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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 10500/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20807-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 6817/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata 11 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Siracusa che ha confermato la pronuncia della CI? di Siracusa, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso imposte a seguito del sisma che ha colpito la Sicilia orientale nel 1990; che la parte contribuente è rimata intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665,

1. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16 octies del d.l. n.91/2017, convertito con 1. n. 123/2017, per aver la CTR ritenuto che il limite delle risorse e la riduzione al 50% del rimborso non incida sul diritto e non sia applicabile ai giudizi in corso, non essendo norma retroattiva; che il delineato jus superveniens, per nulla incide sulla questione, del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è la parte contribuente intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza; che, inoltre, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA).

Il che rende complessivamente tuttora operanti Ric. 2020 n. 20807 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- e pienamente attuali i principi di diritto già enunciati in materia da questa Corte (cfr. Cass.

VI-5 n. 941/2018; 9908/2018); che a tali principi si è uniformata la gravata sentenza; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo a pronunciare sulle spese, in assenza di attività difensiva di parte privata; Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20807-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 6817/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata 11 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Siracusa che ha confermato la pronuncia della CI? di Siracusa, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso imposte a seguito del sisma che ha colpito la Sicilia orientale nel 1990; che la parte contribuente è rimata intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16 octies del d.l. n.91/2017, convertito con 1. n. 123/2017, per aver la CTR ritenuto che il limite delle risorse e la riduzione al 50% del rimborso non incida sul diritto e non sia applicabile ai giudizi in corso, non essendo norma retroattiva; che il delineato jus superveniens, per nulla incide sulla questione, del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è la parte contribuente intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza; che, inoltre, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA). Il che rende complessivamente tuttora operanti Ric. 2020 n. 20807 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- e pienamente attuali i principi di diritto già enunciati in materia da questa Corte (cfr. Cass. VI-5 n. 941/2018; 9908/2018); che a tali principi si è uniformata la gravata sentenza; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo a pronunciare sulle spese, in assenza di attività difensiva di parte privata; Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in
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