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CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 37935/2022

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1012/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro S.T.E. [OSCURATO:PERSONA] S OC.

COOP.

A.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario liquidatore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di GENOVA n. 1616 /2016 , depositatoil 3 /11/2016 , RG n. 2804/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 99 legge fall., affidato a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Genova -pronunciato in sede di opposizione allo stato passivo - con il quale sono state respinte le sue domande dirette all'accertamento che l'importo di € 125.549,15 era stato da essa corrispostoai sensi e per gli effetti dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, alla declaratoria di essere pertanto creditrice di S.T.E. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop a r.l. in liquidazione coatta amministrativa di tale somma a titolo di regresso nei confronti dell'appaltatore per gli importi versati quale committente ai dipendenti di questo, ed all'ammissione di tale credito in via privilegiata o, in subordine, in chirografo; 2.resiste S.T.E. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop a r.l. in l.c.a. con controricorso; 3.entrambe le parti hanno comunicato memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d. lgs. n. 276/2003, per avere la sezione fallimentare del Tribunale di Genova errato nell'applicare alla fattispecie concreta i principi generali in tema di obbligazioni solidali, omettendo di tener conto della peculiarità e specialità della disciplina relativa alla responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore; 2.con il secondo, deduce l’ omesso esame c irca fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, segnatamente le diffide extragiudiziali, le istanze conciliative innanzi la D.T.L., i ricorsi giudiziari proposti dai lavoratori e non contestati dalla cooperativa appaltatrice (che svolgeva in appalto servizi di facchinaggio e movimentazione merci per conto dell'odierna ricorrente, operante nel settore dei trasporti di merci su strada, depositi e logistica, presso gli stabilimenti di Bologna, Forlì, Genova); 3.il primo motivo non è ammissibile; 4.pur condividendosi l'assunto che la disciplina di cui all'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 è posta a tutela dei lavoratori e non degli appaltatori e che presenta peculiarità, nondimeno si osserva che la norma specifica che

5. con riferimento alle posizioni dei singoli lavoratori

6. valutazione delle emergenze probatorie, questione che, come quella della scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 16056/2016, n. 19011/2017), dato che, con il ricorso per cassazione, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cassn. 29404/2017); 7.infatti, risolvendosi le doglianze in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, il ricorrente finisce per opporre inammissibilmente (cfr. Cass. Sez.

U n . n. 34476/2019) una diversa valutazione, in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v.

Cass.n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); 8.anche il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità; 9.la censura, nella parte in cui deduce l’omesso esame da parte della Corte territoriale di una pluralità di documenti, si colloca fuori dal perimetro segnato dal nuovo testo dell’art. 360, n. 5 c.p.c.; va invero ricordato che, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessavalutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa deldocumento nel ricorso per ca ssazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti,deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere diesame, e ancora meno di considerazione deidocumenti stessi ai fini della decisione (Cass.n. 13625/2019); 10.ma al di là di questo rilievo, è evidente che, nella sua complessiva formulazione, il motivo degrada verso l'inammissibile richiesta a questa Corte diuna rivalutazione dei fatti storici perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi (Cass. Sez.

Un., 34476/2019; cfr. Cass., Sez.

Un., 17 dicembre 2019, n. 33373); 11.le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1012/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro S.T.E. [OSCURATO:PERSONA] S OC. COOP. A.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario liquidatore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di GENOVA n. 1616 /2016 , depositatoil 3 /11/2016 , RG n. 2804/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 99 legge fall., affidato a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Genova -pronunciato in sede di opposizione allo stato passivo - con il quale sono state respinte le sue domande dirette all'accertamento che l'importo di € 125.549,15 era stato da essa corrispostoai sensi e per gli effetti dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, alla declaratoria di essere pertanto creditrice di S.T.E. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop a r.l. in liquidazione coatta amministrativa di tale somma a titolo di regresso nei confronti dell'appaltatore per gli importi versati quale committente ai dipendenti di questo, ed all'ammissione di tale credito in via privilegiata o, in subordine, in chirografo; 2.resiste S.T.E. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop a r.l. in l.c.a. con controricorso; 3.entrambe le parti hanno comunicato memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d. lgs. n. 276/2003, per avere la sezione fallimentare del Tribunale di Genova errato nell'applicare alla fattispecie concreta i principi generali in tema di obbligazioni solidali, omettendo di tener conto della peculiarità e specialità della disciplina relativa alla responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore; 2.con il secondo, deduce l’ omesso esame c irca fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, segnatamente le diffide extragiudiziali, le istanze conciliative innanzi la D.T.L., i ricorsi giudiziari proposti dai lavoratori e non contestati dalla cooperativa appaltatrice (che svolgeva in appalto servizi di facchinaggio e movimentazione merci per conto dell'odierna ricorrente, operante nel settore dei trasporti di merci su strada, depositi e logistica, presso gli stabilimenti di Bologna, Forlì, Genova); 3.il primo motivo non è ammissibile; 4.pur condividendosi l'assunto che la disciplina di cui all'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 è posta a tutela dei lavoratori e non degli appaltatori e che presenta peculiarità, nondimeno si osserva che la norma specifica che 5. con riferimento alle posizioni dei singoli lavoratori 6. valutazione delle emergenze probatorie, questione che, come quella della scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 16056/2016, n. 19011/2017), dato che, con il ricorso per cassazione, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cassn. 29404/2017); 7.infatti, risolvendosi le doglianze in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, il ricorrente finisce per opporre inammissibilmente (cfr. Cass. Sez. U n . n. 34476/2019) una diversa valutazione, in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass.n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); 8.anche il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità; 9.la censura, nella parte in cui deduce l’omesso esame da parte della Corte territoriale di una pluralità di documenti, si colloca fuori dal perimetro segnato dal nuovo testo dell’art. 360, n. 5 c.p.c.; va invero ricordato che, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessavalutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa deldocumento nel ricorso per ca ssazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti,deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere diesame, e ancora meno di considerazione deidocumenti stessi ai fini della decisione (Cass.n. 13625/2019); 10.ma al di là di questo rilievo, è evidente che, nella sua complessiva formulazione, il motivo degrada verso l'inammissibile richiesta a questa Corte diuna rivalutazione dei fatti storici perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi (Cass. Sez. Un., 34476/2019; cfr. Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2019, n. 33373); 11.le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor
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