativa alla detenzione introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con atto del 18 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1 Risulta dal tabulato DAP, acquisito in data odierna, che il ricorrente ha espiato la pena ed è stato rimesso in libertà in data 13 settembre 2021 e ciò esclude la permanenza dell'interesse ad ottenere la decisione sul ricorso. 3.2 II motivo della inammissibilità esclude ulteriori statuizioni in punto di spese e di oneri in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 16 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mogi