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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 31435/2026

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a la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro in sequestro e ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 18/11/2025, il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Milano, su richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] lapena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 16.000 di multa per il reato dicui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo la confisca dellasomma di denaro in sequestro, ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit.,“trattandosi di sicuro provento dell’attività di spaccio”.2.

L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla erronea qualificazione giuridica delfatto, all’illegittima applicazione dell’aumento di pena per la continuazione,nonché vizio di motivazione.

Rileva che il Giudice dell’udienza preliminare haartificiosamente scomposto un fatto unico in una pluralità di reati incontinuazione, applicando aumenti sanzionatori non consentiti, atteso che tuttele sostanze sono state rinvenute contestualmente nello stesso ambiente; che,dunque, in presenza di un aumento di pena, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., privodi base normativa, la pena applicata è illegale; che, nel caso di specie, sussisteun palese errore di qualificazione giuridica del fatto, essendo stato trasformatoun unico reato in più reati.2.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 73d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al possesso dell’hashish, per il qualeinvoca la causa di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., essendodetenuto per uso personale.

Osserva che, sul punto, la motivazione è del tuttoassente.2.3.

Con il terzo motivo lamenta violazione di legge, in relazione agli artt.73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, 240 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.,nonché motivazione meramente apparente.

Rappresenta che la sentenzaimpugnata ha disposto la confisca del denaro sequestrato, richiamando l’art. 73,comma 7-bis, d.P.R. cit. ed affermando che si tratterebbe “di sicuro proventodell’attività di spaccio”; che tale motivazione, priva di un supportoargomentativo, integra una motivazione meramente apparente; che, nel caso dispecie, manca il nesso eziologico tra la somma di denaro ed il reato per il qualel’imputato è stato condannato; che, anche con riferimento alla sproporzione traredditi e patrimonio, la sentenza non motiva; che, in ogni caso, la confisca deldenaro può riguardare solo il profitto oggetto della contestazione, non potendofondarsi su ipotesi di traffico pregresso non contestato.3.

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.3.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Occorre premettere che, in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorsoper cassazione per errore sulla qualificazione giuridica del fatto, qualora ilgiudice, pur avendo riconosciuto l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990 nel caso di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti didiverso tipo, abbia ritenuto sussistente una pluralità di reati in continuazione tradi loro, anziché un’unica fattispecie delittuosa (Sez. 6, n. 20326 del 10/06/2020,Ben, Rv. 279267 – 01), tenuto conto che il fatto di lieve entità di cui all'art. 73,comma 5, cit. costituisce un’ipotesi autonoma di reato, con una pena unica edindifferenziata, quanto alla tipologia di stupefacente, rispetto a quella delineatadall’art. 73, comma 1 del medesimo decreto.

Tuttavia, nel caso di specie, sia lapluralità delle tipologie di stupefacente detenuto (pesanti e leggera), che laastratta possibilità che la detenzione delle diverse sostanze pesanti dia luogo adautonomi reati per aver avuto tempi ed oggetti diversi, escludono quellacondizione di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risultiall’evidenza del tutto eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione(Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01).

È stato, inproposito, affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delleparti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fattocontenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabilequando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini diopinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo diimputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modoaspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamenteevincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023 – 01).Quanto al profilo della dosimetria della pena, deve evidenziarsi che l’art.448, comma 2 bis, cod. proc. pen., pone stringenti limiti all’impugnazione,consentendola solo qualora la pena sia illegale.

In particolare, laddove le partiabbiano concordato l’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio,l’impugnazione della sentenza che detto accordo abbia recepito è consentita solose la pena si configuri come illegale, circostanza questa che non ricorre nel casooggetto di scrutinio, atteso che la pena resta comunque contenuta nei limitiedittali.

Del resto, pena illegale è quella non prevista dalla legge per specie oquantità, per cui, fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sullabase della errata applicazione della legge.

In altri termini, «La lineainterpretativa che può tracciarsi […] fissa il perimetro della nozione di penaillegale, compendiandolo nell’affermazione secondo cui la pena può dirsi illegaleab origine quando, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quellaastrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, cosìcollocandosi – qualitativamente (genere e specie) o quantitativamente (minimo emassimo edittali) – al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dallegislatore» (Sez.

U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 – 02).3.2.

Il secondo motivo non è consentito in questa sede, alla luce di quantoespressamente disposto dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente delquale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalitàdella pena o della misura di sicurezza.In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenzaapplicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per lamancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dallalegge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle soleipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui nonrientrano quella denunciata con la presente doglianza (Sez.

