CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SANDRA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 22 marzo 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 27 ottobre 2023. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non confrontandosi affatto l'impugnazione con le pertinenti argomentazioni della decisione impugnata (pagina 2) in punto di conferma del giudizio di colpevolezza della ricorrente. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P P.Q.M