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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41000/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che lo aveva condannato per il reato di furto in abitazione.

Considerato che il ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di inammissibilità dell'appello — è inammissibile dal momento che, al di là di una critica al giudizio svolto dalla Corte di merito, non coglie vizi nella delibazione svolta da quest'ultima, correttamente ancorata al dovere di specificità estrinseca dei motivi di appello (sancito da Sezioni Unite Galtelli), argomentando a) sull'omessa confutazione del dato probatorio cardine della sentenza di primo grado, vale a dire la corrispondenza, con quelli delle impronte del prevenuto, di 16/17 punti caratteristici nelle impronte rilevate in punti dell'abitazione delle persone offese preclusi all'esterno e che erano stati coinvolti nella forzatura effettuata per entrare in situ; b) sulla mancata critica all'esclusione di una possibilità alternativa che quei punti fossero stati toccati dall'imputato durante una visita alle persone offese, b) sull'aspecificità del ricorso in ordine alla motivazione a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, legata all'entità del maltolto ed ai plurimi precedenti penali dell'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che lo aveva condannato per il reato di furto in abitazione. Considerato che il ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di inammissibilità dell'appello — è inammissibile dal momento che, al di là di una critica al giudizio svolto dalla Corte di merito, non coglie vizi nella delibazione svolta da quest'ultima, correttamente ancorata al dovere di specificità estrinseca dei motivi di appello (sancito da Sezioni Unite Galtelli), argomentando a) sull'omessa confutazione del dato probatorio cardine della sentenza di primo grado, vale a dire la corrispondenza, con quelli delle impronte del prevenuto, di 16/17 punti caratteristici nelle impronte rilevate in punti dell'abitazione delle persone offese preclusi all'esterno e che erano stati coinvolti nella forzatura effettuata per entrare in situ; b) sulla mancata critica all'esclusione di una possibilità alternativa che quei punti fossero stati toccati dall'imputato durante una visita alle persone offese, b) sull'aspecificità del ricorso in ordine alla motivazione a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, legata all'entità del maltolto ed ai plurimi precedenti penali dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 41000/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris