Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14581/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lla Corte d'appello di Brescia;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] la memoria degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Brescia, chehanno concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza dell’8 ottobre 2025 la Corte d’appello di Brescia ha confermatola sentenza del 27 febbraio 2025, con cui il Tribunale di Brescia ha ritenuto EnricoRivetta responsabile del reato previsto dall’art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992,n. 285, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda,oltre al pagamento delle spese processuali.1.1.

Più in particolare l’imputato fu colto alla guida di un veicolo in condizioni dialterazione psicofisica derivante dall'assunzione di stupefacente del tipo cocaina,documentata dall’esito degli esami disposti sul campione ematico, e confermata daisintomi rilevati nella immediatezza e dalla contestuale detenzione di alcuni involucricontenenti la medesima sostanza.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo dei propri difensori, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp.2.1.

Con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione di leggee manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità(art. 606, lett. b - e, cod. proc. pen.).La difesa contesta che i giudici di merito abbiano ritenuto raggiunta la provadella responsabilità penale valorizzando le dichiarazioni rese in dibattimento dalmilitare intervenuto, senza un adeguato vaglio critico: gli elementi descrittivi dellasintomatologia e della condotta di guida sarebbero infatti emersi solo a distanza dianni e in esito alle sollecitazioni difensive, mentre nei verbali e nella relazione diservizio non ve ne sarebbe traccia; ne deriverebbe, per la difesa, l’inattendibilità dellafonte, con conseguente inutilizzabilità, per violazione del disposto di cui al comma 2-bis dell’art. 187 cod. strada, dei risultati dei controlli eseguiti ai sensi dei commi 3 ess. della stessa disposizione.2.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,con riguardo innanzitutto alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblicoministero, che secondo la Corte territoriale non risulterebbe agli atti.Dall’esame della richiesta, presente al fascicolo, emerge che lo stesso Pubblicoministero aveva rilevato l’assenza di una dettagliata descrizione della sintomatologia,quale presupposto per poter procedere agli accertamenti tossicologici, il cui esitoavrebbe dovuto essere perciò ritenuto inutilizzabile.Nell’ambito del medesimo motivo, la difesa sviluppa ulteriori rilievi critici inpunto di trattamento sanzionatorio, censurando – da un lato – la motivazione in ordinealla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.e – dall’altro – il diniego di sostituzione della pena detentiva con una sanzionepecuniaria.In particolare, si contesta che l’esclusione della particolare tenuità sia statacorrelata al presunto mancato arresto all’alt (circostanza negata o comunque noncitata nella notizia di reato) ovvero a una asserita ‘pericolosità’ dello stato dialterazione, di cui non vi è traccia nella relazione di servizioSi afferma, altresì, che il giudizio prognostico negativo – fondato su una pretesa‘propensione a delinquere’ desunta da condanne inesistenti – è logicamenteinconciliabile con la concessione della sospensione condizionale della pena.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale, inrelazione all’art. 62-bis cod. pen. e, più in generale, al trattamento sanzionatorio.La difesa sollecita una revisione del giudizio, prospettando la necessità divalorizzare il comportamento processuale e quello tenuto dopo la commissione deifatti, con applicazione delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta e le parti hannoformulato per iscritto le conclusioni di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1.

Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la concordericostruzione dei giudici di merito, il 23 agosto 2021 [OSCURATO:PERSONA] fu fermato daimilitari dopo un inseguimento dovuto al mancato arresto ad un posto di blocco.In esito al controllo i carabinieri rinvennero della sostanza stupefacente(occultata in un calzino).Inoltre, ritennero che vi fosse "ragionevole motivo" per ipotizzare che ilricorrente si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, avutoriguardo allo stato di agitazione psicomotoria, ad altri indicatori sintomatici (occhilucidi, pupille dilatate, modi di fare “accelerati”).Il successivo esame, eseguito su campioni ematici, confermò l’assunzione disostanza stupefacente del tipo cocaina.2.

Osserva innanzitutto il Collegio che, in presenza di una doppia conforme,secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo dilegittimità sul vizio di motivazione (denunciato dal ricorrente), la strutturagiustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formareun unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti siintegrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente diconfrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, nonmass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri,Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 – 01; Sez.2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01).Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hannoesaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primogiudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della primasentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento della decisione.2.1.

Con il primo motivo si deduce che la procedura prevista dalla legge nonsarebbe stata rispettata quanto alla sussistenza di fondati motivi per sospettare cheil ricorrente si trovasse "sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti opsicotrope"; ciò avrebbe determinato l’inutilizzabilità degli accertamentisuccessivamente eseguiti.Osserva il Collegio che, come emerge dalla lettura delle sentenze di primo esecondo grado, gli operanti ritennero che il conducente potesse trovarsi sotto l'effettodi sostanze stupefacenti non soltanto perché la deteneva, ma anche perché furonorilevati, all’atto del controllo, dati sintomatici dimostrativi della pregressa assunzionedello stupefacente.In ragione di tali contingenze, l'affermazione secondo la quale, nel caso dispecie, v'era ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovassesotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, non è certo manifestamenteillogica, non essendo illogico aver considerato l'iniziativa adottata dagli operanti comeespressione di un sospetto "ragionevole", quale è quello richiesto dalla legge perchéla polizia giudiziaria possa procedere a ulteriori controlli.Va inoltre osservato che, nella specie, il vizio è fatto discendere dalla ritenutavalorizzazione di prove inattendibili (p. 5 ricorso): la censura, quindi, è rivolta nontanto nei confronti della motivazione – che pure esiste e non è manifestamente illogica- quanto piuttosto nei confronti della sottesa valutazione delle prove, ovvero verso unprofilo riservato al giudice di merito, la cui cognizione è estranea al controllo dilegittimità.Sotto il primo profilo è sufficiente rilevare che i giudici di merito hanno esclusoche l’aver riferito in dibattimento circostanze ulteriori ma coerenti rispetto a quellesinteticamente riportate nel verbale costituisse, in presenza del più ampio contestodimostrativo, un indice di inaffidabilità della prova orale.Quanto al secondo profilo, costituisce ius receptum il principio per cui il controllodi legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto traprova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolve il vizio dimotivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazionesottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivoe valutativo della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 15943 del 16/01/2025, Senese, nonmass.; Sez. 5, n. 47295 del 26/09/2024, Negri, non mass.; Sez. 5, n. 22066 del06/07/2020, Barhoumi, non mass. sul punto).Si suole anche affermare, al riguardo, che la Corte di cassazione è giudice dellamotivazione, non già della decisione (Sez. 5, Barhoumi, cit.).Il ricorrente, pur prospettando formalmente il vizio di motivazione, sollecitaquesta Corte di legittimità ad un nuovo giudizio di merito, come tale non consentito.Al giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione- la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e delrelativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchéritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.Lungi dal costituire l'ennesimo giudice del fatto, questa Corte di legittimità, purdopo le modifiche introdotte dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudicedella motivazione.Non sono quindi deducibili, con il ricorso per cassazione, censure attinenti a vizidella motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla suacontraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso.Pertanto, sono inammissibili tutte le doglianze che lamentano la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungerea conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 1794 del 17/12/2024, dep. 2025,[OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01;Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 – 01).Sicché, il tema introdotto dal ricorrente, relativo alla valutazione della provatestimoniale, costituisce una questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità,salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifestecontraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi nonfondate sullo "id quod plerumque accidit" ed insuscettibili di verifica empirica, odanche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità(Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01; Sez. 1, n. 16523 del04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 01).2.2.

Il secondo motivo, che contiene doglianze relative all’affermazione dellaresponsabilità ed al trattamento sanzionatorio, è complessivamente infondato.2.2.1.

Quanto alla richiesta di archiviazione, va innanzitutto evidenziato che,essendosi proceduto con le forme del giudizio dibattimentale (p. 2 sentenzaimpugnata), il suo inserimento nel fascicolo non è previsto dall’art. 431 cod. proc.pen.In ogni caso, il contenuto di tale richiesta è richiamato dal ricorrente al fine diargomentare la ritenuta violazione dell’art. 187, comma 2-bis, cod. strada, per leragioni già evidenziate, che per quanto detto poc’anzi deve essere esclusa.2.2.2.

Con riguardo, invece, alla invocata causa di non punibilità, i giudici dimerito hanno escluso la tenuità dell’offesa, in ragione delle modalità della condotta edell'entità del pericolo cagionato, facendo quindi riferimento agli indici di cui all’art.133, comma 1, cod. pen.I giudici hanno infatti apprezzato la particolare pericolosità della condotta, inragione dello stato di confusione in cui l'imputato si trovava, al punto da non essersinemmeno fermato al posto di blocco, della cui presenza neppure si era reso conto (p.5 sentenza impugnata; p. 3 sentenza del Tribunale).Il diniego è quindi fondato sulla impossibilità di riconoscere al fatto, così comeaccertato, quel minimo disvalore cui la legge ancora il giudizio di particolare tenuità.A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si limita a ribadire l’assenzadi prova: 1) dello stato di alterazione, in ogni caso riconducibile - si afferma condeduzione versata in fatto – al mero possesso di sostanze stupefacenti, più che allaassunzione; 2) del mancato arresto all’alt intimato dai militari, di cui non vi sarebbemenzione nella notizia di reato – non allegata al ricorso e sulla cui utilizzabilità, inragione del rito prescelto, nulla si deduce in ricorso (che quindi non è autosufficiente).In ogni caso la motivazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo dellacompletezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabiliin termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questasede: poiché la valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, nonpuò essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 4152 del 08/10/2024,Palumbo, non mass.).La sentenza impugnata, del resto, si colloca motivatamente nell'alveo del dictumdelle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede unavalutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta,che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o delpericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); non ènecessaria, tuttavia, la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti da talenorma, essendo sufficiente, come accaduto nella specie, l'indicazione di quelli ritenutirilevanti (così Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n.55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01).2.2.3.

Il motivo è infondato anche con riguardo alla mancata sostituzione dellapena detentiva.Come correttamente si rileva in ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d’appelloindica essere stato condannato per “plurimi reati” - è stato ammesso in due occasionial lavoro di pubblica utilità (il cui positivo svolgimento in un caso ha determinatol’estinzione del reato), mentre in altro procedimento è stata disposta nei suoi riguardila sospensione del processo con messa alla prova.Così come appare improprio, poiché eccentrico rispetto al tipo di valutazionerichiesta, il riferimento della Corte territoriale alla propensione a delinqueredell’imputato (p. 6 sentenza impugnata).Tuttavia, le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata - valorizzando lapessima biografia penale non quale elemento ostativo ma come indicatore ex art. 133cod. pen. (p. 6 sentenza impugnata) - sono coerenti con il consolidato insegnamentodi questa Corte di legittimità, secondo il quale la valutazione dei presupposti perl'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla leggeper la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui èsubordinata la possibilità della sostituzione, non può prescindere dal riferimento agliindici individuati dall'art. 133 cod. pen.Pertanto, il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltantovalutando i precedenti penali (Sez. 7, n. 38120 del 11/11/2025, Puzone, non mass.;Sez. 7, n. 32735 del 17/09/2025, Lisanti, non mass.; Sez. 7, n. 4491 del 08/01/2025,Traini, non mass.; Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725 – 01),non tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quantopiuttosto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità diconsiderarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, inmotivazione, Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 – 01; ancheSez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01).A tal fine, potranno certamente essere valutati la natura, il numero deiprecedenti e l'epoca di commissione degli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 - 01).Nel caso di specie, la Corte ha valorizzato non solo l’esistenza delle precedenticondanne, ma anche la tipologia dei reati commessi, poiché indicativa, non dellaprognosi di inadempimento, che rileva per le sole pene sostitutive accompagnate daprescrizioni (da ultimo, Sez. 3, n. 35655 del 07/04/2025, Velo, Rv. 288729 – 01),quanto piuttosto della inidoneità della pena sostitutiva alla rieducazione delcondannato.In altre parole, i giudici di merito hanno sottolineato la ricaduta del ricorrentenel reato nonostante la concessione del lavoro di pubblica utilità e della messa allaprova, traendone, con motivazione congrua e non manifestamente illogica - unulteriore indice dell’inidoneità delle sanzioni sostitutive rispetto alla sua rieducazione,ovvero secondo una regola di valutazione che differisce da quella che presidia l’istitutodella sospensione condizionale della pena.Del resto, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, si è infatti ribadito che il giudice, nel valutare la richiesta di pena sostitutiva, èvincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cuiall'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato,sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.286031 – 01).

