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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 07180/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1239/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BNCLTR69R47H50MV), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1776/2020depositata il 20 . 10 . 2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.3.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3di 104di 105di 106di 107di 108di 109di 10 Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e lo condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in €200,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%, nonché al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma equitativamente determinata di € 6.000,00 ed al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00.

Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1239/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BNCLTR69R47H50MV), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1776/2020depositata il 20 . 10 . 2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.3.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3di 104di 105di 106di 107di 108di 109di 10 Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e lo condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in €200,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%, nonché al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma equitativamente determinata di € 6.000,00 ed al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00. Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. Cos
Sentenza Cassazione n. 07180/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris