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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 25287/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Lecce; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24 maggio 1972; avverso la ordinanza del 10 dicembre 2021, del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con querela ratificata il 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] lamentava la condotta molesta tenuta dai suoi vicini di casa.

Svolte le indagini, il pubblico ministero si determinava a chiedere l'archiviazione del procedimento, rilevando che, alla luce della copiosa documentazione in atti, i fatti non avessero rilevanza penale.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio, il giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta ed invitava il pubblico ministero ad "analizzare il contenuto del CD prodotto dalla persona offesa, onde verificare se, dalla visione dello stesso, emergessero elementi di riscontro a quanto riferito dalla p.o." Avverso tale provvedimento, ritenendone l'abnormità, ricorre il pubblico ministero.

Si deduce che le indagini indicate dal GIP non avrebbero il carattere della novità, in quanto il materiale che, in ipotesi, avrebbe dovuto essere "visionato", era già presente nel fascicolo e, quindi, era già stato oggetto di analisi e valutazione.

Cosicché sarebbe stato onere del giudice rivalutare il materiale acquisito per giungere, ove ritenuto, a conclusioni diverse rispetto a quelle prospettate dall'ufficio del pubblico ministero.

L'ordinanza impugnata, invece, non contenendo l'indicazione di alcun tema d'indagine, avrebbe determinato un'inammissibile regressione procedimentale ad una fase ormai esaurita.

Da ciò la sua abnormità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Come si è detto, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di archiviazione e ha invitato il pubblico ministero a compiere ulteriori indagini, che, in realtà, erano già state espletate.

Tanto, però, rende l'atto inutile, ma non abnorme.

È pur vero che l'abnormità può riguardare non solo il profilo strutturale (allorché il provvedimento adottato si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale), ma anche quello funzionale, in tutte le ipotesi in cui il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo (e l'ordinanza impugnata è tipicamente prevista nell'art. 409 cod. proc. pen.), determini comunque una indebita stasi del processo (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590).

Ma in concreto l'ordinanza non ha determinato alcuna stasi procedimentale, ben potendo il pubblico ministero riproporre la richiesta di archiviazione, evidenziando, in quella sede, l'effettivo originario svolgimento dell'attività d'indagine disposta.

L'eventuale superfluità dell'atto richiesto riguarda il merito del provvedimento e non il suo aspetto strutturale o funzionale, sicché la sua inutilità è eventualmente valutabile sotto il profilo dell'illegittimità ma non dell'abnormità (Sez. 3, n. 23930 del 27/05/2010, Rv. 247876).

In conclusione, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso il 6 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Lecce; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24 maggio 1972; avverso la ordinanza del 10 dicembre 2021, del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con querela ratificata il 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] lamentava la condotta molesta tenuta dai suoi vicini di casa. Svolte le indagini, il pubblico ministero si determinava a chiedere l'archiviazione del procedimento, rilevando che, alla luce della copiosa documentazione in atti, i fatti non avessero rilevanza penale. All'esito dell'udienza in camera di consiglio, il giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta ed invitava il pubblico ministero ad "analizzare il contenuto del CD prodotto dalla persona offesa, onde verificare se, dalla visione dello stesso, emergessero elementi di riscontro a quanto riferito dalla p.o." Avverso tale provvedimento, ritenendone l'abnormità, ricorre il pubblico ministero. Si deduce che le indagini indicate dal GIP non avrebbero il carattere della novità, in quanto il materiale che, in ipotesi, avrebbe dovuto essere "visionato", era già presente nel fascicolo e, quindi, era già stato oggetto di analisi e valutazione. Cosicché sarebbe stato onere del giudice rivalutare il materiale acquisito per giungere, ove ritenuto, a conclusioni diverse rispetto a quelle prospettate dall'ufficio del pubblico ministero. L'ordinanza impugnata, invece, non contenendo l'indicazione di alcun tema d'indagine, avrebbe determinato un'inammissibile regressione procedimentale ad una fase ormai esaurita. Da ciò la sua abnormità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Come si è detto, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di archiviazione e ha invitato il pubblico ministero a compiere ulteriori indagini, che, in realtà, erano già state espletate. Tanto, però, rende l'atto inutile, ma non abnorme. È pur vero che l'abnormità può riguardare non solo il profilo strutturale (allorché il provvedimento adottato si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale), ma anche quello funzionale, in tutte le ipotesi in cui il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo (e l'ordinanza impugnata è tipicamente prevista nell'art. 409 cod. proc. pen.), determini comunque una indebita stasi del processo (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590). Ma in concreto l'ordinanza non ha determinato alcuna stasi procedimentale, ben potendo il pubblico ministero riproporre la richiesta di archiviazione, evidenziando, in quella sede, l'effettivo originario svolgimento dell'attività d'indagine disposta. L'eventuale superfluità dell'atto richiesto riguarda il merito del provvedimento e non il suo aspetto strutturale o funzionale, sicché la sua inutilità è eventualmente valutabile sotto il profilo dell'illegittimità ma non dell'abnormità (Sez. 3, n. 23930 del 27/05/2010, Rv. 247876). In conclusione, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso il 6 giugno 2022
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