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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 ottobre 2022

Cassazione n. 30535/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc, Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 20/9/2022, depositata il 1/10/2022, ha rigettato il reclamo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza in data 23/2/2022 ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], consentendo allo stesso di acquistare una borsa frigo di tipo rigido per la conservazione, nella propria camera di pernottamento, di cibi freschi e congelati.

3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Ministero della Giustizia che, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ha dedotto i seguenti motivi.

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 35 bis, comma 3 e 69 ord. pen. in relazione agli artt. 9, L. 354/1975, 13 e 14 D.P.R. 230/2000.

In un unico articolato motivo l'Amministrazione rileva che la decisione del Tribunale si pone in contrasto con la ratio complessiva delle disposizioni citate in quanto questa, con il diritto, già riconosciuto e garantito con la possibilità di conservare i cibi nelle borse refrigeranti morbide, appresta una tutela idonea a tutelare sia al diritto alla salute dei detenuti (ciò anche con riferimento alle necessità di consentire una distribuzione razionata del cibo) che le esigenze di sicurezza degli istituti penitenziari.

Profilo questo per il quale la motivazione del provvedimento impugnato, che non si confronta in termini adeguati con la ratio della normativa, sarebbe illogica e contraddittoria.

3. In data 22 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo che l'Amministrazione penitenziaria ha proposto avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] consentendo così allo stesso di acquistare, al fine di conservare i cibi freschi e surgelati nella propria camera di pernottamento, una borsa frigo rigida in luogo di quella c.d. morbida già in uso.

Ad avviso dei giudici di merito, infatti, la questione afferente all'acquisto delle borse rigide non si riferirebbe alla gestione meramente amministrativa dell'istituto di pena ma atterrebbe, piuttosto, al diritto del detenuto a una sana e corretta alimentazione a cui è anche direttamente collegato il diritto alla salute.

2. Nell'unico motivo di ricorso l'amministrazione penitenziaria deduce, in estrema sintesi, che il diniego di acquisto della borsa frigo rigida non sarebbe sindacabile dal magistrato di sorveglianza in quanto atterrebbe esclusivamente a scelte organizzative che nel caso di specie non incidono direttamente sui diritti soggettivi del detenuto.

3. La doglianza è fondata e i provvedimenti emessi dai giudici di merito devono pertanto essere annullati senza rinvio.

Come anche di recente evidenziato il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35 bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Cfr. Sez. 1, n. 6196 del 14/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Min.

Giustizia, Rv. 283974 - 01; Sez. 1, n. 24223 del 16/5/2022, Pagano, n.m.; Sez. 1, n. 54117, del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905).Nel caso di specie, invero, non può ritenersi che il diniego di conservare i cibi in una borsa frigo rigida piuttosto che in una morbida, già consentita dall'amministrazione e per la quale è previsto il costante ricambio delle tavolette refrigeranti, incida direttamente sul diritto soggettivo del detenuto a una sana e corretta alimentazione.

La decisione, infatti, non attiene alla negazione del diritto del detenuto a conservare i cibi a propria disposizione ovvero a consumare gli stessi quanto, piuttosto, si riferisce alle modalità di conservazione degli stessi mediante l'uso di una borsa frigo di tipologia diversa da quella prevista dall'amministrazione penitenziaria sulla base delle esigenze organizzative e di sicurezza del personale e dei detenuti (cfr. Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Min.

Giustizia, Rv. 283974 - 01; Sez. 1, n. 6196 del 14/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).

Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento impugnato non ha a oggetto la tutela del diritto quanto, piuttosto, si pone nel senso di scegliere un modo diverso per tutelarlo.

Con la conseguenza che la scelta del Tribunale, effettuata senza peraltro considerare le esigenze di sicurezza dell'istituto penitenziario, incide sulle modalità dell'adempimento da parte dell'Amministrazione penitenziaria dei compiti demandatele, in rapporto alle opzioni e alle possibilità organizzative e ai mezzi dei quali la stessa può disporre (Sez. 1, n. 24223 del 16/5/2022, Pagano, n.m.).

In tal modo il provvedimento interviene in un ambito proprio dell'organizzazione dell'attività che afferisce alla sfera delle determinazioni rimesse ai compiti dell'Amministrazione così che la tutela invocata con il rimedio giurisdizionale, e la conseguente decisione adottata, non possono trovare giustificazione nelle disposizioni normative dettate nella materia di cui trattasi.

4. Alla luce di quanto esposto e non essendo necessarie ulteriori valutazioni in sede di merito ai fini della decisione, devono essere annullati senza rinvio sia il provvedimento impugnato sia quello emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 23 febbraio 2022.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc, Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 20/9/2022, depositata il 1/10/2022, ha rigettato il reclamo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza in data 23/2/2022 ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], consentendo allo stesso di acquistare una borsa frigo di tipo rigido per la conservazione, nella propria camera di pernottamento, di cibi freschi e congelati. 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Ministero della Giustizia che, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 35 bis, comma 3 e 69 ord. pen. in relazione agli artt. 9, L. 354/1975, 13 e 14 D.P.R. 230/2000. In un unico articolato motivo l'Amministrazione rileva che la decisione del Tribunale si pone in contrasto con la ratio complessiva delle disposizioni citate in quanto questa, con il diritto, già riconosciuto e garantito con la possibilità di conservare i cibi nelle borse refrigeranti morbide, appresta una tutela idonea a tutelare sia al diritto alla salute dei detenuti (ciò anche con riferimento alle necessità di consentire una distribuzione razionata del cibo) che le esigenze di sicurezza degli istituti penitenziari. Profilo questo per il quale la motivazione del provvedimento impugnato, che non si confronta in termini adeguati con la ratio della normativa, sarebbe illogica e contraddittoria. 3. In data 22 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo che l'Amministrazione penitenziaria ha proposto avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] consentendo così allo stesso di acquistare, al fine di conservare i cibi freschi e surgelati nella propria camera di pernottamento, una borsa frigo rigida in luogo di quella c.d. morbida già in uso. Ad avviso dei giudici di merito, infatti, la questione afferente all'acquisto delle borse rigide non si riferirebbe alla gestione meramente amministrativa dell'istituto di pena ma atterrebbe, piuttosto, al diritto del detenuto a una sana e corretta alimentazione a cui è anche direttamente collegato il diritto alla salute. 2. Nell'unico motivo di ricorso l'amministrazione penitenziaria deduce, in estrema sintesi, che il diniego di acquisto della borsa frigo rigida non sarebbe sindacabile dal magistrato di sorveglianza in quanto atterrebbe esclusivamente a scelte organizzative che nel caso di specie non incidono direttamente sui diritti soggettivi del detenuto. 3. La doglianza è fondata e i provvedimenti emessi dai giudici di merito devono pertanto essere annullati senza rinvio. Come anche di recente evidenziato il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35 bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Cfr. Sez. 1, n. 6196 del 14/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Min. Giustizia, Rv. 283974 - 01; Sez. 1, n. 24223 del 16/5/2022, Pagano, n.m.; Sez. 1, n. 54117, del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905).Nel caso di specie, invero, non può ritenersi che il diniego di conservare i cibi in una borsa frigo rigida piuttosto che in una morbida, già consentita dall'amministrazione e per la quale è previsto il costante ricambio delle tavolette refrigeranti, incida direttamente sul diritto soggettivo del detenuto a una sana e corretta alimentazione. La decisione, infatti, non attiene alla negazione del diritto del detenuto a conservare i cibi a propria disposizione ovvero a consumare gli stessi quanto, piuttosto, si riferisce alle modalità di conservazione degli stessi mediante l'uso di una borsa frigo di tipologia diversa da quella prevista dall'amministrazione penitenziaria sulla base delle esigenze organizzative e di sicurezza del personale e dei detenuti (cfr. Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Min. Giustizia, Rv. 283974 - 01; Sez. 1, n. 6196 del 14/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento impugnato non ha a oggetto la tutela del diritto quanto, piuttosto, si pone nel senso di scegliere un modo diverso per tutelarlo. Con la conseguenza che la scelta del Tribunale, effettuata senza peraltro considerare le esigenze di sicurezza dell'istituto penitenziario, incide sulle modalità dell'adempimento da parte dell'Amministrazione penitenziaria dei compiti demandatele, in rapporto alle opzioni e alle possibilità organizzative e ai mezzi dei quali la stessa può disporre (Sez. 1, n. 24223 del 16/5/2022, Pagano, n.m.). In tal modo il provvedimento interviene in un ambito proprio dell'organizzazione dell'attività che afferisce alla sfera delle determinazioni rimesse ai compiti dell'Amministrazione così che la tutela invocata con il rimedio giurisdizionale, e la conseguente decisione adottata, non possono trovare giustificazione nelle disposizioni normative dettate nella materia di cui trattasi. 4. Alla luce di quanto esposto e non essendo necessarie ulteriori valutazioni in sede di merito ai fini della decisione, devono essere annullati senza rinvio sia il provvedimento impugnato sia quello emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 23 febbraio 2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato
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