CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 05762/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in ordine alla intervenuta prescrizione del reato, successivamente all'annullamento con rinvio, é manifestamente infondato in quanto, a maggior ragione a seguito della intervenuta rinuncia ai motivi di merito, deve considerarsi che il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento, peraltro, già limitata alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al predetto reato (Sez. 4, Sentenza n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024