CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14180/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso la sentenza del 9 ottobre 2025 con la quale la Corte di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza emessa, in data 26 marzo 2024,con cui il Tribunale di Palmi, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi quattrodi reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648cod. pen.2. Con il primo, il quinto e il sesto motivo il ricorrente deduce erroneaapplicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e dell’art. 648 cod. pen.,travisamento della prova dichiarativa e del fatto, violazione del principio dell’oltreogni ragionevole dubbio nonché manifesta illogicità della motivazione in ordineall’affermazione della sua responsabilità penale.Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare laspecifica doglianza con la quale si evidenziava la mancanza di prova circa laqualità di unica erede della denunciante [OSCURATO:PERSONA] rispetto al defunto GiovanniRanieri. In particolare, si sottolinea che il de cuius aveva una moglie e un’altrafiglia entrambe viventi e che, al momento dei fatti, non risultavano ancora decorsii termini per l’accettazione dell’eredità né era stata prodotta documentazionealtre congiunte.La motivazione della sentenza impugnata risulterebbe carente e illogicaanche con riferimento alla ritenuta provenienza delittuosa del ciclomotore, postoche i giudici di appello hanno affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] valorizzandoil fatto che egli non avesse fornito prova documentale di aver ereditato ilciclomotore Vespa indicato nel capo di imputazione, nonostante si trattasse di unbene mobile non soggetto a registrazione.Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato ledichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il ricorrente gliaveva confidato di avere ereditato il mezzo dal nonno, dichiarazioni che la difesareputa attendibili in quanto provenienti da soggetto privo di interesse a rendereaffermazioni non veritiere, avuto riguardo alla natura di bene mobile dell’oggettoacquistato.La difesa osserva che la Corte distrettuale avrebbe illogicamentetrascurato la circostanza che il ricorrente intratteneva un rapporto diretto con ilbene ritenuto di provenienza delittuosa, trattandosi del motoveicolo Vespaappartenuto al nonno recentemente deceduto, custodito all’interno del garage diquest’ultimo e, dunque, accessibile al ricorrente anche senza l’intermediazione diterzi.Inoltre, i giudici di appello, affermando che la denunciante si sarebbequalificata quale unica erede e, pertanto, proprietaria del ciclomotore, avrebberotravisato il contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima,secondo la difesa, si sarebbe limitata a qualificarsi come erede, senza escluderela sorella -madre dell’imputato- dal novero degli eredi. A sostegno di talericostruzione si evidenzia che la denunciante, prima di presentare denuncia,aveva chiesto ai familiari se qualcuno avesse preso la Vespa del padre,comportamento ritenuto incompatibile con la posizione di unica erede.3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione degliartt. 192 e 530 cod. proc. pen. e dell’art. 648 cod. pen., deducendo altresìcarenza di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nelreato di furto.La difesa evidenzia l’inverosimiglianza dell’ipotesi accusatoria secondo cuisoggetti rimasti ignoti avrebbero consegnato il motoveicolo oggetto di furtoproprio al nipote del de cuius, il quale lo avrebbe poi venduto al Carellaqualificandosi falsamente quale erede del nonno. Da ciò deriverebbe la manifestaillogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenutoinattendibile la versione difensiva che ricondurrebbe la disponibilità del bene incapo al ricorrente a condotte di appropriazione indebita o di furto.4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce erronea applicazionedegli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. nonché degli artt. 648 e 649 cod. pen.La difesa sostiene che, permanendo i termini per l’accettazionedell’eredità anche in capo alla madre dell’imputato, i giudici di merito avrebberodovuto valutare la possibile applicazione della causa di non punibilità previstadall’art. 649 cod. pen., atteso che il ricorrente è discendente in linea retta dellafiglia del defunto [OSCURATO:PERSONA].5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degliartt. 192 e 530 cod. proc. pen. e dell’art. 648 cod. pen., nonché carenza dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata diricettazione.Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamenteconsiderato lo stato di conservazione del motoveicolo, descritto come arrugginitoe risalente all’anno 1975 né l’esiguità del prezzo di vendita, pari a 650 euro.Nonostante tali elementi, la Corte territoriale avrebbe affermato in modoapodittico che il ricorrente avrebbe tratto dalla condotta contestata un profittonon irrisorio.6. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente deduce inosservanza ederronea applicazione degli artt. 190, 495 e 603 cod. proc. pen., nonché manifestaillogicità della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe respinto erroneamente larichiesta di escussione della madre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], provaritenuta rilevante ai fini dell’individuazione degli eredi del defunto GiovanniRanieri e dell’accertamento della volontà di quest’ultimo di destinare al nipote ilmotoveicolo in questione alla propria morte. Il diniego sarebbe stato motivatocon argomentazioni generiche e meramente congetturali, fondate sull’asseritapossibilità di dimostrare tali circostanze mediante documentazione.7. Il difensore del ricorrente, in data 16 marzo 2026, ha depositatomissiva sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] con cui la persona offesa ha rimesso laquerela sporta nei confronti del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.In via preliminare, va rilevata l’irrilevanza della remissione di querelaintervenuta ad opera della persona offesa, atteso che il reato di ricettazionecontestato al [OSCURATO:PERSONA] è procedibile d’ufficio. Ne consegue che tale atto non èidoneo a produrre effetti estintivi del reato né a incidere sulla perseguibilitàdell’illecito, che resta sottratta alla disponibilità della parte privata.2. Il primo, il quinto e il sesto motivo, che possono essere trattaticongiuntamente avendo ad oggetto doglianze strettamente connesse, sonoarticolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti delgiudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quellodi una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione ol'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti.I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come èfisiologico in presenza di una doppia conforme con percorso argomentativosovrapponibile, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare lapenale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen.(vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).La motivazione si fonda su valutazioni di merito che appaiono lineari,razionalmente motivate e prive di elementi che ne possano inficiarne la tenutasul piano della contraddittorietà o dell’evidente illogicità. Proprio per tale ragione,trattandosi di apprezzamenti di fatto sorretti da un impianto argomentativo logicoe coerente, gli stessi non possono essere oggetto di sindacato in questa sede,essendo riservati alla discrezionalità del giudice di merito e sottratti, pertanto, alcontrollo da parte del giudice di legittimità.Il ricorrente mira, infatti, ad ottenere un riesame del compendioprobatorio, nel tentativo di accreditare una ricostruzione alternativa, a sé piùfavorevole, senza tuttavia confrontarsi puntualmente con l’articolato e coerentepercorso argomentativo seguito dai giudici di appello.La difesa fa leva, in particolare, su elementi di prova ipotetici e negativi,su considerazioni, cioè, generiche ed astratte, abbandonando il pianodell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative allo scopo disostanziare vizi di illogicità manifesta, in termini non ammissibili in sede dilegittimità. A ciò va aggiunto che i presunti travisamenti indicati nel ricorsoproposto dal ricorrente hanno, in realtà, ad oggetto una considerazioneparcellizzata ed atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nella sentenzaimpugnata.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.I giudici di appello, all’esito di un iter motivazionale coerente con lerisultanze istruttorie e immune da vizi di manifesta illogicità, hanno evidenziato,da un lato, l’assenza di elementi probatori idonei a dimostrare il coinvolgimentodel [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei reati di furto o appropriazione indebita e,dall’altro, la mancata offerta, da parte del medesimo ricorrente, di una plausibilegiustificazione in ordine al possesso del motoveicolo successivamente alienato alCarella (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).La Corte distrettuale si è così conformata al principio di diritto secondocui il possesso ingiustificato di beni di provenienza furtiva è di per sé sufficientea integrare il delitto di ricettazione, qualora difettino elementi probatori idonei aricondurre tale disponibilità alla commissione del furto da parte dell’agente (Sez.2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 43849 del29/09/2023, Mauro, Rv. 285313-01).4. Il terzo motivo non è consentito poiché investe una questione nonspecificamente devoluta in sede di gravame e, per di più, non riconducibile aprofili rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con iquali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte, poiché esserestano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprioin ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, non potevano essereesaminate dal giudice del gravame. In tale prospettiva, l’accesso al sindacato dilegittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente especificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito, non potendo laparte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovuto sottoporre,nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente. Ne consegue che lecensure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione hanno adoggetto “punti della decisione” ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendoacquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantumappellatum (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; Sez. 3, n.27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903–01; Sez. 3, n. 57716 del29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316-01; da ultimo, Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non mass.).5. Il quarto motivo non è consentito.La Corte territoriale ha correttamente disatteso l’istanza difensiva,valorizzando, con argomentazione puntuale, il significativo valore, sia materialesia morale, del bene oggetto di ricettazione da parte del ricorrente (cfr. pag. 5della sentenza impugnata). Tale valutazione si pone in linea con il consolidatoprincipio di diritto secondo cui la particolare tenuità del fatto deve essere esclusaogniqualvolta il valore del bene ricettato non possa qualificarsi comeparticolarmente esiguo (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non mass.).L’apparato motivazionale risulta immune da censure, presentandosicompleto, coerente e logicamente strutturato. Esso si fonda su valutazioni dimerito adeguatamente argomentate, che non evidenziano profili dicontraddittorietà né vizi di manifesta illogicità e, pertanto, si sottraggono alsindacato di legittimità.6. Il settimo motivo è manifestamente infondato.Deve essere preliminarmente ricordato che, secondo la costanteelaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio diappello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primogrado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorsoesclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poterdecidere allo stato degli atti, sussistendo tale evenienza unicamente quando idati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiestosia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezzeovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.L'esercizio di tale potere è affidato al prudente apprezzamento del giudicedi appello, restando incensurabile la relativa determinazione nel giudizio dilegittimità se adeguatamente motivata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266820-01; negli stessi termini, Sez. 2, n. 1248 del 07/11/2024,dep. 2025, Iossa, non mass.; Sez. 1, n. 6598 del 13/11/2024, dep. 2025,Martino, non mass.).Più in generale, in sede di legittimità, può essere censurata la mancatarinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostril'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata,di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimentoe concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero statepresumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove inappello, carenze ed illogicità non ravvisabili nel caso di specie.[OSCURATO:PERSONA] intende, in proposito, ribadire che il sindacato che il giudice dilegittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di unprovvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazionedel dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto odella testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenutoesplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda,Rv. 269373-01; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522-01; Sez.6, n. 4519 del 09/10/2024, dep. 2025, Greco, non mass.).In virtù dei principi sopra esposti, la decisione oggetto di censura non èsindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione, priva dicontraddizioni e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda inesame. In particolare, la Corte di merito, con motivazione esente da manifestaillogicità e coerente con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della nonnecessarietà dell’esame della madre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] allaluce della natura meramente esplorativa dell’atto istruttorio richiesto dalla difesa(vedi pagina 4 della sentenza impugnata).[OSCURATO:PERSONA] intende, in proposito, dare seguito al principio di dirittosecondo cui la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatoriogià raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile larichiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in unadi prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente (Sez. 3, n. 42711 del23/06/2016, H., Rv. 267974-01; Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv.282633-01; Sez. 6, n. 2076 del 09/10/2024, dep. 2025, Zouabi, non mass.).7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]