F, n. 28742 del25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.2020, Pierri, Rv. 278337 – 01).3.3.

Coglie nel segno il terzo motivo.Invero, questa Corte di legittimità ha in più occasioni avuto cura di precisareche, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denarorinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solonel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240 bis cod. pen.,applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Dunque, in relazione al reato di illecita detenzione, non è consentita laconfisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né – per medesimezza diratio – ai sensi dell'art. 73, comma 7 bis, dello stesso d.P.R., applicabili, invece,all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessarionesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui èaffermata la responsabilità (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru,Rv. 285899 – 01, non massimata sul punto; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283248 – 01).

Si osserva, in particolare, che l’art. 240 cod. pen. –e, per quel che qui interessa, l’art. 73, comma 7 bis, d.P.R. cit. – prevede laconfisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dallucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causaledal reato presupposto (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 –01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854 – 01; Sez. 6, n.33226 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264941 – 01).

Diconseguenza, è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca ilprofitto del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato percui si procede.Nel caso di specie, invece, è elevata contestazione in relazione al reato diillecita detenzione, che non produce direttamente profitto, per cui la sommarinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad ammettere che sia proventodel pregresso spaccio di sostanze stupefacenti, comunque non costituirebbe ilprofitto del reato per cui si procede, ma di altre pregresse condotte illecite dicessione di stupefacenti.

In altri termini, non sussiste il nesso tra il reato ascrittoal ricorrente e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non puòconseguentemente essere confiscata, ai sensi dell’art. 240 cod. pen. o dell’art.73, comma 7 bis, dello stesso d.P.R., potendo costituire oggetto della statuizioneablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è statocondannato, ma non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria diresponsabilità (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900 – 01, nonmassimata sul punto; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265247 – 01, non massimata sul punto).La contestazione del reato di illecita detenzione, invece, consente la confiscacosiddetta per sproporzione, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 240 biscod. pen., che è applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85 bisd.P.R. n. 309 del 1990.4.

