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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 16573/2022

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[OSCURATO:PERSONA] 14026/21 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] G NEOLOGISTICA s.r.1., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; RICORRENTE E [OSCURATO:PERSONA] contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE E RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso: la sentenza n. 2671/202 della [OSCURATO:PERSONA] di Lombardia depositata in data 20.11.2020 IL PRESIDENTE letta la contestuale rinuncia al ricorso e al controricorso incidentale proposta dal ricorrente e dal controricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la reciproca accettazione della rinuncia P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:PERSONA] oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 14026/21 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] G NEOLOGISTICA s.r.1., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; RICORRENTE E [OSCURATO:PERSONA] contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE E RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso: la sentenza n. 2671/202 della [OSCURATO:PERSONA] di Lombardia depositata in data 20.11.2020 IL PRESIDENTE letta la contestuale rinuncia al ricorso e al controricorso incidentale proposta dal ricorrente e dal controricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la reciproca accettazione della rinuncia P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:PERSONA] oggi,
Decreto Cassazione n. 16573/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris