CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 00346/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 novembre 2019, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Amico alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 7 I. 386 del 1990. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo — per vizio di motivazione e travisamento della prova — per avere reputato sussistente, in capo all'imputato, la consapevolezza circa l'emissione dell'ordinanza interdittiva all'emissione degli assegni (che sarebbe stata violata), che era stata, invece, notificata — peraltro con procedura monca — ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., vale a dire con le forme della notificazione a persona di residenza dimora e domicilio sconosciuti e comunque in maniera tale da non consentire la conoscenza del provvedimento notificato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 1. All'imputato è contestato di avere emesso, il 30 novembre 2014, un assegno di conto corrente, nonostante, per quanto di interesse in questa sede, egli fosse destinatario dell'ordinanza prefettizia di inibizione all'emissione di assegni del 7 maggio 2014, notificatagli 1'8 ottobre 2014 (un'altra ordinanza, pure menzionata nel capo di imputazione, gli è stata notificata successivamente all'emissione del titolo). Quanto alle modalità della notifica del provvedimento prefettizio di cui sopra, essa è avvenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non consegnata per mancanza del destinatario; è stato immesso avviso nella cassetta della posta ed il plico è stato depositato presso l'ufficio postale, con invio di raccomandata di avviso dell'avvenuto deposito. Orbene, come predicato dal ricorrente, la risposta della Corte di appello alla censura contenuta nell'atto di appello quanto all'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, dell'ordinanza del Prefetto appare manifestamente illogica. La Corte distrettuale, infatti, ha attribuito rilievo dirimente al perfezionamento della notifica sotto il profilo formale siccome avvenuta presso la residenza dell'imputato ed ha stigmatizzato il mancato attivarsi del ricorrente nel controllare la posta giunta presso la sua abitazione, attribuendo a questi due accadimenti un valore dirimente; tale impostazione pecca di manifesta illogicità giacché sarebbe stato necessario, ai fini dell'integrazione del coefficiente soggettivo del reato sul versante della consapevolezza di violare un divieto, verificare che D'Amico ne fosse venuto effettivamente a conoscenza a prescindere dalla formalizzazione della notifica o dalla trascuratezza che ne poteva avere contrassegnato la condotta. Tanto premesso, la Corte di appello dovrà riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto al quale, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). Th P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 2/12/2021 Il consigl