Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18674/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti, con unico atto, nel rispettivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato contestato, non è deducibile, in quanto fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma meramente apparenti, in quanto inidonei ad assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, invero, che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento applicando corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, sottolineando che, in particolare, ad assumere rilevanza, al di là delle dichiarazioni autoaccusatorie rese alla polizia giudiziaria dagli stessi incolpati, sia la presenza accertata sui luoghi in più occasioni degli imputati, nonché la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse nella disponibilità della chiave dell'immobile di proprietà dell'IACP (si veda, in particolare, pag. 7); preso atto che tali ulteriori e distinte argomentazioni, di per sé sufficienti ad affermare in maniera autonoma la responsabilità dei ricorrenti, non sono state oggetto di censura e che pertanto non risulta superata la "prova di resistenza" (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02); ritenuto che, per tali motivi, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti, con unico atto, nel rispettivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato contestato, non è deducibile, in quanto fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma meramente apparenti, in quanto inidonei ad assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, invero, che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento applicando corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, sottolineando che, in particolare, ad assumere rilevanza, al di là delle dichiarazioni autoaccusatorie rese alla polizia giudiziaria dagli stessi incolpati, sia la presenza accertata sui luoghi in più occasioni degli imputati, nonché la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse nella disponibilità della chiave dell'immobile di proprietà dell'IACP (si veda, in particolare, pag. 7); preso atto che tali ulteriori e distinte argomentazioni, di per sé sufficienti ad affermare in maniera autonoma la responsabilità dei ricorrenti, non sono state oggetto di censura e che pertanto non risulta superata la "prova di resistenza" (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02); ritenuto che, per tali motivi, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18674/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris