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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16260/2026

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iciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria di Revaleas.p.a., in persona dei procuratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege comeda indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 779/2024 della CORTE d'APPELLO diBari pubblicata il 3.6.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.3.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Pag. 1 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

Il Tribunale di Bari, con sentenza pubblicata il 6.7.2021, accoglieva ladomanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice del Banco diNapoli s.p.a., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dichiarando l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’attodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] istitutivo del “[OSCURATO:PERSONA]”.L’attrice aveva dedotto di essere creditrice del Vacca, titolaredell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, nonché di [OSCURATO:PERSONA] qualefideiussore, in forza di un finanziamento stipulato il 24.10.2006 per euro75.000, garantito da fideiussione sottoscritta in pari data, il cui rimborsoera rimasto inadempiuto dalla rata successiva al 28.2.2010 come damessa in mora del 2.7.2010.

L’attrice aveva esposto che il creditomaturato, successivamente oggetto di un decreto ingiuntivo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]per complessivi euro 40.572,18 oltre accessori, era anteriore all’attoistitutivo del trust, con cui era stato sottratto all’aggressione dei creditoril’intero patrimonio immobiliare del debitore.Rimasta contumace la Cappiello, [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito lavalidità dell’atto, escludendo tanto la simulazione quanto l’illiceità(prospettate in via gradata dall’attrice), e aveva contestato i presuppostidell’azione revocatoria, trattandosi di atto dovuto in quanto esecutivo delleconvenzioni intervenute in sede di separazione e divorzio.2.

La Corte di Appello di Bari, dinanzi alla quale si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta titolare delcredito per effetto di una scissione societaria, con sentenza pubblicata il3.6.2024, rimasta contumace la Cappiello, rigettava l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] con l’aggravio delle spese del grado.La Corte d’appello escludeva che il Tribunale fosse incorsonell’ultrapetizione, ritenendo la domanda revocatoria riferita all’unico attodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel quale l’istituzione del trust e il conferimento dei benierano inscindibilmente contenuti, e che non fosse necessaria l’integrazionedel contraddittorio nei confronti dei beneficiari sul rilievo della naturaPag. 2 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026gratuita del trust.

La corte, inoltre, dichiarava inammissibile il terzomotivo d’appello, con cui il Vacca si doleva per l’omessa pronunciasull’onerosità del trust, rilevando come l’appellante avesse invocato solo lanatura di «atto dovuto» dell’atto in ragione degli obblighi assunti in sededi divorzio, ma non formulato una eccezione di onerosità.

La corte,comunque, nel merito escludeva che si fosse in presenza di un attodoveroso e oneroso.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ricorreil Vacca, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. nella riferita qualità.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il ricorrente ha depositato atto che non può qualificarsi memoria, indifetto dei relativi requisiti di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunciata “violazione e falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ.”Il ricorrente lamenta il mancato rilievo del vizio di ultrapetizione in cuiè incorso il Tribunale, per aver ritenuto la Corte d’appello che, purrichiamato nella domanda il solo atto istitutivo, l’azione era stata promossain ragione del conferimento dei beni avvenuto con lo stesso attodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Osserva il ricorrente che la domanda è stata propostadall’attrice esclusivamente contro l’atto istitutivo del trust, attopatrimonialmente neutro e, dunque, insuscettibile di revocatoria.

Lamenta,pertanto, che il giudice del merito ha attribuito un bene non richiesto inviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poichél’atto di dotazione patrimoniale costituisce un negozio distinto e autonomo,rispetto al quale la corte ha ritenuto essere stata estesa implicitamente ladomanda.1.1.

Il motivo è infondato.Pag. 3 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026Sebbene dedotto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., prescindendodall’erroneo inquadramento del vizio nell’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. civ. alla stregua di quanto enunciato dalle Sezioni Unite di questaCorte (v.

Cass., Sez.

Un., 24 luglio 2013, n. 17391), il motivo pone unaquestione di interpretazione della domanda.Al riguardo trova applicazione il principio di diritto in base al quale“nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamentil'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazioneche ne ha dato il giudice del merito.

Nel primo caso, si verte in tema diviolazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di naturaprocessuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere diprocedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizionecessari ai fini della pronuncia richiesta.

Nel secondo caso, invece, poichél'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenutointegrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice delmerito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezzadella motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata” (v.

Cass.,sez. 6-V, 21 dicembre 2017, n. 30684; Cass., sez. lav. 27 ottobre 2015, n.21874).Va notato preliminarmente come il ricorrente si sia disinteressato delcontenuto dell’atto di citazione, osservando in modo assertorio che ledomande svolte dall’attrice “sono chiarissime e non necessitano di alcunainterpretazione dato che sono tutte inequivocabilmente indirizzate adottenere la revocatoria dell’atto istitutivo e non già dell’atto dispositivo o diconferimento” e che “nel caso che ci occupa tale vizio esiste pacificamenteed è infatti indubbio che la domanda introduttiva si rivolge solo ad ottenerela revocatoria del solo atto costitutivo di trust (vedi conclusioni)”.

L’esamedel contenuto dell’atto di citazione, invece, ha un rilievo decisivo, poiché laquestione relativa all'errata interpretazione della domanda, costituisce unaccertamento in fatto comunque diretto a cogliere, al di là delle espressioniletterali utilizzate, il contenuto sostanziale della domanda, desumibile dallaPag. 4 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026situazione dedotta in giudizio (v.

Cass., Sez.

Un., 10 luglio 2003 n. 10840;Cass., Sez.

Un., 13 febbraio 2007, n. 3041; Cass., sez.

V, 6 novembre2023, n. 30770).Anche a prescindere da tale rilievo preliminare, la censura è infondataperché contraria al principio di diritto affermato da Cass., sez.

I, 24 gennaio2019, n. 10498 e successivamente ribadito da questa Corte (v.

Cass., sez.III, 30 settembre 2019, n. 24212; Cass., sez.

III, 15 ottobre 2019, n.25926; Cass., sez.

III, 6 luglio 2020, n. 13883; Cass., sez.

III, 16 giugno2022, n. 19428; Cass., sez.

III, 6 settembre 2023, n. 25964), a cui deveessere data continuità.Nella vicenda esaminata da Cass. 10498/2019 le parti avevanosollevato la medesima questione rilevando che «[c]ome è stato sottolineatodalla pressoché unanime dottrina» - così si argomenta - «oggettodell'azione revocatoria non può essere l'atto istitutivo del trust, che di persé stesso non ha effetti dispositivi, ma il conseguente atto di disposizionecon cui i beni sono trasferiti al fiduciario (trustee) o posto sotto il controllodello stesso, oppure segregati nel patrimonio del disponente, nell'interessedi un beneficiario o per un fine specifico, come precisa l'art. 2, comma 2,Convenzione de L'Aja».

«L'atto istitutivo di trust» - così si puntualizza - «èl'atto con il quale il disponente esprime la volontà di costituire un trust;l'atto dispositivo, invece, è l'atto con il quale il disponente trasferisce, atitolo gratuito, i beni in trust al trustee».Peraltro, Cass. 25 maggio 2017, n. 13175 aveva già evidenziatocome «la prospettata distinzione, da parte dei ricorrenti, tra naturameramente istitutiva del trust ed efficacia dispositiva dei beni conferiti - purcogliendo un aspetto rilevante, sul piano del difetto di incidenzapregiudizievole dell'atto meramente istitutivo del trust ai fini dell'azionerevocatoria - appare comunque irrilevante», posto che le «conclusionidell'originario atto di citazione dei creditori» avevano investito l'«attonotarile istitutivo nella sua interezza», come peraltro accaduto nellaPag. 5 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026vicenda oggi esame in quanto la domanda svolta ha riguardato l’attodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Va ribadita l'impostazione data da Cass. 10498/2019 che confuta latesi “che ricava la soluzione della non revocabilità dell'atto istitutivo deltrust in via diretta - ovvero automatica - dalla affermazione che trattasi disvolta, nel contesto della complessiva operazione di trust, da attosuccessivo e conseguente”, sulla base dei seguenti argomenti:"[…] la constatazione che, nel trust, dispositivo è l'atto col quale vieneintestato al trustee il bene conferito in trust (cfr. da ultimo Cass., 29maggio 2018, n. 13388) non comporta che la relativa domanda revocatoriadebba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti diquest'atto; e non possa, per ciò stesso, essere utilmente proposta pure neiconfronti dell'atto istitutivo del trust.

In realtà, nel caso in cui all'istituzionedel trust abbia fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito altrustee - secondo quanto accaduto nella fattispecie concretamente inesame -, la domanda di revocatoria, che assume ad oggetto l'atto istitutivo,appare comunque idonea a produrre l'esito di inefficacia (dell'attodispositivo) a cui propriamente tende la predetta azione (ove ladichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenzadell'effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbesenz'altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risultaspecificamente connotare, nel sistema del codice civile, come ripreso anchenella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell'azionerevocatoria)”;“per constatare l'indicata idoneità, è sufficiente considerare che l'atto ditrasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non risulta esseretrust, lo stesso si pone, per contro, non solo come atto conseguente, maprima ancora come atto dipendente dall'atto istitutivo.

È in quest'ultimoPag. 6 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026ipotesi) giustificatrice”;“è, del resto, corrente osservazione in letteratura che il trustee risultatitolare di un «ufficio», o di una «funzione»; e che, quindi, è proprietarionon già nell'interesse proprio, bensì nell'interesse altrui: secondo i termini ei modi volta a volta appunto consegnatigli dell'atto istitutivo.

La peculiareproprietà del trustee non potrebbe perciò «sopravvivere» all'inesistenza, oal caducarsi, dell'atto che viene nel concreto a conformare tale diritto […].L'inefficacia dell'atto istitutivo, come prodotta dall'esito vittorioso diun'azione revocatoria, reca con sé, dunque, pure l'inefficacia dell'attodispositivo.

La domanda di revoca dell'atto istitutivo viene, in altri termini,a colpire il fenomeno del trust sin dalla sua radice".La Corte d’appello di Bari, richiamato l’indicato principio di diritto, harilevato che l’atto di trasferimento coincideva con quello istitutivo del truste che la domanda conteneva l’espresso riferimento agli immobili oggettodel conferimento.

Sicché dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio eraevidente la volontà di chiedere la revoca dell'atto di disposizionepatrimoniale, contenuto nell'atto istitutivo del trust, in forza del quale i beniimmobili erano stati trasferiti al trustee.2.

Con il secondo motivo è denunciata “violazione e falsa applicazionedell’art. 102 cod. proc. civ., in relazione all’errata interpretazione del trustritenuto gratuito”.Il ricorrente si duole per il rigetto dell’istanza di integrazione delcontraddittorio, per aver escluso la corte la qualità di litisconsorti necessaridei beneficiari del trust in quanto atto a titolo gratuito.

Rileva, altresì, chetrustee, né erano stati chiamati i figli beneficiari, titolari di diritti soggettivie non di mere aspettative in forza degli obblighi assunti in sede divorzile e,quindi, litisconsorti necessari.

Il trust non era stato istituito«genericamente» per il mantenimento della famiglia, ma, in attuazionedell’obbligo di legge di mantenimento della prole, era stato disposto ilPag. 7 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026trasferimento dei beni in capo a trustee per essere l’atto connotato da unafunzione solutoria.

Circostanza che avrebbe imposto l’estensione delcontraddittorio ai figli, quali beneficiari del trust e il conseguenteaccertamento del consilium fraudis in capo tanto al trustee, quanto aibeneficiari.2.1.

Il motivo è inammissibile.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non ha dispostol’integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli quali beneficiari deltrust.

Nel sollevare il rilievo, tuttavia, il Vacca non ha indicato lamotivazione oggetto di critica ed ha ignorato del tutto quanto detto dallaCorte d’appello nello scrutinio del secondo motivo d’impugnazione dapagina 6 (riga 23) a pagina 8 (riga 12), limitandosi a sostenere il carattereoneroso dell’atto istitutivo del trust.

In quanto priva di specifica attinenzaal contenuto della sentenza impugnata la censura è inammissibile ai sensidell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. (v.

Cass., sez. 6-I, 7settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017,n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).Deve essere aggiunto che la Cappiello è stata convenuta in giudizioin primo e secondo grado, sì che il rilievo appena accennato nel motivo èsmentito prima facie.Quanto all’ulteriore questione della natura onerosa dell’atto,sebbene rappresentata nel contesto dell’asserita mancata integrazione delcontraddittorio, va osservato che la Corte d’Appello di Bari, nell’esame delterzo motivo d’impugnazione, con il quale l’appellante lamentava l’omessoesame della eccezione di onerosità del trust perché conseguente a unasentenza di divorzio, ha affermato che il convenuto “si era limitato aeccepire che l’atto impugnato era «atto dovuto avverso il quale non èesperibile l’azione revocatoria», nel senso che il trust, per un verso,rappresentava l’esecuzione di un impegno assunto nelle convenzioni deldivorzio e, per l’altro, era finalizzato all’adempimento degli inderogabiliobblighi di mantenimento familiari.

In assenza di una specifica eccezione,Pag. 8 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026quindi, il motivo di appello che denuncia la omessa pronuncia sullaquestione della onerosità dell’atto dispositivo appare del tuttoinammissibile” (pagina 8, da riga 16 a riga 20).Il ricorrente ha omesso di impugnare tale ratio, lasciando cosìconsolidare la decisione.3.

Con il terzo motivo è denunciato “mancato esame e valutazione delcontenuto dell’atto divorzile agli effetti solutorio-compensativi”.Il ricorrente si duole per il mancato esame “degli atti di causa”,della sentenza di divorzio e delle pattuizioni in essa recepite, poi trasfusenell’atto di trust.

Il ricorrente assume che tali pattuizioni, pacificamenteammesse dalla giurisprudenza di legittimità, assolvevano a una funzionesolutoria dell’obbligo di mantenimento della prole di natura onerosa e nongratuita, sì che l’azione avrebbe richiesto la prova di una dolosapreordinazione tra i coniugi, né allegata né provata dall’attrice.3.1.

Il motivo è inammissibile.Il ricorrente ha omesso di provvedere al debito inquadramento dellacensura, incorrendo nuovamente nella violazione dell’art. 366, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ. (v.

Cass., Sez.

Un., 28 ottobre 2020, n. 23745;Cass., sez.

II, 24 febbraio 2020, n. 4905; Cass., sez.

III, 6 luglio 2021, n.18998).Quand’anche ipotizzabile che con il motivo si sia voluto invocarel’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la censura svolta si collocapalesemente fuori dal perimetro dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc. civ., che nella formulazione vigente presuppone la sussistenza di unfatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonconsiderato dal giudice del gravame.Il ricorrente non indica quale sarebbe il fatto omesso, dovendointendersi come tali solo precisi accadimenti o precise circostanze in sensostorico – naturalistico, non assimilabili in alcun modo a «questioni» o«argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v.

Cass., sez.

I, 29febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez.

V, 23 febbraio 2024, n. 4942; Cass.,Pag. 9 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026sez.

III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22 gennaio 2024, n.2226; Cass., sez.

III, 14 dicembre 2023, n. 35106), ma fa riferimentogenericamente all’esame “degli atti di causa” e alla «questione» deltrasferimento disposto in attuazione dell’obbligo assunto in sede divorzile,sempre nella prospettiva dell’inquadramento dell’atto istitutivo del trustcome atto oneroso.

Questione sulla quale, come detto poc’anzi, ladecisione si è consolidata.4.

Con il quarto motivo viene denunciata “erronea valutazione dell’attodi trust e mancata revocatoria del conferimento ai sensi dell’art. 2645-tercod. civ.”Il ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno omesso diconsiderare che l’atto di trust era stato stipulato anche ai sensi dell’art.2645-ter cod. civ., e che “l’atto introduttivo doveva costituire l’oggettodella domanda revocatoria anche per tale parte”.

L’attrice ha omesso dicitare parte dell’atto e il giudice del merito “non poteva sostituirsiall’attrice con la conseguenza che la domanda revocatoria non potevaessere accolta”.4.1.

Il motivo è inammissibile per la totale assenza di una concretadenuncia in diritto correlata alle affermazioni contenute nella sentenzaimpugnata, sollecitando il ricorrente solo un riesame del fatto come resoevidente dall’intestazione del motivo, nel quale si deduce una “erroneavalutazione dell’atto di trust”, asseritamente agganciata alla “mancatarevocatoria del conferimento ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ.”5.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00 (di cui euroPag. 10 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/20265.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 13 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] ScaranoPag. 11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria di Revaleas.p.a., in persona dei procuratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege comeda indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 779/2024 della CORTE d'APPELLO diBari pubblicata il 3.6.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.3.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Pag. 1 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Il Tribunale di Bari, con sentenza pubblicata il 6.7.2021, accoglieva ladomanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice del Banco diNapoli s.p.a., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dichiarando l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’attodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] istitutivo del “[OSCURATO:PERSONA]”.L’attrice aveva dedotto di essere creditrice del Vacca, titolaredell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, nonché di [OSCURATO:PERSONA] qualefideiussore, in forza di un finanziamento stipulato il 24.10.2006 per euro75.000, garantito da fideiussione sottoscritta in pari data, il cui rimborsoera rimasto inadempiuto dalla rata successiva al 28.2.2010 come damessa in mora del 2.7.2010. L’attrice aveva esposto che il creditomaturato, successivamente oggetto di un decreto ingiuntivo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]per complessivi euro 40.572,18 oltre accessori, era anteriore all’attoistitutivo del trust, con cui era stato sottratto all’aggressione dei creditoril’intero patrimonio immobiliare del debitore.Rimasta contumace la Cappiello, [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito lavalidità dell’atto, escludendo tanto la simulazione quanto l’illiceità(prospettate in via gradata dall’attrice), e aveva contestato i presuppostidell’azione revocatoria, trattandosi di atto dovuto in quanto esecutivo delleconvenzioni intervenute in sede di separazione e divorzio.2. La Corte di Appello di Bari, dinanzi alla quale si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta titolare delcredito per effetto di una scissione societaria, con sentenza pubblicata il3.6.2024, rimasta contumace la Cappiello, rigettava l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] con l’aggravio delle spese del grado.La Corte d’appello escludeva che il Tribunale fosse incorsonell’ultrapetizione, ritenendo la domanda revocatoria riferita all’unico attodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel quale l’istituzione del trust e il conferimento dei benierano inscindibilmente contenuti, e che non fosse necessaria l’integrazionedel contraddittorio nei confronti dei beneficiari sul rilievo della naturaPag. 2 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026gratuita del trust. La corte, inoltre, dichiarava inammissibile il terzomotivo d’appello, con cui il Vacca si doleva per l’omessa pronunciasull’onerosità del trust, rilevando come l’appellante avesse invocato solo lanatura di «atto dovuto» dell’atto in ragione degli obblighi assunti in sededi divorzio, ma non formulato una eccezione di onerosità. La corte,comunque, nel merito escludeva che si fosse in presenza di un attodoveroso e oneroso.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ricorreil Vacca, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. nella riferita qualità.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il ricorrente ha depositato atto che non può qualificarsi memoria, indifetto dei relativi requisiti di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata “violazione e falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ.”Il ricorrente lamenta il mancato rilievo del vizio di ultrapetizione in cuiè incorso il Tribunale, per aver ritenuto la Corte d’appello che, purrichiamato nella domanda il solo atto istitutivo, l’azione era stata promossain ragione del conferimento dei beni avvenuto con lo stesso attodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Osserva il ricorrente che la domanda è stata propostadall’attrice esclusivamente contro l’atto istitutivo del trust, attopatrimonialmente neutro e, dunque, insuscettibile di revocatoria. Lamenta,pertanto, che il giudice del merito ha attribuito un bene non richiesto inviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poichél’atto di dotazione patrimoniale costituisce un negozio distinto e autonomo,rispetto al quale la corte ha ritenuto essere stata estesa implicitamente ladomanda.1.1. Il motivo è infondato.Pag. 3 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026Sebbene dedotto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., prescindendodall’erroneo inquadramento del vizio nell’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. civ. alla stregua di quanto enunciato dalle Sezioni Unite di questaCorte (v. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17391), il motivo pone unaquestione di interpretazione della domanda.Al riguardo trova applicazione il principio di diritto in base al quale“nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamentil'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazioneche ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema diviolazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di naturaprocessuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere diprocedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizionecessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poichél'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenutointegrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice delmerito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezzadella motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata” (v. Cass.,sez. 6-V, 21 dicembre 2017, n. 30684; Cass., sez. lav. 27 ottobre 2015, n.21874).Va notato preliminarmente come il ricorrente si sia disinteressato delcontenuto dell’atto di citazione, osservando in modo assertorio che ledomande svolte dall’attrice “sono chiarissime e non necessitano di alcunainterpretazione dato che sono tutte inequivocabilmente indirizzate adottenere la revocatoria dell’atto istitutivo e non già dell’atto dispositivo o diconferimento” e che “nel caso che ci occupa tale vizio esiste pacificamenteed è infatti indubbio che la domanda introduttiva si rivolge solo ad ottenerela revocatoria del solo atto costitutivo di trust (vedi conclusioni)”. L’esamedel contenuto dell’atto di citazione, invece, ha un rilievo decisivo, poiché laquestione relativa all'errata interpretazione della domanda, costituisce unaccertamento in fatto comunque diretto a cogliere, al di là delle espressioniletterali utilizzate, il contenuto sostanziale della domanda, desumibile dallaPag. 4 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026situazione dedotta in giudizio (v. Cass., Sez. Un., 10 luglio 2003 n. 10840;Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2007, n. 3041; Cass., sez. V, 6 novembre2023, n. 30770).Anche a prescindere da tale rilievo preliminare, la censura è infondataperché contraria al principio di diritto affermato da Cass., sez. I, 24 gennaio2019, n. 10498 e successivamente ribadito da questa Corte (v. Cass., sez.III, 30 settembre 2019, n. 24212; Cass., sez. III, 15 ottobre 2019, n.25926; Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13883; Cass., sez. III, 16 giugno2022, n. 19428; Cass., sez. III, 6 settembre 2023, n. 25964), a cui deveessere data continuità.Nella vicenda esaminata da Cass. 10498/2019 le parti avevanosollevato la medesima questione rilevando che «[c]ome è stato sottolineatodalla pressoché unanime dottrina» - così si argomenta - «oggettodell'azione revocatoria non può essere l'atto istitutivo del trust, che di persé stesso non ha effetti dispositivi, ma il conseguente atto di disposizionecon cui i beni sono trasferiti al fiduciario (trustee) o posto sotto il controllodello stesso, oppure segregati nel patrimonio del disponente, nell'interessedi un beneficiario o per un fine specifico, come precisa l'art. 2, comma 2,Convenzione de L'Aja». «L'atto istitutivo di trust» - così si puntualizza - «èl'atto con il quale il disponente esprime la volontà di costituire un trust;l'atto dispositivo, invece, è l'atto con il quale il disponente trasferisce, atitolo gratuito, i beni in trust al trustee».Peraltro, Cass. 25 maggio 2017, n. 13175 aveva già evidenziatocome «la prospettata distinzione, da parte dei ricorrenti, tra naturameramente istitutiva del trust ed efficacia dispositiva dei beni conferiti - purcogliendo un aspetto rilevante, sul piano del difetto di incidenzapregiudizievole dell'atto meramente istitutivo del trust ai fini dell'azionerevocatoria - appare comunque irrilevante», posto che le «conclusionidell'originario atto di citazione dei creditori» avevano investito l'«attonotarile istitutivo nella sua interezza», come peraltro accaduto nellaPag. 5 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026vicenda oggi esame in quanto la domanda svolta ha riguardato l’attodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Va ribadita l'impostazione data da Cass. 10498/2019 che confuta latesi “che ricava la soluzione della non revocabilità dell'atto istitutivo deltrust in via diretta - ovvero automatica - dalla affermazione che trattasi disvolta, nel contesto della complessiva operazione di trust, da attosuccessivo e conseguente”, sulla base dei seguenti argomenti:"[…] la constatazione che, nel trust, dispositivo è l'atto col quale vieneintestato al trustee il bene conferito in trust (cfr. da ultimo Cass., 29maggio 2018, n. 13388) non comporta che la relativa domanda revocatoriadebba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti diquest'atto; e non possa, per ciò stesso, essere utilmente proposta pure neiconfronti dell'atto istitutivo del trust. In realtà, nel caso in cui all'istituzionedel trust abbia fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito altrustee - secondo quanto accaduto nella fattispecie concretamente inesame -, la domanda di revocatoria, che assume ad oggetto l'atto istitutivo,appare comunque idonea a produrre l'esito di inefficacia (dell'attodispositivo) a cui propriamente tende la predetta azione (ove ladichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenzadell'effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbesenz'altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risultaspecificamente connotare, nel sistema del codice civile, come ripreso anchenella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell'azionerevocatoria)”;“per constatare l'indicata idoneità, è sufficiente considerare che l'atto ditrasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non risulta esseretrust, lo stesso si pone, per contro, non solo come atto conseguente, maprima ancora come atto dipendente dall'atto istitutivo. È in quest'ultimoPag. 6 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026ipotesi) giustificatrice”;“è, del resto, corrente osservazione in letteratura che il trustee risultatitolare di un «ufficio», o di una «funzione»; e che, quindi, è proprietarionon già nell'interesse proprio, bensì nell'interesse altrui: secondo i termini ei modi volta a volta appunto consegnatigli dell'atto istitutivo. La peculiareproprietà del trustee non potrebbe perciò «sopravvivere» all'inesistenza, oal caducarsi, dell'atto che viene nel concreto a conformare tale diritto […].L'inefficacia dell'atto istitutivo, come prodotta dall'esito vittorioso diun'azione revocatoria, reca con sé, dunque, pure l'inefficacia dell'attodispositivo. La domanda di revoca dell'atto istitutivo viene, in altri termini,a colpire il fenomeno del trust sin dalla sua radice".La Corte d’appello di Bari, richiamato l’indicato principio di diritto, harilevato che l’atto di trasferimento coincideva con quello istitutivo del truste che la domanda conteneva l’espresso riferimento agli immobili oggettodel conferimento. Sicché dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio eraevidente la volontà di chiedere la revoca dell'atto di disposizionepatrimoniale, contenuto nell'atto istitutivo del trust, in forza del quale i beniimmobili erano stati trasferiti al trustee.2. Con il secondo motivo è denunciata “violazione e falsa applicazionedell’art. 102 cod. proc. civ., in relazione all’errata interpretazione del trustritenuto gratuito”.Il ricorrente si duole per il rigetto dell’istanza di integrazione delcontraddittorio, per aver escluso la corte la qualità di litisconsorti necessaridei beneficiari del trust in quanto atto a titolo gratuito. Rileva, altresì, chetrustee, né erano stati chiamati i figli beneficiari, titolari di diritti soggettivie non di mere aspettative in forza degli obblighi assunti in sede divorzile e,quindi, litisconsorti necessari. Il trust non era stato istituito«genericamente» per il mantenimento della famiglia, ma, in attuazionedell’obbligo di legge di mantenimento della prole, era stato disposto ilPag. 7 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026trasferimento dei beni in capo a trustee per essere l’atto connotato da unafunzione solutoria. Circostanza che avrebbe imposto l’estensione delcontraddittorio ai figli, quali beneficiari del trust e il conseguenteaccertamento del consilium fraudis in capo tanto al trustee, quanto aibeneficiari.2.1. Il motivo è inammissibile.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non ha dispostol’integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli quali beneficiari deltrust. Nel sollevare il rilievo, tuttavia, il Vacca non ha indicato lamotivazione oggetto di critica ed ha ignorato del tutto quanto detto dallaCorte d’appello nello scrutinio del secondo motivo d’impugnazione dapagina 6 (riga 23) a pagina 8 (riga 12), limitandosi a sostenere il carattereoneroso dell’atto istitutivo del trust. In quanto priva di specifica attinenzaal contenuto della sentenza impugnata la censura è inammissibile ai sensidell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. (v. Cass., sez. 6-I, 7settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017,n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).Deve essere aggiunto che la Cappiello è stata convenuta in giudizioin primo e secondo grado, sì che il rilievo appena accennato nel motivo èsmentito prima facie.Quanto all’ulteriore questione della natura onerosa dell’atto,sebbene rappresentata nel contesto dell’asserita mancata integrazione delcontraddittorio, va osservato che la Corte d’Appello di Bari, nell’esame delterzo motivo d’impugnazione, con il quale l’appellante lamentava l’omessoesame della eccezione di onerosità del trust perché conseguente a unasentenza di divorzio, ha affermato che il convenuto “si era limitato aeccepire che l’atto impugnato era «atto dovuto avverso il quale non èesperibile l’azione revocatoria», nel senso che il trust, per un verso,rappresentava l’esecuzione di un impegno assunto nelle convenzioni deldivorzio e, per l’altro, era finalizzato all’adempimento degli inderogabiliobblighi di mantenimento familiari. In assenza di una specifica eccezione,Pag. 8 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026quindi, il motivo di appello che denuncia la omessa pronuncia sullaquestione della onerosità dell’atto dispositivo appare del tuttoinammissibile” (pagina 8, da riga 16 a riga 20).Il ricorrente ha omesso di impugnare tale ratio, lasciando cosìconsolidare la decisione.3. Con il terzo motivo è denunciato “mancato esame e valutazione delcontenuto dell’atto divorzile agli effetti solutorio-compensativi”.Il ricorrente si duole per il mancato esame “degli atti di causa”,della sentenza di divorzio e delle pattuizioni in essa recepite, poi trasfusenell’atto di trust. Il ricorrente assume che tali pattuizioni, pacificamenteammesse dalla giurisprudenza di legittimità, assolvevano a una funzionesolutoria dell’obbligo di mantenimento della prole di natura onerosa e nongratuita, sì che l’azione avrebbe richiesto la prova di una dolosapreordinazione tra i coniugi, né allegata né provata dall’attrice.3.1. Il motivo è inammissibile.Il ricorrente ha omesso di provvedere al debito inquadramento dellacensura, incorrendo nuovamente nella violazione dell’art. 366, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ. (v. Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745;Cass., sez. II, 24 febbraio 2020, n. 4905; Cass., sez. III, 6 luglio 2021, n.18998).Quand’anche ipotizzabile che con il motivo si sia voluto invocarel’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la censura svolta si collocapalesemente fuori dal perimetro dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc. civ., che nella formulazione vigente presuppone la sussistenza di unfatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonconsiderato dal giudice del gravame.Il ricorrente non indica quale sarebbe il fatto omesso, dovendointendersi come tali solo precisi accadimenti o precise circostanze in sensostorico – naturalistico, non assimilabili in alcun modo a «questioni» o«argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v. Cass., sez. I, 29febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, 23 febbraio 2024, n. 4942; Cass.,Pag. 9 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/2026sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22 gennaio 2024, n.2226; Cass., sez. III, 14 dicembre 2023, n. 35106), ma fa riferimentogenericamente all’esame “degli atti di causa” e alla «questione» deltrasferimento disposto in attuazione dell’obbligo assunto in sede divorzile,sempre nella prospettiva dell’inquadramento dell’atto istitutivo del trustcome atto oneroso. Questione sulla quale, come detto poc’anzi, ladecisione si è consolidata.4. Con il quarto motivo viene denunciata “erronea valutazione dell’attodi trust e mancata revocatoria del conferimento ai sensi dell’art. 2645-tercod. civ.”Il ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno omesso diconsiderare che l’atto di trust era stato stipulato anche ai sensi dell’art.2645-ter cod. civ., e che “l’atto introduttivo doveva costituire l’oggettodella domanda revocatoria anche per tale parte”. L’attrice ha omesso dicitare parte dell’atto e il giudice del merito “non poteva sostituirsiall’attrice con la conseguenza che la domanda revocatoria non potevaessere accolta”.4.1. Il motivo è inammissibile per la totale assenza di una concretadenuncia in diritto correlata alle affermazioni contenute nella sentenzaimpugnata, sollecitando il ricorrente solo un riesame del fatto come resoevidente dall’intestazione del motivo, nel quale si deduce una “erroneavalutazione dell’atto di trust”, asseritamente agganciata alla “mancatarevocatoria del conferimento ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ.”5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00 (di cui euroPag. 10 di 11Numero registro generale 15633/2024Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16260/2026Data pubblicazione 25/05/20265.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 13 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] ScaranoPag. 11 di 11
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