Le considerazioni svolte impongono l’annullamento della sentenzaimpugnata, limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, conrinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Milano in diversa persona fisica, che farà applicazione del principiosopra sintetizzato, valutando se, nel caso di specie, sussistano i presupposti perpoter disporre la confisca prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 85 bisd.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 240 bis cod. pen.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente laconfisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano,in diversa persona fisica.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza inordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.Così deciso in Roma, il giorno 19 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro in sequestro e ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 18/11/2025, il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Milano, su richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] lapena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 16.000 di multa per il reato dicui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo la confisca dellasomma di denaro in sequestro, ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit.,“trattandosi di sicuro provento dell’attività di spaccio”.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla erronea qualificazione giuridica delfatto, all’illegittima applicazione dell’aumento di pena per la continuazione,nonché vizio di motivazione. Rileva che il Giudice dell’udienza preliminare haartificiosamente scomposto un fatto unico in una pluralità di reati incontinuazione, applicando aumenti sanzionatori non consentiti, atteso che tuttele sostanze sono state rinvenute contestualmente nello stesso ambiente; che,dunque, in presenza di un aumento di pena, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., privodi base normativa, la pena applicata è illegale; che, nel caso di specie, sussisteun palese errore di qualificazione giuridica del fatto, essendo stato trasformatoun unico reato in più reati.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 73d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al possesso dell’hashish, per il qualeinvoca la causa di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., essendodetenuto per uso personale. Osserva che, sul punto, la motivazione è del tuttoassente.2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge, in relazione agli artt.73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, 240 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.,nonché motivazione meramente apparente. Rappresenta che la sentenzaimpugnata ha disposto la confisca del denaro sequestrato, richiamando l’art. 73,comma 7-bis, d.P.R. cit. ed affermando che si tratterebbe “di sicuro proventodell’attività di spaccio”; che tale motivazione, priva di un supportoargomentativo, integra una motivazione meramente apparente; che, nel caso dispecie, manca il nesso eziologico tra la somma di denaro ed il reato per il qualel’imputato è stato condannato; che, anche con riferimento alla sproporzione traredditi e patrimonio, la sentenza non motiva; che, in ogni caso, la confisca deldenaro può riguardare solo il profitto oggetto della contestazione, non potendofondarsi su ipotesi di traffico pregresso non contestato.3. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Occorre premettere che, in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorsoper cassazione per errore sulla qualificazione giuridica del fatto, qualora ilgiudice, pur avendo riconosciuto l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990 nel caso di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti didiverso tipo, abbia ritenuto sussistente una pluralità di reati in continuazione tradi loro, anziché un’unica fattispecie delittuosa (Sez. 6, n. 20326 del 10/06/2020,Ben, Rv. 279267 – 01), tenuto conto che il fatto di lieve entità di cui all'art. 73,comma 5, cit. costituisce un’ipotesi autonoma di reato, con una pena unica edindifferenziata, quanto alla tipologia di stupefacente, rispetto a quella delineatadall’art. 73, comma 1 del medesimo decreto. Tuttavia, nel caso di specie, sia lapluralità delle tipologie di stupefacente detenuto (pesanti e leggera), che laastratta possibilità che la detenzione delle diverse sostanze pesanti dia luogo adautonomi reati per aver avuto tempi ed oggetti diversi, escludono quellacondizione di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risultiall’evidenza del tutto eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione(Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01). È stato, inproposito, affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delleparti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fattocontenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabilequando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini diopinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo diimputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modoaspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamenteevincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023 – 01).Quanto al profilo della dosimetria della pena, deve evidenziarsi che l’art.448, comma 2 bis, cod. proc. pen., pone stringenti limiti all’impugnazione,consentendola solo qualora la pena sia illegale. In particolare, laddove le partiabbiano concordato l’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio,l’impugnazione della sentenza che detto accordo abbia recepito è consentita solose la pena si configuri come illegale, circostanza questa che non ricorre nel casooggetto di scrutinio, atteso che la pena resta comunque contenuta nei limitiedittali. Del resto, pena illegale è quella non prevista dalla legge per specie oquantità, per cui, fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sullabase della errata applicazione della legge. In altri termini, «La lineainterpretativa che può tracciarsi […] fissa il perimetro della nozione di penaillegale, compendiandolo nell’affermazione secondo cui la pena può dirsi illegaleab origine quando, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quellaastrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, cosìcollocandosi – qualitativamente (genere e specie) o quantitativamente (minimo emassimo edittali) – al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dallegislatore» (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 – 02).3.2. Il secondo motivo non è consentito in questa sede, alla luce di quantoespressamente disposto dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente delquale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalitàdella pena o della misura di sicurezza.In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenzaapplicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per lamancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dallalegge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle soleipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui nonrientrano quella denunciata con la presente doglianza (Sez. F, n. 28742 del25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.2020, Pierri, Rv. 278337 – 01).3.3. Coglie nel segno il terzo motivo.Invero, questa Corte di legittimità ha in più occasioni avuto cura di precisareche, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denarorinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solonel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240 bis cod. pen.,applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Dunque, in relazione al reato di illecita detenzione, non è consentita laconfisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né – per medesimezza diratio – ai sensi dell'art. 73, comma 7 bis, dello stesso d.P.R., applicabili, invece,all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessarionesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui èaffermata la responsabilità (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru,Rv. 285899 – 01, non massimata sul punto; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283248 – 01). Si osserva, in particolare, che l’art. 240 cod. pen. –e, per quel che qui interessa, l’art. 73, comma 7 bis, d.P.R. cit. – prevede laconfisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dallucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causaledal reato presupposto (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 –01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854 – 01; Sez. 6, n.33226 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264941 – 01). Diconseguenza, è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca ilprofitto del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato percui si procede.Nel caso di specie, invece, è elevata contestazione in relazione al reato diillecita detenzione, che non produce direttamente profitto, per cui la sommarinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad ammettere che sia proventodel pregresso spaccio di sostanze stupefacenti, comunque non costituirebbe ilprofitto del reato per cui si procede, ma di altre pregresse condotte illecite dicessione di stupefacenti. In altri termini, non sussiste il nesso tra il reato ascrittoal ricorrente e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non puòconseguentemente essere confiscata, ai sensi dell’art. 240 cod. pen. o dell’art.73, comma 7 bis, dello stesso d.P.R., potendo costituire oggetto della statuizioneablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è statocondannato, ma non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria diresponsabilità (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900 – 01, nonmassimata sul punto; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265247 – 01, non massimata sul punto).La contestazione del reato di illecita detenzione, invece, consente la confiscacosiddetta per sproporzione, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 240 biscod. pen., che è applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85 bisd.P.R. n. 309 del 1990.4. Le considerazioni svolte impongono l’annullamento della sentenzaimpugnata, limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, conrinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Milano in diversa persona fisica, che farà applicazione del principiosopra sintetizzato, valutando se, nel caso di specie, sussistano i presupposti perpoter disporre la confisca prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 85 bisd.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 240 bis cod. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente laconfisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano,in diversa persona fisica. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza inordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.Così deciso in Roma, il giorno 19 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
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