CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 33067/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 17100/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a da ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimate - avverso la sentenza n. 725 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] , depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8 - bis , D.L. n. 137 del 2020 e succ . mod.) del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorso. F [OSCURATO:PERSONA] 1. La banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. al precetto notificatole il 25/1/2013, col quale la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] minacciavano di intraprendere nei suoi confronti un’esecuzione forzata per il recupero del credito di Euro 7.213,05, derivante dalla sentenza n. 431/2012 del Tribunale di Patti. Deduceva l’opponente che l’intimazione era nulla perché la procura per detto atto era stata rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva più alcun potere di rappresentare la [OSCURATO:SOCIETA]. (in quanto cessato dalle cariche sociali) e, peraltro, non era beneficiario di alcuna statuizione della menzionata sentenza. 2. Con la sentenza n. 550 dell ’ 11/9/2014 il Tribunale di Patti respingeva l ’ opposizione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre dichiarava l’insussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata. 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello avverso la predetta sentenza, di cui chiedeva la riforma nella parte in cui era stata rigettata l’opposizione avanzata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con la sentenza n. 725 del 25/9/2019, la Corte d ’ appello di Messina rigettava l’impugnazione e condannava la banca appellante alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla società appellata; il [OSCURATO:PERSONA] restava contumace nel secondo grado del processo. La Corte territoriale rilevava l’estraneità al thema decidendum della questione – sollevata dall ’ opponente nel corso del primo grado con un’inammissibile mutatio libelli e, poi, con l ’ appello, ma in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. –relativa all’estensione all ’ esecuzione degli effetti della procura rilasciata dalla società opposta nel giudizio di cognizione (di opposizione a decreto ingiuntivo). 5. Avverso quest ’ ultima decisione proponeva r icorso per cassazione, fondatosu due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria di crediti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (per atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 6. N essuna difesa svolgevano la [OSCURATO:SOCIETA]. e le eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]), deceduto nel corso dell’appello. 7. Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. 8. Per la trattazione della controversia è stata fissata l ’ udienza pubblica del 18/10/2022; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall ’ art. 23, comma 8 - bis , del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dall’art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 –senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale. R [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo illustrare le censure della ricorrente , in quanto il ricorso è inammissibile. L’impugnazione è stata propost a dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (per tramite della mandataria [OSCURATO:PERSONA] ManagementS.p.A.). La ricorrente afferma di essere cessionaria di crediti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in forza di atto del 29/1/2016 e che «tra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quellooggetto del presente giudizio e che in virtù di tale cessione la [OSCURATO:SOCIETA]., succedente a titolo particolare nei rapporti giuridici già di titolarità della banca cedente, è titolare del credito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. … e del sig. [OSCURATO:PERSONA]». Sennonché, la causa de qua non riguarda un preteso credito della banca nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. o del [OSCURATO:PERSONA], ma, al contrario, il contestato diritto di questi ultimi di agire in executivis nei confronti della banca per un loro credito riconosciuto nel titolo esecutivo azionato (sentenza n. 431/2012 del Tribunale di Patti). È evidente, dunque, l’estraneità della [OSCURATO:SOCIETA]. , cessionaria di crediti della banca, ad un giudizio con cui gli odierni intimati hanno minacciato di intraprendere l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; la dedotta cessione dei crediti non comporta, infatti, alcun subentro della citata [OSCURATO:SOCIETA] nella posizione sostanziale e processuale dell’originaria contendente, né è stato allegato (prima ancora che dimostrato) il conferimento alla ricorrente della rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA]. 2. In definitiva, il ricorso – proposto da soggetto estraneo al giudizio di merito, non qualificabile come successore o avente causa della parte originaria e privo di rappresentanza sostanziale e processuale di quest’ultima –è inammissibile. 3. Non occorre provvedere sulle spese, stante la indefensio degli intimati. Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella cam