CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 12225/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto daProcuratore Generale presso Corte di appello di Catanianel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] nato ad Adrano il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/05/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 12 maggio 2025, il Tribunale di Catania ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cuiagli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per mancanza della necessaria querela.Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato, al fine di trarne un ingiusto profitto,si sarebbe impossessato «di quantitativi di energia elettrica, sottraendoli all'Enel,alla cui rete collegava abusivamente … l'impianto di [OSCURATO:PERSONA] dei Greci n. 23, dicui aveva la disponibilità». Con le aggravanti di avere commesso il fatto conviolenza sulle cose, consistita nella manomissione del misuratore e «su cosedestinate a pubblico servizio ed utilità».Il Tribunale ha escluso l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. (la cuisussistenza è necessaria al fine di rendere il reato procedibile d’ufficio), in quantoessa sarebbe stata riferita al misuratore del consumo di energia elettrica, checostituirebbe un bene privato e non destinato a un pubblico servizio.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale pressola Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale.Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l’aggravante delladestinazione della cosa a pubblico servizio, che risultava correttamente contestata,sia in fatto che in diritto.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullarecon rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve accolto.L’unico motivo di ricorso è fondato.Il Tribunale, infatti, prima ancora che in diritto, ha errato nella ricostruzionedell’imputazione, ritenendo l’aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen. riferita al “contatore” e non all’energia elettrica.Nell’imputazione, non è specificato quale sia la “cosa destinata a pubblicoservizio o a pubblica utilità”, ma la chiara descrizione del reato non lascia dubbi alriguardo.Il reato contestato è quello di furto e ha ad oggetto l’energia elettrica. Rispettoa tale reato, il pubblico ministero ha contestato l’aggravante di avere commesso ilfatto su cosa destinata a pubblico servizio (con corretta indicazione anche dellanorma di legge che la prevede), che sussiste qualora la cosa sottratta siacaratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio.A fronte di tale imputazione, risulta davvero difficile ricondurre, come fattodal giudice di merito, l’aggravante in questione al “contatore” e non all’energiaelettrica. Invero, se viene contestata un’aggravante che sussiste quando l’oggettodel reato è una cosa destinata a pubblico servizio, in mancanza di altrespecificazioni, risulta logico riferire l’aggravante all’oggetto del reato e, dunque,all’energia elettrica.Alcun particolare rilievo, in relazione al tema in questione, appare assumereil riferimento contenuto nell’imputazione al misuratore dei consumi.Nell’imputazione, invero, il riferimento al misuratore dei consumi è fatto al fine didescrivere l’altra aggravante contestata, ossia all’avere «commesso il fatto conviolenza sulle cose, consistita nella manomissione del misuratore». Tale profilonon assume rilevanza, né nella specifica imputazione né in termini generali,rispetto alla configurabilità dell’aggravante, che è legata alla destinazione finaledel bene sottratto a un pubblico servizio (o a una pubblica utilità), dal quale vienedistolto (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543; Sez. 4, n.48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422; Sez. 5, n. 27646 del 21/05/2025, Cilia,n.m.).2. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio.Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 maggio 2025e, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che hamodificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblicoministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cuiall'articolo 550, commi 1 e 2».Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, ilprincipio del "tempus regit actum", come specificato da Sezioni Unite Lista,«comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunziadella sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione»(Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regimeimpugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze diproscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e ilricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante dellapubblica accusa avverso la sentenza impugnata. Il rinvio conseguenteall’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello,come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorsoimmediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata,in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania, in diversa persona fisica.Così deciso, il 16 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]