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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42294/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi udito per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 giugno 2021 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del 20 novembre 2017 del Tribunale di Lecce, ha rideterminato in mesi quattro di arresto ed euro 15.500 di ammenda la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Avverso la predetta decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, invocando erronea applicazione della legge penale, i ricorrenti - preso atto dell'insussistenza del vincolo paesaggistico - hanno osservato che doveva essere riconsiderata l'eventuale totale difformità delle opere in contestazione rispetto al permesso di costruire, e se detta ipotesi della totale difformità fosse stata oggetto di rituale contestazione.

Doveva quindi essere accertato, a norma dell'art. 32 del d.P.R. 380 cit. in tema di variazioni essenziali, se si erano verificati un mutamento della destinazione d'uso con variazione degli standards previsti dal d.m. 2 aprile 1968, ovvero un aumento consistente di cubatura ovvero di superficie di solaio, ovvero ancora modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi, ovvero ancora un mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito o una violazione delle norme vigenti in tema di edilizia antisismica.

Siffatti accertamenti, una volta ritenuta l'insussistenza del vincolo, non erano stati compiuti, per cui al più poteva prevedersi la ricorrenza della fattispecie di cui alla lett. a) dell'art. 44 cit., escludente quindi la possibilità di demolizione.

2.1.1. Oltre a ciò, era stata ritenuta dalla Corte territoriale l'assenza del requisito della doppia conformità nel permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Lecce, mentre al contrario la pretesa difformità delle opere in tesi abusive rispetto alla disciplina urbanistica vigente, peraltro insussistente, non era mai stata oggetto di contestazione.

Né rilevava che, unitamente al permesso di costruire in sanatoria, fosse intervenuto autonomo e distinto permesso di costruire per l'eliminazione di talune delle opere in tesi difformi.

In tal senso l'ordine di demolizione doveva considerarsi in contrasto col permesso di costruire in sanatoria, e non poteva esservi subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena.

In ogni caso la specifica ed autonoma autorizzazione per l'esecuzione di opere consistenti nell'eliminazione di gran parte delle difformità avrebbe dovuto essere adeguatamente considerata.

2.2. E' stata infine depositata memoria, in forza della quale i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato contestato è estinto per prescrizione.4.1.

In proposito, infatti, l'accertamento del reato (cfr. Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014, Sullo, Rv. 260498) risale, come da capo d'imputazione, al 14 settembre 2015.

4.1.1. Ciò posto, e come si desume altresì dalle concordi indicazioni fornite sia dall'Ufficio incaricato dall'esame preliminare dei ricorsi che dalla Corte territoriale a norma dell'art. 165-bis, comma 1, lett. c) disp. att. cod. proc. pen., il termine quinquennale di prescrizione di cui agli artt. 157, comma 1 e 161, comma 2, cod. pen. era già decorso al momento della pronuncia dell'impugnata sentenza del 14 giugno 2021, tenuto altresì conto che era stata disposta sospensione della prescrizione dal 12 ottobre 2020 al 14 giugno 2021 allorché la causa estintiva era già da considerarsi maturata, anche in ragione della riconosciuta irrilevanza della cd. sospensione Covid (cfr. Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432; nonché Corte cost. n. 140 del 2021).

4.2. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendo dirsi, sulla base del compendio probatorio di cui si dà atto nelle due sentenze di merito, che sia evidente la prova della assenza di responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di cui all'art. 44, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in considerazione dell'avvenuta, contestata, edificazione in totale assenza ovvero in totale difformità dal titolo, siccome risultante in sede di sopralluogo amministrativo.

4.2.1. In conseguenza peraltro dell'intervenuta ragione estintiva, deve altresì revocarsi il disposto ordine di demolizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Revoca l'ordine di demol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi udito per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 giugno 2021 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del 20 novembre 2017 del Tribunale di Lecce, ha rideterminato in mesi quattro di arresto ed euro 15.500 di ammenda la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Avverso la predetta decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, invocando erronea applicazione della legge penale, i ricorrenti - preso atto dell'insussistenza del vincolo paesaggistico - hanno osservato che doveva essere riconsiderata l'eventuale totale difformità delle opere in contestazione rispetto al permesso di costruire, e se detta ipotesi della totale difformità fosse stata oggetto di rituale contestazione. Doveva quindi essere accertato, a norma dell'art. 32 del d.P.R. 380 cit. in tema di variazioni essenziali, se si erano verificati un mutamento della destinazione d'uso con variazione degli standards previsti dal d.m. 2 aprile 1968, ovvero un aumento consistente di cubatura ovvero di superficie di solaio, ovvero ancora modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi, ovvero ancora un mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito o una violazione delle norme vigenti in tema di edilizia antisismica. Siffatti accertamenti, una volta ritenuta l'insussistenza del vincolo, non erano stati compiuti, per cui al più poteva prevedersi la ricorrenza della fattispecie di cui alla lett. a) dell'art. 44 cit., escludente quindi la possibilità di demolizione. 2.1.1. Oltre a ciò, era stata ritenuta dalla Corte territoriale l'assenza del requisito della doppia conformità nel permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Lecce, mentre al contrario la pretesa difformità delle opere in tesi abusive rispetto alla disciplina urbanistica vigente, peraltro insussistente, non era mai stata oggetto di contestazione. Né rilevava che, unitamente al permesso di costruire in sanatoria, fosse intervenuto autonomo e distinto permesso di costruire per l'eliminazione di talune delle opere in tesi difformi. In tal senso l'ordine di demolizione doveva considerarsi in contrasto col permesso di costruire in sanatoria, e non poteva esservi subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. In ogni caso la specifica ed autonoma autorizzazione per l'esecuzione di opere consistenti nell'eliminazione di gran parte delle difformità avrebbe dovuto essere adeguatamente considerata. 2.2. E' stata infine depositata memoria, in forza della quale i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato contestato è estinto per prescrizione.4.1. In proposito, infatti, l'accertamento del reato (cfr. Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014, Sullo, Rv. 260498) risale, come da capo d'imputazione, al 14 settembre 2015. 4.1.1. Ciò posto, e come si desume altresì dalle concordi indicazioni fornite sia dall'Ufficio incaricato dall'esame preliminare dei ricorsi che dalla Corte territoriale a norma dell'art. 165-bis, comma 1, lett. c) disp. att. cod. proc. pen., il termine quinquennale di prescrizione di cui agli artt. 157, comma 1 e 161, comma 2, cod. pen. era già decorso al momento della pronuncia dell'impugnata sentenza del 14 giugno 2021, tenuto altresì conto che era stata disposta sospensione della prescrizione dal 12 ottobre 2020 al 14 giugno 2021 allorché la causa estintiva era già da considerarsi maturata, anche in ragione della riconosciuta irrilevanza della cd. sospensione Covid (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432; nonché Corte cost. n. 140 del 2021). 4.2. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendo dirsi, sulla base del compendio probatorio di cui si dà atto nelle due sentenze di merito, che sia evidente la prova della assenza di responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di cui all'art. 44, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in considerazione dell'avvenuta, contestata, edificazione in totale assenza ovvero in totale difformità dal titolo, siccome risultante in sede di sopralluogo amministrativo. 4.2.1. In conseguenza peraltro dell'intervenuta ragione estintiva, deve altresì revocarsi il disposto ordine di demolizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca l'ordine di demol
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