Il nuovo testo dell’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, continuainfatti a richiamare i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. quale mezzo al fine diapplicare le pene sostitutive, dovendosi stabilire, proprio in forza di tali indicatori, sequeste risultano più idonee alla rieducazione del condannato.Né, come si afferma in ricorso (p. 9), può trarsi un indice del vizio motivazionalenel contestuale riconoscimento della sospensione condizionale della pena: non sirinviene infatti alcuna incompatibilità logica tra la concessione della sospensionecondizionale - fondata sulla prognosi favorevole circa la ricaduta nel reato - ed ildiniego della sostituzione della pena detentiva fondato sulla (diversa) prognosinegativa quanto alla rieducazione del reo.2.3.

Il terzo motivo è inammissibile.2.3.1.

Va innanzitutto osservato che il motivo tende a sollecitare unainammissibile “revisione del giudizio” compiuto dalle conformi decisioni di merito,evidenziando un imprecisato “buon comportamento processuale” e l’assenza dicondanne successive al 2021.D’altra parte, appellando la sentenza di primo grado - che aveva esclusol'esistenza di elementi positivamente valutabili per ottenere un'ulteriore mitigazionedel trattamento sanzionatorio (p. 3 sentenza del Tribunale) – il ricorrente si è limitatoad allegare il suo stato di incensuratezza (p. 7 appello).Osserva quindi il Collegio che se da un lato tale condizione non è di per sésufficiente, per espressa previsione normativa, a legittimare il riconoscimento dellesulla biografia penale del ricorrente nonché sulla pericolosità della condotta accertata(p. 5 sentenza impugnata).2.3.2.

Infine, non è in alcun modo argomentato il motivo riguardante ilriconoscimento della non menzione della condanna, così come assolutamentegenerica era l’analoga deduzione contenuta nell’atto di appello (p. 7).3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Brescia;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] la memoria degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Brescia, chehanno concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell’8 ottobre 2025 la Corte d’appello di Brescia ha confermatola sentenza del 27 febbraio 2025, con cui il Tribunale di Brescia ha ritenuto EnricoRivetta responsabile del reato previsto dall’art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992,n. 285, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda,oltre al pagamento delle spese processuali.1.1. Più in particolare l’imputato fu colto alla guida di un veicolo in condizioni dialterazione psicofisica derivante dall'assunzione di stupefacente del tipo cocaina,documentata dall’esito degli esami disposti sul campione ematico, e confermata daisintomi rilevati nella immediatezza e dalla contestuale detenzione di alcuni involucricontenenti la medesima sostanza.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo dei propri difensori, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp.2.1. Con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione di leggee manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità(art. 606, lett. b - e, cod. proc. pen.).La difesa contesta che i giudici di merito abbiano ritenuto raggiunta la provadella responsabilità penale valorizzando le dichiarazioni rese in dibattimento dalmilitare intervenuto, senza un adeguato vaglio critico: gli elementi descrittivi dellasintomatologia e della condotta di guida sarebbero infatti emersi solo a distanza dianni e in esito alle sollecitazioni difensive, mentre nei verbali e nella relazione diservizio non ve ne sarebbe traccia; ne deriverebbe, per la difesa, l’inattendibilità dellafonte, con conseguente inutilizzabilità, per violazione del disposto di cui al comma 2-bis dell’art. 187 cod. strada, dei risultati dei controlli eseguiti ai sensi dei commi 3 ess. della stessa disposizione.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,con riguardo innanzitutto alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblicoministero, che secondo la Corte territoriale non risulterebbe agli atti.Dall’esame della richiesta, presente al fascicolo, emerge che lo stesso Pubblicoministero aveva rilevato l’assenza di una dettagliata descrizione della sintomatologia,quale presupposto per poter procedere agli accertamenti tossicologici, il cui esitoavrebbe dovuto essere perciò ritenuto inutilizzabile.Nell’ambito del medesimo motivo, la difesa sviluppa ulteriori rilievi critici inpunto di trattamento sanzionatorio, censurando – da un lato – la motivazione in ordinealla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.e – dall’altro – il diniego di sostituzione della pena detentiva con una sanzionepecuniaria.In particolare, si contesta che l’esclusione della particolare tenuità sia statacorrelata al presunto mancato arresto all’alt (circostanza negata o comunque noncitata nella notizia di reato) ovvero a una asserita ‘pericolosità’ dello stato dialterazione, di cui non vi è traccia nella relazione di servizioSi afferma, altresì, che il giudizio prognostico negativo – fondato su una pretesa‘propensione a delinquere’ desunta da condanne inesistenti – è logicamenteinconciliabile con la concessione della sospensione condizionale della pena.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale, inrelazione all’art. 62-bis cod. pen. e, più in generale, al trattamento sanzionatorio.La difesa sollecita una revisione del giudizio, prospettando la necessità divalorizzare il comportamento processuale e quello tenuto dopo la commissione deifatti, con applicazione delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta e le parti hannoformulato per iscritto le conclusioni di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la concordericostruzione dei giudici di merito, il 23 agosto 2021 [OSCURATO:PERSONA] fu fermato daimilitari dopo un inseguimento dovuto al mancato arresto ad un posto di blocco.In esito al controllo i carabinieri rinvennero della sostanza stupefacente(occultata in un calzino).Inoltre, ritennero che vi fosse "ragionevole motivo" per ipotizzare che ilricorrente si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, avutoriguardo allo stato di agitazione psicomotoria, ad altri indicatori sintomatici (occhilucidi, pupille dilatate, modi di fare “accelerati”).Il successivo esame, eseguito su campioni ematici, confermò l’assunzione disostanza stupefacente del tipo cocaina.2. Osserva innanzitutto il Collegio che, in presenza di una doppia conforme,secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo dilegittimità sul vizio di motivazione (denunciato dal ricorrente), la strutturagiustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formareun unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti siintegrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente diconfrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, nonmass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri,Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 – 01; Sez.2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01).Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hannoesaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primogiudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della primasentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento della decisione.2.1. Con il primo motivo si deduce che la procedura prevista dalla legge nonsarebbe stata rispettata quanto alla sussistenza di fondati motivi per sospettare cheil ricorrente si trovasse "sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti opsicotrope"; ciò avrebbe determinato l’inutilizzabilità degli accertamentisuccessivamente eseguiti.Osserva il Collegio che, come emerge dalla lettura delle sentenze di primo esecondo grado, gli operanti ritennero che il conducente potesse trovarsi sotto l'effettodi sostanze stupefacenti non soltanto perché la deteneva, ma anche perché furonorilevati, all’atto del controllo, dati sintomatici dimostrativi della pregressa assunzionedello stupefacente.In ragione di tali contingenze, l'affermazione secondo la quale, nel caso dispecie, v'era ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovassesotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, non è certo manifestamenteillogica, non essendo illogico aver considerato l'iniziativa adottata dagli operanti comeespressione di un sospetto "ragionevole", quale è quello richiesto dalla legge perchéla polizia giudiziaria possa procedere a ulteriori controlli.Va inoltre osservato che, nella specie, il vizio è fatto discendere dalla ritenutavalorizzazione di prove inattendibili (p. 5 ricorso): la censura, quindi, è rivolta nontanto nei confronti della motivazione – che pure esiste e non è manifestamente illogica- quanto piuttosto nei confronti della sottesa valutazione delle prove, ovvero verso unprofilo riservato al giudice di merito, la cui cognizione è estranea al controllo dilegittimità.Sotto il primo profilo è sufficiente rilevare che i giudici di merito hanno esclusoche l’aver riferito in dibattimento circostanze ulteriori ma coerenti rispetto a quellesinteticamente riportate nel verbale costituisse, in presenza del più ampio contestodimostrativo, un indice di inaffidabilità della prova orale.Quanto al secondo profilo, costituisce ius receptum il principio per cui il controllodi legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto traprova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolve il vizio dimotivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazionesottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivoe valutativo della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 15943 del 16/01/2025, Senese, nonmass.; Sez. 5, n. 47295 del 26/09/2024, Negri, non mass.; Sez. 5, n. 22066 del06/07/2020, Barhoumi, non mass. sul punto).Si suole anche affermare, al riguardo, che la Corte di cassazione è giudice dellamotivazione, non già della decisione (Sez. 5, Barhoumi, cit.).Il ricorrente, pur prospettando formalmente il vizio di motivazione, sollecitaquesta Corte di legittimità ad un nuovo giudizio di merito, come tale non consentito.Al giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione- la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e delrelativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchéritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.Lungi dal costituire l'ennesimo giudice del fatto, questa Corte di legittimità, purdopo le modifiche introdotte dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudicedella motivazione.Non sono quindi deducibili, con il ricorso per cassazione, censure attinenti a vizidella motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla suacontraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione delprocesso.Pertanto, sono inammissibili tutte le doglianze che lamentano la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando nonmanifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungerea conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 1794 del 17/12/2024, dep. 2025,[OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01;Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 – 01).Sicché, il tema introdotto dal ricorrente, relativo alla valutazione della provatestimoniale, costituisce una questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità,salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifestecontraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi nonfondate sullo "id quod plerumque accidit" ed insuscettibili di verifica empirica, odanche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità(Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01; Sez. 1, n. 16523 del04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 01).2.2. Il secondo motivo, che contiene doglianze relative all’affermazione dellaresponsabilità ed al trattamento sanzionatorio, è complessivamente infondato.2.2.1. Quanto alla richiesta di archiviazione, va innanzitutto evidenziato che,essendosi proceduto con le forme del giudizio dibattimentale (p. 2 sentenzaimpugnata), il suo inserimento nel fascicolo non è previsto dall’art. 431 cod. proc.pen.In ogni caso, il contenuto di tale richiesta è richiamato dal ricorrente al fine diargomentare la ritenuta violazione dell’art. 187, comma 2-bis, cod. strada, per leragioni già evidenziate, che per quanto detto poc’anzi deve essere esclusa.2.2.2. Con riguardo, invece, alla invocata causa di non punibilità, i giudici dimerito hanno escluso la tenuità dell’offesa, in ragione delle modalità della condotta edell'entità del pericolo cagionato, facendo quindi riferimento agli indici di cui all’art.133, comma 1, cod. pen.I giudici hanno infatti apprezzato la particolare pericolosità della condotta, inragione dello stato di confusione in cui l'imputato si trovava, al punto da non essersinemmeno fermato al posto di blocco, della cui presenza neppure si era reso conto (p.5 sentenza impugnata; p. 3 sentenza del Tribunale).Il diniego è quindi fondato sulla impossibilità di riconoscere al fatto, così comeaccertato, quel minimo disvalore cui la legge ancora il giudizio di particolare tenuità.A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si limita a ribadire l’assenzadi prova: 1) dello stato di alterazione, in ogni caso riconducibile - si afferma condeduzione versata in fatto – al mero possesso di sostanze stupefacenti, più che allaassunzione; 2) del mancato arresto all’alt intimato dai militari, di cui non vi sarebbemenzione nella notizia di reato – non allegata al ricorso e sulla cui utilizzabilità, inragione del rito prescelto, nulla si deduce in ricorso (che quindi non è autosufficiente).In ogni caso la motivazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo dellacompletezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabiliin termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questasede: poiché la valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, nonpuò essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 4152 del 08/10/2024,Palumbo, non mass.).La sentenza impugnata, del resto, si colloca motivatamente nell'alveo del dictumdelle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede unavalutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta,che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o delpericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); non ènecessaria, tuttavia, la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti da talenorma, essendo sufficiente, come accaduto nella specie, l'indicazione di quelli ritenutirilevanti (così Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n.55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01).2.2.3. Il motivo è infondato anche con riguardo alla mancata sostituzione dellapena detentiva.Come correttamente si rileva in ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d’appelloindica essere stato condannato per “plurimi reati” - è stato ammesso in due occasionial lavoro di pubblica utilità (il cui positivo svolgimento in un caso ha determinatol’estinzione del reato), mentre in altro procedimento è stata disposta nei suoi riguardila sospensione del processo con messa alla prova.Così come appare improprio, poiché eccentrico rispetto al tipo di valutazionerichiesta, il riferimento della Corte territoriale alla propensione a delinqueredell’imputato (p. 6 sentenza impugnata).Tuttavia, le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata - valorizzando lapessima biografia penale non quale elemento ostativo ma come indicatore ex art. 133cod. pen. (p. 6 sentenza impugnata) - sono coerenti con il consolidato insegnamentodi questa Corte di legittimità, secondo il quale la valutazione dei presupposti perl'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla leggeper la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui èsubordinata la possibilità della sostituzione, non può prescindere dal riferimento agliindici individuati dall'art. 133 cod. pen.Pertanto, il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltantovalutando i precedenti penali (Sez. 7, n. 38120 del 11/11/2025, Puzone, non mass.;Sez. 7, n. 32735 del 17/09/2025, Lisanti, non mass.; Sez. 7, n. 4491 del 08/01/2025,Traini, non mass.; Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725 – 01),non tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quantopiuttosto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità diconsiderarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, inmotivazione, Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 – 01; ancheSez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01).A tal fine, potranno certamente essere valutati la natura, il numero deiprecedenti e l'epoca di commissione degli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 - 01).Nel caso di specie, la Corte ha valorizzato non solo l’esistenza delle precedenticondanne, ma anche la tipologia dei reati commessi, poiché indicativa, non dellaprognosi di inadempimento, che rileva per le sole pene sostitutive accompagnate daprescrizioni (da ultimo, Sez. 3, n. 35655 del 07/04/2025, Velo, Rv. 288729 – 01),quanto piuttosto della inidoneità della pena sostitutiva alla rieducazione delcondannato.In altre parole, i giudici di merito hanno sottolineato la ricaduta del ricorrentenel reato nonostante la concessione del lavoro di pubblica utilità e della messa allaprova, traendone, con motivazione congrua e non manifestamente illogica - unulteriore indice dell’inidoneità delle sanzioni sostitutive rispetto alla sua rieducazione,ovvero secondo una regola di valutazione che differisce da quella che presidia l’istitutodella sospensione condizionale della pena.Del resto, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, si è infatti ribadito che il giudice, nel valutare la richiesta di pena sostitutiva, èvincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cuiall'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato,sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.286031 – 01). Il nuovo testo dell’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, continuainfatti a richiamare i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. quale mezzo al fine diapplicare le pene sostitutive, dovendosi stabilire, proprio in forza di tali indicatori, sequeste risultano più idonee alla rieducazione del condannato.Né, come si afferma in ricorso (p. 9), può trarsi un indice del vizio motivazionalenel contestuale riconoscimento della sospensione condizionale della pena: non sirinviene infatti alcuna incompatibilità logica tra la concessione della sospensionecondizionale - fondata sulla prognosi favorevole circa la ricaduta nel reato - ed ildiniego della sostituzione della pena detentiva fondato sulla (diversa) prognosinegativa quanto alla rieducazione del reo.2.3. Il terzo motivo è inammissibile.2.3.1. Va innanzitutto osservato che il motivo tende a sollecitare unainammissibile “revisione del giudizio” compiuto dalle conformi decisioni di merito,evidenziando un imprecisato “buon comportamento processuale” e l’assenza dicondanne successive al 2021.D’altra parte, appellando la sentenza di primo grado - che aveva esclusol'esistenza di elementi positivamente valutabili per ottenere un'ulteriore mitigazionedel trattamento sanzionatorio (p. 3 sentenza del Tribunale) – il ricorrente si è limitatoad allegare il suo stato di incensuratezza (p. 7 appello).Osserva quindi il Collegio che se da un lato tale condizione non è di per sésufficiente, per espressa previsione normativa, a legittimare il riconoscimento dellesulla biografia penale del ricorrente nonché sulla pericolosità della condotta accertata(p. 5 sentenza impugnata).2.3.2. Infine, non è in alcun modo argomentato il motivo riguardante ilriconoscimento della non menzione della condanna, così come assolutamentegenerica era l’analoga deduzione contenuta nell’atto di appello (p. 7).3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14581/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris