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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27371/2026

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i appello di Milano;letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è stata rinviata a giudizio, per rispondere – in concorso conNico Mitro, giudicato in separato giudizio – del delitto di turbata libertà degliincanti, previsto e punito dall’art. 353 del codice penale italiano (d’ora in avantianche “cod. pen.”), per avere turbato, con promesse e collusioni, l’esito di unconcorso per assunzione di personale a tempo determinato presso l’universitàstatale di Milano.

In particolare, Mitro, presidente della relativa commissioneesaminatrice, su sollecitazione della [OSCURATO:PERSONA], le avrebbe fatto conoscere in anticipole domande che le sarebbero state formulate in sede d’esame, così come, in effetti,sarebbe poi avvenuto.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, giudice di primogrado, ha giudicato l’imputata colpevole della condotta contestatale, ma haritenuto che quest’ultima non integrasse il delitto di turbata libertà degli incanti,bensì quello di rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326 cod. pen.), cosìriqualificando il fatto in sentenza.3.

Avverso quella decisione, l’imputata ha proposto appello, censurando ilgiudizio di colpevolezza, il mancato riconoscimento della non punibilità perparticolare tenuità del fatto, l’eccessività della pena inflittale, nonché laimprevedibilità della diversa qualificazione giuridica della condotta, con ilconseguente pregiudizio per il proprio diritto di difesa: per il reato di cui all’art.326 cod. pen., infatti, ella avrebbe potuto chiedere la sospensione del processocon messa alla prova, ciò che, invece, non le era consentito per il delitto di cuiall’art. 353 dello stesso codice, originariamente contestatole, e che, per altroverso, non le era più possibile, essendo ormai decorso il termine previsto dallalegge a pena di decadenza per la formulazione della relativa istanza.La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, osservando –con specifico riferimento al tema della riqualificazione del fatto e delle ricadute suldiritto di difesa – che la descrizione del fatto presente nel capo d’imputazioneconteneva tutti gli elementi della diversa fattispecie incriminatrice ritenuta; che larelativa questione aveva formato oggetto di ampia discussione tra le parti nelgiudizio di primo grado; che la doglianza era intempestiva, non avendo la difesadell’imputata specificamente chiesto di essere rimessa in termini per avanzare larichiesta di messa alla prova, ma essendosi solo riservata di formulare dettarichiesta.4.

L’imputata, con atto del proprio difensore, ha quindi impugnato la sentenzad’appello con ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e/o vizi dellamotivazione in punto di riqualificazione giuridica del fatto, di configurabilità di unconcorso della ricorrente nel reato, di diniego della non punibilità per particolaretenuità del fatto, nonché, da ultimo, in ordine alla negata sospensione del processocon messa alla prova.Replicando a quanto osservato dai giudici d’appello, il ricorso ha rilevato, perun verso, che le parti si erano effettivamente confrontate in dibattimentosull’eventuale diversa qualificazione del fatto, ma esclusivamente come delitto diabuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.), e la difesa aveva ritenuto di non avanzarerichiesta di messa alla prova, in quanto era già stato allora approvato il disegno dilegge di abrogazione di tale fattispecie incriminatrice; per l’altro, che essa non siera limitata ad una riserva, ma aveva formulato la richiesta, riservandosi soltanto,come la procedura consente, di produrre il programma concordato con l’ufficio diesecuzione penale esterna.Inoltre, criticando la giurisprudenza citata a proprio sostegno dalla Corte diappello, la ricorrente ha dedotto che gli artt. 3 e 111 della Costituzione italiana el’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo impongono al giudice diprospettare alle parti processuali la possibilità di una riqualificazione giuridica delfatto, sollecitando il contraddittorio sul punto e mettendo così l’imputato incondizione di attivare il procedimento di messa alla prova.Diversamente, la difesa ha chiesto di sollevare questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 464-bis, comma 1, e 521, comma 1, del codice diprocedura penale italiano (d’ora in poi anche “cod. proc. pen.”), in relazione agliartt. 3, 111 e 117 della Costituzione italiana (d’ora in poi anche “Cost.”), nellaparte in cui non prevedono tale contraddittorio e la conseguente rimessione intermini per formulare la richiesta di sospensione con messa alla prova, laddoveconsentita soltanto per effetto della sopravvenuta riqualificazione giuridica delfatto operata dal giudice in sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Premessa.Ritiene la Corte di cassazione che la decisione sul ricorso imponga larisoluzione, da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, di una questionepregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, nonché dell’art. 48,secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.Si rende necessario conoscere, cioè, se tali disposizioni siano o menod’ostacolo all’applicazione di una normativa nazionale che consenta al giudicepenale di merito di dare al fatto oggetto di addebito una qualificazione giuridicadiversa da quella enunciata nell'imputazione, senza darne informazioneall’imputato in tempo utile per predisporre in concreto un’efficace difesa, anchequando tale diversa qualificazione fosse prevedibile per l'imputato medesimo, conl’effetto, in particolare, di precludergli l’accesso ad un rito alternativo, per la cuirichiesta sia già decorso a quel momento il relativo termine di decadenza.2.

Il diritto italiano.Le norme del diritto nazionale rilevanti ai fini della decisione sono le seguenti.2.1.

Costituzione della Repubblica italiana:— art. 24: «(…) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado delprocedimento»;— art. 111: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolatodalla legge. (…)Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motividell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessariper preparare la sua difesa (…)».2.2.

Codice penale:— art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla provadell'imputato): «Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittalepecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattroanni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, (…) l'imputato, anche suproposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo conmessa alla prova. (…)»;— art. 168-ter (Effetti della sospensione del procedimento con messa allaprova): «(…) L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.»;— art. 323 (Abuso d’ufficio): «Salvo che il fatto non costituisca un più gravereato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimentodelle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condottaespressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali nonresiduino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza diun interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovveroarreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.(…)» [articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 9 agosto 2024, n. 114, adecorrere dal 25 agosto 2024];— art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio): «Il pubblicoufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveriinerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivelanotizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modola conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (…)»;— art. 353 (Turbata libertà degli incanti): «Chiunque, con violenza o minaccia,o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la garanei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubblicheamministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da seimesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro

1.032. (…)».2.3.

Codice di procedura penale:— art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova): «1.

Neicasi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su propostadel pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimentocon messa alla prova. (…)2.

La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che nonsiano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alladichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimooppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusionedell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis.

Se è stato notificatoil decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con leforme stabiliti dall'articolo 458, comma 1.

Nel procedimento per decreto, larichiesta è presentata con l'atto di opposizione. (…)4.

All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa conl'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibilel'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. (…)».— art. 464-quater (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia): «1.Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a normadell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite leparti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio,della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa.

Siapplica l'articolo

127. (…)3.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quandoil giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputaidoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterràdal commettere ulteriori reati. (…)9.

In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio,prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.»— art. 464-septies (Esito della messa alla prova): «1.

Decorso il periodo disospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara consentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e delrispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo.(…)».— art. 516 (Modifica della imputazione): «1.

Se nel corso dell'istruzionedibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che disponeil giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblicoministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione. (…)»;[la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presentearticolo nella parte in cui non prevede:– la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimentol'applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fattodiverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne unfatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azionepenale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto larichiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni (Corte cost.,sent. n. 265 del 30 giugno 1994);– la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione ai sensi degli artt.162 e 162-bis cod. pen., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento(Corte cost., sent. n. 530 del 29 dicembre 1995);– la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimentol’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., relativamente alfatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggettodella nuova contestazione (Corte cost., sent. n. 206 del 17 luglio 2017);– la facoltà dell’imputato, in seguito alla modifica dell’originaria imputazione,di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento conmessa alla prova (Corte cost., sent. n. 14 dell’11 febbraio 2020)];— art. 521 (Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza): «1.

Nellasentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quellaenunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risultimonocratica.2.

Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblicoministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto chedispone il giudizio (…)».3.

La giurisprudenza interna.Si riporta, di séguito, una rassegna delle principali decisioni adottate daigiudici nazionali di ultima istanza sul tema in discussione.3.1.

Le decisioni della Corte costituzionale.3.1.1.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la censurad’incostituzionalità dell’art. 521 cod. proc. pen., nella parte in cui non ne è previstal’applicazione anche nel caso in cui il fatto contestato non risulti diverso, ma debbasemplicemente essere diversamente qualificato.

La decisione, nello specifico, èstata determinata da ragioni sia processuali (il difetto di motivazione sullarilevanza della questione) che sostanziali (per avere il rimettente richiesto unapronuncia additiva non costituzionalmente obbligata), ma la Corte ha comunqueavuto modo di puntualizzare che la modifica del fatto e della qualificazionegiuridica sono situazioni processuali tra loro non omogenee, che coinvolgono scelterelative alla conformazione della disciplina processuale e che, in quanto tali,rientrano nella discrezionalità del legislatore (Corte cost., sent. n. 103 del 10febbraio 2010).3.1.2.

Con specifico riferimento, poi, ai riflessi di tale situazionesull’ammissione dell’imputato alla prova, sono state dichiarate infondate lequestioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nellaparte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione delprocedimento con messa alla prova, qualora, in esito al giudizio, il fatto di reatovenga diversamente qualificato dal giudice, su sollecitazione dell’imputato, così darientrare nel novero di quelli per i quali l'art. 168-bis, comma 1, cod. pen.,consente l’accesso a tale istituto.

Ha osservato la Corte, in proposito, che ledisposizioni di legge censurate, in realtà, si prestano ad essere interpretate inmodo da consentire al giudice – allorché, in esito al giudizio, rilevi che il proprioprecedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica delfatto contestato – di ammettere l’imputato alla prova, da lui a suo tempo richiestaentro i termini di legge, indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno,nel caso concreto, l’effetto deflattivo a cui mirano i procedimenti speciali (Cortecost., sent. n. 131 del 3 aprile 2019).3.1.3.

Più di recente, in fattispecie riguardante la procedura di oblazione (artt.162 e 162-bis cod. pen.), è stato affermato che, nel caso di diversa qualificazionegiuridica del fatto operata dal giudice in dibattimento, la preclusione all’accesso airiti alternativi, laddove l'imputato non abbia tempestivamente formulato la relativarichiesta, contestando la correttezza della originaria qualificazione, non èincompatibile con il diritto di difesa.

Le soluzioni adottate dalla giurisprudenzacostituzionale, in ordine al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche fattualidell'imputazione, non sono estensibili, infatti, alle modifiche giuridiche, in quantoil diritto a contestare la qualificazione giuridica, particolarmente in rapporto airiflessi sull'accessibilità alle soluzioni processuali alternative, si traduce anche inun onere, per evitare che l'imputato rimasto inerte “lucri” uno slittamento in avantidel relativo termine senza adeguata giustificazione (Corte cost., sent. n. 192 dell’8luglio 2020).In motivazione, la Corte costituzionale ha spiegato che una cosa è ilmutamento del dato storico su cui si basa l'accusa, legato alle risultanzeprobatorie: mutamento che l'imputato non sarebbe tenuto a prefigurarsi, peradeguare ad esso le proprie strategie in punto di scelta per un rito speciale; di qui,la necessità di abbandonare il precedente orientamento, basato sulla prevedibilitàdi variazioni dell'imputazione nel corso del dibattimento e sulla conseguenteaccettazione del relativo “rischio” da parte dell'imputato che non abbia richiestoper tempo quel rito.

Altra cosa, invece, è l’inquadramento del dato storico sottouno od altro titolo di reato, trattandosi di tema sul quale l'imputato potrebbeinterloquire subito, dolendosi, nell'esercizio del suo diritto di difesa, di unaqualificazione giuridica scorretta, particolarmente in rapporto ai riflessisull'accessibilità ad un rito alternativo.Il diritto di contestare la qualificazione giuridica prescelta dal pubblicoministero – ha proseguito la Corte – si traduce anche in un onere, «al fine discongiurare l'insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamentechiamato a predisporre a salvaguardia dello stesso ordo iudiciorum», per evitareche, a fronte della scorretta qualificazione, l'imputato possa regolare la propriaopzione per un rito alternativo in base agli esiti, a lui più o meno favorevoli,dell'istruttoria dibattimentale.E, a proprio conforto, i giudici costituzionali hanno espressamente richiamatola sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 giugno 2019, incausa C-646/17, Moro (sulla quale, più ampiamente, infra, § 6.3.), che, investitadal giudice italiano della relativa questione pregiudiziale, ha affermato che tantol’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE, quanto l'art. 48, par. 2, della Carta deidiritti fondamentali dell’Unione europea, non ostano ad una legislazione nazionaleche distingue le garanzie difensive conseguenti alla modifica dell'imputazione aseconda che essa riguardi gli elementi fattuali o quelli giuridici.

Né dalla direttivané dalla della Carta – ha quindi concluso la Corte costituzionale – può ricavarsil'obbligo per il legislatore nazionale di prevedere nella suddetta evenienza unarimessione in termini dell'imputato per accedere a riti alternativi a carattere"premiale"; né può desumersi, dalle garanzie assicurate a livello sovranazionale,la necessità di equiparare, a livello nazionale, i diritti riconosciuti all'imputato, inpunto di fruibilità dei riti alternativi, nel caso di modifiche dei fatti oggettodell'imputazione e di modifiche della loro qualificazione giuridica.3.2.

Le decisioni della Corte di cassazione.3.2.1.

In linea generale, costituisce principio ormai da tempo affermato edosservato dalla Corte di cassazione, in applicazione della regola di sistemaespressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza dell’11 dicembre2007, Drassich c.

Italia, quello per cui, in tema di correlazione tra sentenza edaccusa contestata, deve essere assicurata all'imputato la garanzia delcontraddittorio anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operatadal giudice d’ufficio, essendo ciò conforme al diritto all’informazione sull’accusastabilito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che investe non soltanto laformazione della prova, ma anche ogni questione che attiene alla valutazionegiuridica del fatto commesso.

Di qui, la necessità di una interpretazione in tal sensodell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008,Drassich, Rv. 241754).

Peraltro, è sufficiente che il contraddittorio sia assicuratonel corso del processo, cosicché, qualora la diversa qualificazione giuridica del fattosenza una preventiva interlocuzione con l'imputato avvenga ad opera del giudicedi appello, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dallapossibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione.(Sez. 2, n. 37413 del 15/05/2013, Drassich, Rv. 256652).3.2.2.

Con riferimento, poi, ai riti alternativi nel loro complesso, le Sezioniunite della Corte di cassazione hanno statuito che l'attribuzione al fatto contestato,all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblicoministero, di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciatanell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neancheper effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma,Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea,qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile perl'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivantedai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez.

U, n. 31617 del26/06/2015, Lucci, Rv. 264438).3.2.3.

Di rilievo si presentano ulteriori affermazioni di principio, benché resedalle Sezioni unite in materia di oblazione, per la quale è prevista una specificadisciplina, secondo cui, «in caso di modifica dell’originaria imputazione in altra perla quale sia ammissibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiederela medesima» (art. 141, comma 4-bis, disposizioni di attuazione del codice diprocedura penale).

Il riferimento è ai seguenti princìpi di diritto:— nel caso in cui è contestato un reato per il quale l’oblazione non èconsentita, l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamentequalificato in un reato che la ammetta, ha l'onere di sollecitare il giudice allariqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, conla conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruiredell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio, a norma dell’art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare alfatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio (Sez.U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925);— nel caso in cui l'imputato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, abbiapresentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevolequalificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essereammesso all'oblazione stessa, il giudice, se effettivamente procede a tale modifica,deve attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma 4-bis, cod. proc. pen., ancheall'esito dell'istruttoria dibattimentale; tale disposizione, invece, non si applica alcaso in cui la modifica dell'imputazione sia fatta direttamente dal giudice con lasentenza di condanna (Sez.

U, n. 7645 del 28/02/2006, Autolitano, Rv. 233029).3.2.4.

Riguardo ai riti alternativi nel loro complesso, inoltre, è stata ritenutainammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionaledell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione all'art. 111, Cost., nella parte in cui nonprevede la rimessione in termini dell'imputato per la richiesta di ammissione a ritialternativi, qualora il giudice, all'esito del processo, attribuisca una qualificazionegiuridica diversa al fatto contestato, immutato nella sua dimensione storica, inquanto tale riqualificazione non determina uno scenario processuale “nonprevedibile” per la difesa e non richiede interventi additivi rispetto al nucleo delleopzioni processuali da essa esercitabili (Sez. 2, n. 45068 del 14/10/2021, Zerenga,Rv. 282435; alle medesime conclusioni, con specifico riferimento al rito alternativodell’applicazione di pena su richiesta, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., erapervenuta già Sez. 5, n. 13597 del 12/03/2010, Roman, Rv. 246719).Espressamente richiamando la sopra citata sentenza n. 192 del 2020 dellaCorte costituzionale nonché la “sentenza Moro” della Corte di giustizia UE, dallaprima evocata, la Corte di cassazione ha osservato in motivazione che, mentre lemodificazioni del fatto storico, conseguenza delle scelte della pubblica accusa inragione della progressione nell'attività di acquisizione delle prove nel corso delgiudizio (rispetto alle quali non può addebitarsi all'imputato un difetto di previsionedei possibili esiti del processo), comportano la necessità di riconoscere all'imputatole condizioni per esercitare, rispetto al fatto come modificato, le prerogativedifensive riguardanti le scelte sul rito e sui relativi benefici, le modificazioni dellaqualificazione giuridica operate dal giudice (attività processuale che l'imputato benpuò prevedere sin dall'avvio del processo, trattandosi di operazione qualificatoriache è anche nella sua disponibilità) non delineano uno scenario processuale “nonprevedibile” per la difesa e, pertanto, non richiedono interventi additivi rispetto alnucleo delle modalità di esercizio del diritto di difesa relativo alle opzioniprocessuali.3.2.5.

Con specifico riguardo, poi, alla procedura di messa alla prova,costituisce principio costantemente affermato quello per cui il riconoscimento delladiversa qualificazione giuridica del fatto in dibattimento non legittima l'imputato aproporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesattacontestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale, giacché la messaalla prova ben può essere avanzata deducendosi l'erronea qualificazione giuridicadel fatto.

Qualora, invece, l’imputato abbia tempestivamente avanzato richiesta disospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è tenuto a verificarela correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa e, nel casoin cui, all'esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme allacontestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica,deve ammettere l'imputato alla messa alla prova, sempre che questi avessesollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente presentato la relativarichiesta nei termini previsti dalla legge (si vedano, tra altre: Sez. 6, n. 16669 del26/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284610; Sez. 6, n. 19673 del08/04/2021, Amico, Rv. 281162; Sez. 3, n. 8982 del 05/12/2019, dep. 2020,Bahir, Rv. 278402; Sez. 4, n. 36752 del 08/05/2018, Nenna, Rv. 273804).4.

Il diritto dell’Unione europea.Ritiene la Corte che le norme sovranazionali di possibile rilevanza ai fini delladecisione siano le seguenti.4.1.

Direttiva 2012/13/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 22maggio 2012 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (di séguito anche“direttiva”):— considerando 27: «Le persone accusate di aver commesso un reatodovrebbero ricevere tutte le informazioni sull’accusa necessarie per consentire lorodi preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento.»;— considerando 28: «Le informazioni fornite alle persone indagate o imputaterelative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebberoessere fornite in modo tempestivo (…).

Una descrizione dei fatti (…) e la possibilequalificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite consufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui èfornita tale descrizione, al fine di salvaguardare l’equità del procedimento e diconsentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.»;— considerando 29: «Qualora, nel corso del procedimento penale, i particolariconcernenti l’accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanzialesulla posizione delle persone indagate o imputate, ciò dovrebbe esser lorocomunicato ove necessario per salvaguardare l’equità del procedimento e a tempodebito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.»;– considerando 40: «La presente direttiva stabilisce norme minime. [OSCURATO:PERSONA] possono ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine diassicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamentecontemplate dalla presente direttiva.

Il livello di tutela non dovrebbe mai essereinferiore alle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla giurisprudenza dellaCorte europea dei diritti dell’uomo.»;— art. 6 (Diritto all’informazione sull’accusa): «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicuranoche alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che lestesse sono sospettate o accusate di aver commesso.

Tali informazioni sono fornitetempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità delprocedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. (…)3. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il meritodell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano forniteinformazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridicadel reato (…).4. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le persone indagate o imputate, sianotempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite anorma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità delprocedimento.»4.2.

Trattato sull’Unione europea (di séguito anche “T.U.E.”):— articolo 6: «1.

L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nellaCarta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il12 dicembre 2007 a Strasburgo (…).

I diritti, le libertà e i principi della Carta sonointerpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta (…).3.

I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalletradizioni costituzionali comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri, fanno parte del dirittodell'Unione in quanto principi generali.»4.3.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dellelibertà fondamentali (di séguito anche “CEDU”):— articolo 6, par. 3: «Ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel piùbreve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato,della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; b) disporre del tempoe delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa (…)».4.4.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000(di séguito anche “CDFUE”):― articolo 48 (Presunzione d’innocenza e diritti della difesa): «(…)

2. Ilrispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.»;― articolo 52 (Portata dei diritti garantiti): «1.

Eventuali limitazioniall’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono esserepreviste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà.

Nelrispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni sololaddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interessegenerale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertàaltrui. (…)3.

Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantitidalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertàfondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferitidalla suddetta convenzione.

La presente disposizione non preclude che il dirittodell’Unione conceda una protezione più estesa. (…)»;― articolo 53 (Livello di protezione): «Nessuna disposizione della presenteCarta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal dirittodell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle qualil’Unione o tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono parti, in particolare dalla Convenzioneeuropea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, edalle costituzioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri.»5.

La giurisprudenza della Corte EDU.Sullo specifico tema della possibilità di rimessione in termini per la richiestadi riti alternativi, nel caso di riqualificazione del fatto oggetto d’addebito in unafattispecie incriminatrice diversa da quella indicata nell’imputazione, non constanoa questa Corte pronunce della Corte EDU.Tuttavia, in relazione al generale diritto dell’interessato all’informazionesull’accusa, la Corte di Strasburgo si è pronunciata ripetutamente, definendone laportata con affermazioni di principio ormai consolidate, che possono esseresintetizzate nei termini che seguono.L'articolo 6, par. 3, lett. a), della Convenzione riconosce all'accusato il dirittodi essere informato non soltanto dei motivi dell'accusa, ossia dei fatti materiali chesono posti a suo carico e sui quali si basa l'accusa, ma anche, in manieradettagliata, della qualificazione giuridica data a quei fatti.La portata di questa disposizione dev’essere valutata alla luce del più generalediritto ad un processo equo, garantito dall'articolo 6, par. 1, della Convenzione: inmateria penale, infatti, l’informazione precisa e completa di quanto viene ascrittoall’accusato, compresa la qualificazione giuridica che l'autorità giudiziaria potrebberitenere a suo carico, è una condizione essenziale dell'equità della procedura.L'articolo 6 par. 3, lett. a), non impone alcun requisito formale specialeriguardo al modo in cui l'imputato deve essere informato della natura e della causadell'accusa a suo carico.Tali informazioni, tuttavia, devono essere fornite prima del processo nell'attodi accusa o, almeno, durante il processo tramite altri mezzi, come l'estensioneformale od implicita delle accuse.

In assenza di una reale possibilità di esercitareil suo diritto di difesa su quei profili in modo pratico, efficace ed in tempi opportuni,anche in una fase successiva del procedimento, l’accusato risulta ostacolatonell'esercizio effettivo del suo diritto di difesa.Non è sufficiente, infatti, il semplice riferimento alla possibilità astratta cheun tribunale possa giungere a una conclusione diversa rispetto all'accusa riguardoalla qualificazione di un reato (per i princìpi qui richiamati, si vedano, tra altre:Pélissier e Sassi c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Camera, n. 25444/94, § 51; Sadak e altri c.Turchia, nn. 29900/96, 29901/96, 29902/96 e 29903/96, § 49; Dallos c.

Ungheria,1° marzo 2001, § 47; I.H. c.

Austria, 20 aprile 2006, §§ 30-34, 38; Drassich c.Italia, 11 dicembre 2007, n. 25575/04, § 32; Previti c.

Italia, 8 dicembre 2009, n.45291/06, § 203; [OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Italia, 4 marzo 2014, nn. 18640/10,18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, § 167; Mandelli c.

Italia, 20 ottobre2015, §§ 42-43).6.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.6.1.

Sul diritto all’informazione in generale, parrebbe costituire un principioacquisito quello per cui, in una situazione in cui il procedimento penale nel suoinsieme non sia ancora concluso, l’esercizio dei diritti procedurali sanciti all’art. 6,par. 3, della direttiva 2012/13/UE può essere garantito, purché il giudice,nell’ambito della fase giudiziale, possa eliminare egli stesso le irregolarità cheinficiano l’atto di imputazione, oppure il pubblico ministero, al quale venganorestituiti gli atti, abbia la possibilità di procedere in tal senso, garantendo il rispettodei diritti della difesa.Altrettanto sembra potersi ritenere per l’affermazione secondo cui,indipendentemente dal momento in cui le informazioni previste dal medesimo art.6, par. 3, siano fornite, all’imputato ed al suo difensore dev’essere concesso,segnatamente, nel rispetto del principio del contraddittorio e di parità delle armi,un lasso di tempo sufficiente per prendere conoscenza di tali informazioni, ed essidevono essere posti in grado di predisporre efficacemente la difesa, presentare leloro eventuali osservazioni e, se del caso, formulare qualsiasi richiesta, inparticolare istruttoria, che avrebbero diritto di presentare ai sensi del dirittonazionale (così CGUE, Decima sezione, 21 ottobre 2021, ZX, in causa C-282/20,§§ 37, 38; v. pure 12 febbraio 2020, Kolev e a., in causa C-704/18; 14 gennaio2021, UC–TD, in causa C-769/19, § 50).6.2.

Quanto alle ricadute sul diritto di difesa per effetto del mutamento dellaqualificazione giuridica del fatto di reato, di peculiare ed obiettivo rilievo sipresenta la sentenza della Quarta Sezione, 9 novembre 2023, BK c.

Bulgaria, incausa C-157/22, con cui si è affermato che l’art. 6, par. 4, della direttiva2012/13/UE osta ad una giurisprudenza nazionale che consenta ad un giudice chesi pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazionegiuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblicoministero, senza informare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazioneprospettata, in un momento ed in condizioni che gli consentano di predisporreefficacemente la propria difesa, e senza offrirgli, pertanto, la possibilità diesercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a talenuova qualificazione, non assumendo alcuna rilevanza – ha precisato la Corte digiustizia – la circostanza che la nuova qualificazione non comporti l’applicazione diuna pena più severa rispetto a quella del reato ipotizzato in origine.Questi, alcuni dei passaggi più significativi della motivazione:— qualsiasi modifica della qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudiceche si pronuncia nel merito di un procedimento penale può avere un’incidenzadeterminante sull’esercizio dei diritti della difesa nonché sull’equità delprocedimento, ai sensi dell’articolo 6, par. 4, della direttiva (§ 41);— anche nell’ipotesi in cui il nuovo reato prospettato non contenga nuovielementi costitutivi rispetto al reato precedentemente contestato, cosicchél’imputato ha avuto la possibilità, nel corso del procedimento, di presentare i propriargomenti su tutti gli elementi costitutivi di tale nuovo reato, la riqualificazionedella condotta da parte del giudice penale che statuisce nel merito resta non dimeno idonea a influire in modo non trascurabile sull’esercizio dei diritti della difesa(§ 45);— è del tutto priva di rilievo la circostanza che la nuova qualificazione nonpossa comportare l’applicazione di una pena più severa (§ 46);— l’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel sensoche osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncianel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica deifatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senzainformare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione prospettata in unmomento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propriadifesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i dirittidella difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione(§ 60);— l’articolo 47, secondo comma, della Carta deve essere interpretato nelsenso che non osta a una normativa nazionale che consente a un giudice che sipronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa osu proposta dell’imputato, una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversada quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, purché tale giudice abbiatempestivamente informato l’imputato della nuova qualificazione prospettata, inun momento e in condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacementela propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare idiritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuovaqualificazione così adottata (§ 61).6.3.

Ma la Corte di giustizia – come si è già accennato (retro, § 3.1.3.) – si èpronunciata pure sullo specifico tema della compatibilità con il diritto dell’Unionedi una normativa nazionale che non consenta, per l’avvenuto superamento deltermine da essa stabilito, l’accesso dell’imputato ai riti alternativi, divenutopossibile soltanto a seguito della riqualificazione giuridica del fatto di reatoaddebitatogli, compiuta d’ufficio dal giudice in sentenza.Rispondendo alla questione pregiudiziale formulatale da un tribunale italianoin un caso di applicazione di pena su richiesta, divenuta possibile per effetto dellariqualificazione del fatto a séguito dell’istruttoria dibattimentale compiuta, la Corteha statuito che l’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE e l’art. 48, CDFUE, nonostano ad una normativa nazionale in forza della quale l’imputato può domandare,nel corso del dibattimento, l’applicazione di una pena su richiesta nel caso di unamodifica dei fatti su cui si basa l’imputazione, ma non nel caso di una modificadella qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell’imputazione (Prima Sezione,sentenza 13 giugno 2019, Moro, in causa C-646/17).In motivazione, è stato specificato che i diritti della difesa previsti dall’art. 48,par. 2, CDFUE, nell’ambito del diritto all’informazione dell’imputato, nonimpongono che quest’ultimo possa domandare l’applicazione della pena surichiesta, dopo l’apertura del dibattimento, in caso di modifica dei fatti su cui sibasa l’imputazione o di modifica della qualificazione giuridica degli stessi (§ 72).In particolare, poi, la semplice circostanza che il diritto nazionale non conceda glistessi diritti all’imputato, per quanto riguarda la possibilità di domandarel’applicazione di una pena su richiesta, a seconda che la modifica riguardi i fatti sucui si basa l’imputazione oppure la loro qualificazione giuridica, non può costituire,di per sé, una violazione dei diritti della difesa, ai sensi dell’articolo 48, par. 2, dellaCarta, sotto il profilo del diritto degli indagati o degli imputati di essere informatidell’accusa elevata a loro carico (§ 73).7.

La questione pregiudiziale: rilevanza, necessità, ragioni.7.1.

Sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale delineato neiparagrafi precedenti, lo scrutinio di compatibilità del diritto italiano con quellodell’Unione è rilevante ai fini della decisione di questa Corte sul ricorso propostole.Secondo l’ordinamento interno, infatti, così come interpretato dai giudicinazionali, l’imputata non può essere ammessa alla prova, non avendo avanzato larelativa richiesta nel termine di decadenza previsto dall’art. 464-bis, comma 2,cod. proc. pen., previa riqualificazione del fatto contestatole in una diversafattispecie incriminatrice che le avrebbe consentito di accedere a tale procedura(risulta, infatti, che la richiesta di messa alla prova, o comunque di «depositareprocura speciale per la messa alla prova con allegato programma», sia stataavanzata dal difensore dell’imputata solo all’udienza del processo d’appello: pag.15, sentenza Corte di appello di Milano).Qualora, invece, tale regolamento normativo fosse ritenuto in contrasto con ildiritto dell’Unione, ed in particolare con l’art. 6 della direttiva e l’art. 48, par. 2,CDFUE, ella potrebbe accedere ad un procedimento suscettibile di concludersi conl’estinzione del reato e, dunque, con il suo proscioglimento.7.2.

La richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte della Corte di giustizia,inoltre, è necessaria.Vero è che, laddove non possa procedere ad un’interpretazione conforme,ogni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell’ambito delle propriecompetenze, ha, in quanto organo di uno Stato membro, l’obbligo di disapplicarequalsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unioneche abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito: e, che l’art. 6 delladirettiva abbia un tale effetto diretto, non è discusso (CGUE, Decima sezione, 21ottobre 2021, ZX, in causa C-282/20, cit., § 41; 14 maggio 2020,[OSCURATO:PERSONA], in causa C-615/18, § 72; 24 giugno 2019,Popławski, in causa C-573/17, § 61 e giurisprudenza ivi citata).Teoricamente, inoltre, sarebbe pure possibile per questa Corte rivolgersi allaCorte costituzionale italiana.

Come da quest’ultima ribadito di recente (sentenzan. 71 del 24 febbraio 2026), la progressiva estensione dell'àmbito di applicazionedel diritto dell'Unione, che inevitabilmente interseca una parte consistente dellamateria costituzionale, ha comportato che il sistema giuridico dell'Unione europeae quello degli [OSCURATO:PERSONA] membri siano divenuti sempre più integrati e interdipendenti.Così che, a partire dalla sentenza n. 269 del 2017, la Corte costituzionale hariconosciuto la propria competenza a conoscere anche dei contrasti tra la normainterna e la CDFUE, in ragione del contenuto d’impronta tipicamente costituzionaledi quest’ultima e dell’ampia intersecazione dei princìpi e dei diritti da essa enunciaticon quelli garantiti dalla Costituzione italiana, con la conseguenza che può benaccadere che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, legaranzie presidiate sia dall’una che dall’altra di quelle Carte fondamentali.L'attuale assetto delle relazioni tra i sistemi – si legge ancora in tale sentenza– è improntato, pertanto, ad un concorso di rimedi, destinato ad assicurare lapiena effettività del diritto dell'Unione e ad escludere, per definizione, ognipreclusione.

Tuttavia, sarà sempre il giudice, in ragione delle caratteristicheoggettive della fattispecie scrutinata, a scegliere il rimedio più appropriato,comunque con l'obiettivo condiviso di assicurare il buon funzionamento dei sistemieurounionale e nazionale, integrati ed interdipendenti.Ebbene, proprio in applicazione di tali princìpi, la scelta di adire la Corte digiustizia con una questione pregiudiziale – ad avviso di questa Corte – si presentaobbligata, giacché quello che non risulta univoco è il parametro normativo europeodi raffronto: che, dunque, spetta esclusivamente ai giudici di Lussemburgo rendereesplicito.7.3.

Non è chiaro, infatti, a questa Corte, se il diritto di difesa dell’accusato,garantito dall’art. 48, CDFUE, ed al quale è funzionale il diritto all’informazionedettagliata sull’accusa, comprensiva della qualificazione giuridica del reato, anorma dell’art. 6 della direttiva 2012/13/UE e dell’art. 6, par. 3, lett. a), CEDU,recepito dagli artt. 52 e 53, CDFUE, debba intendersi esteso anche alla possibilità,in caso di modifica operata in sentenza della qualificazione giuridica del fatto a luiascritto, di essere rimesso in termini per accedere ad un rito alternativo, anche aprescindere da una sollecitazione in tal senso da lui tempestivamente rivolta algiudice ed indipendentemente dalla prevedibilità o meno di tale modifica.7.3.1.

Stando a quanto si legge nella sentenza “BK c.

Bulgaria” (retro, § 6.2),la risposta a tale quesito dovrebbe essere affermativa, avendo la Corte di giustiziastabilito in termini netti: che qualsiasi modifica della qualificazione giuridica deifatti da parte del giudice penale di merito può avere un’incidenza determinante suldiritto di difesa e, di conseguenza, sull’equità del procedimento; che tanto valeanche quando il fatto materiale sia rimasto identico e l’imputato abbia avuto mododi difendersi in relazione ad esso; che, a prescindere dalla ricadute sulla misuradella pena, non è consentito a quel giudice di adottare una qualificazione giuridicadei fatti contestati diversa da quella inizialmente prospettata dal pubblicoministero, senza informarne tempestivamente l’imputato in un momento e incondizioni che gli consentano di predisporre effettivamente ed efficacemente lapropria difesa in relazione a tale nuova ipotesi di reato.Peraltro, in tale decisione, la Corte di giustizia non opera alcuna distinzione inragione del fatto che la riqualificazione del fatto sia stata o meno sollecitata algiudice dall’imputato o da suo difensore oppure che essa fosse o meno prevedibileper costoro.Secondo una tale lettura, dunque, l’ordinamento italiano parrebbe porsi incontrasto con il diritto dell’Unione.Non v’è dubbio, infatti, che la messa alla prova debba essere inquadrata nelnovero dei riti alternativi, quelli, cioè, che garantiscono all’imputato untrattamento di favore, sul piano processuale e/o sanzionatorio, rispetto al processoordinario: in tal senso depone univocamente la collocazione sistematica dellerelative disposizioni nel codice di procedura penale (artt. da 464-bis a 464-novies),all’interno, cioè, del libro VI, che disciplina in via esclusiva i “procedimentispeciali”; ma tanto è stato pure affermato a chiare lettere, ed in più occasioni,dalla Corte costituzionale (per tutte, sentenza n. 14 del 16 gennaio 2020, conrichiami di precedenti conformi, in cui la sospensione del procedimento con messaalla prova viene definita come «istituto che ha effetti sostanziali, perché dà luogoall'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale,in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio»).Né, allo stesso modo, possono residuare dubbi sul fatto che «la scelta dei ritialternativi, da parte dell'imputato, rappresenta una modalità, tra le più qualificanti,di esercizio del diritto di difesa» [così, Corte cost., sentenza n. 192 del 2020, cit.,la quale ha pure aggiunto che «tale scelta è (…) necessariamente condizionatadalla concreta configurazione assunta dal tema d'accusa, che segna il metro diriferimento della valutazione circa la praticabilità e la convenienza dell'opzione peril rito speciale», con la conseguenza che, «ogni qual volta, per effetto di nuovecontestazioni, il tema d'accusa muta, deve essere restituita all'imputato la facoltàdi effettuare o rivedere le proprie determinazioni in proposito»: ma – come s’èdetto (retro, § 3.1.3.) – ha poi delimitato la rilevanza di tali assunti all’ipotesi delmutamento del fatto contestato e non anche semplicemente della suaqualificazione normativa].7.3.2.

La “sentenza B.K. c.

Bulgaria”, però, riguarda i riflessi del mutamentodella qualificazione giuridica del fatto sul diritto di difesa generalmente inteso enon contiene alcun cenno espresso, neppure nella sua motivazione, al rapporto trariqualificazione “a sorpresa” del fatto di reato in sentenza e possibilità o meno perl’imputato, in ragione di tale mutamento dell’accusa, di accedere ad un ritoalternativo a lui in precedenza precluso sulla base dell’imputazioneoriginariamente elevatagli.Questione, quest’ultima, che invece è stata affrontata ex professo dalla“sentenza Moro c.

Italia” e da essa risolta in termini negativi nonché – ad avvisodi questa Corte – dissonanti rispetto a quanto successivamente affermato dalla“sentenza B.K.”: la quale effettivamente si è pronunciata su un tema più ampio,nel quale, però, ricade anche l’aspetto specifico esaminato dalla “sentenza Moro”,per il semplice fatto che – com’è indiscusso – la scelta del rito, con i suoi costi edi suoi benefici, costituisce uno dei momenti più qualificanti del diritto di difesadell’imputato.E, poiché la “sentenza B.K.” è intervenuta successivamente, si rende alloraindispensabile interrogare i giudici dell’Unione sulla possibile estensione deiprincìpi in essa affermati anche alla più limitata questione precedentementetrattata con la “sentenza Moro” e, in caso affermativo, con quali effetti.7.4.

Per le ragioni sin qui esposte, dev’essere formulata alla Corte di giustiziadell’Unione europea, la seguente questione pregiudiziale: “se l’articolo 6,paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio,del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, nonchél’articolo 48, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea, devono essere interpretati nel senso che ostino all’applicazione di unadisciplina normativa nazionale che consente al giudice penale che si pronuncia nelmerito di dare al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa da quellaenunciata nell'imputazione, senza darne all’imputato preventiva informazione intempo utile per predisporre in concreto un’efficace difesa, anche qualora talediversa qualificazione fosse prevedibile per l'imputato, così da precludergli, inparticolare, l’accesso ad un rito alternativo, divenuto possibile soltanto inconseguenza della nuova qualificazione del fatto, ma che non può più esserechiesto dall’imputato, perché il relativo termine di decadenza, in quella fase delprocesso, è già decorso”.8.

In attesa della definizione della questione pregiudiziale, essendoquest’ultima essenziale ai fini della decisione, la presente procedura giudiziariarimane sospesa.

P.Q.MVisto l'art. 267 TFUE, sospende il procedimento e dispone la trasmissione dicopia della presente ordinanza e degli atti alla Corte di giustizia dell'Unioneeuropea.Così deciso in Roma, l’8 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMartino [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di Milano;letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è stata rinviata a giudizio, per rispondere – in concorso conNico Mitro, giudicato in separato giudizio – del delitto di turbata libertà degliincanti, previsto e punito dall’art. 353 del codice penale italiano (d’ora in avantianche “cod. pen.”), per avere turbato, con promesse e collusioni, l’esito di unconcorso per assunzione di personale a tempo determinato presso l’universitàstatale di Milano. In particolare, Mitro, presidente della relativa commissioneesaminatrice, su sollecitazione della [OSCURATO:PERSONA], le avrebbe fatto conoscere in anticipole domande che le sarebbero state formulate in sede d’esame, così come, in effetti,sarebbe poi avvenuto.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, giudice di primogrado, ha giudicato l’imputata colpevole della condotta contestatale, ma haritenuto che quest’ultima non integrasse il delitto di turbata libertà degli incanti,bensì quello di rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326 cod. pen.), cosìriqualificando il fatto in sentenza.3. Avverso quella decisione, l’imputata ha proposto appello, censurando ilgiudizio di colpevolezza, il mancato riconoscimento della non punibilità perparticolare tenuità del fatto, l’eccessività della pena inflittale, nonché laimprevedibilità della diversa qualificazione giuridica della condotta, con ilconseguente pregiudizio per il proprio diritto di difesa: per il reato di cui all’art.326 cod. pen., infatti, ella avrebbe potuto chiedere la sospensione del processocon messa alla prova, ciò che, invece, non le era consentito per il delitto di cuiall’art. 353 dello stesso codice, originariamente contestatole, e che, per altroverso, non le era più possibile, essendo ormai decorso il termine previsto dallalegge a pena di decadenza per la formulazione della relativa istanza.La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, osservando –con specifico riferimento al tema della riqualificazione del fatto e delle ricadute suldiritto di difesa – che la descrizione del fatto presente nel capo d’imputazioneconteneva tutti gli elementi della diversa fattispecie incriminatrice ritenuta; che larelativa questione aveva formato oggetto di ampia discussione tra le parti nelgiudizio di primo grado; che la doglianza era intempestiva, non avendo la difesadell’imputata specificamente chiesto di essere rimessa in termini per avanzare larichiesta di messa alla prova, ma essendosi solo riservata di formulare dettarichiesta.4. L’imputata, con atto del proprio difensore, ha quindi impugnato la sentenzad’appello con ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e/o vizi dellamotivazione in punto di riqualificazione giuridica del fatto, di configurabilità di unconcorso della ricorrente nel reato, di diniego della non punibilità per particolaretenuità del fatto, nonché, da ultimo, in ordine alla negata sospensione del processocon messa alla prova.Replicando a quanto osservato dai giudici d’appello, il ricorso ha rilevato, perun verso, che le parti si erano effettivamente confrontate in dibattimentosull’eventuale diversa qualificazione del fatto, ma esclusivamente come delitto diabuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.), e la difesa aveva ritenuto di non avanzarerichiesta di messa alla prova, in quanto era già stato allora approvato il disegno dilegge di abrogazione di tale fattispecie incriminatrice; per l’altro, che essa non siera limitata ad una riserva, ma aveva formulato la richiesta, riservandosi soltanto,come la procedura consente, di produrre il programma concordato con l’ufficio diesecuzione penale esterna.Inoltre, criticando la giurisprudenza citata a proprio sostegno dalla Corte diappello, la ricorrente ha dedotto che gli artt. 3 e 111 della Costituzione italiana el’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo impongono al giudice diprospettare alle parti processuali la possibilità di una riqualificazione giuridica delfatto, sollecitando il contraddittorio sul punto e mettendo così l’imputato incondizione di attivare il procedimento di messa alla prova.Diversamente, la difesa ha chiesto di sollevare questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 464-bis, comma 1, e 521, comma 1, del codice diprocedura penale italiano (d’ora in poi anche “cod. proc. pen.”), in relazione agliartt. 3, 111 e 117 della Costituzione italiana (d’ora in poi anche “Cost.”), nellaparte in cui non prevedono tale contraddittorio e la conseguente rimessione intermini per formulare la richiesta di sospensione con messa alla prova, laddoveconsentita soltanto per effetto della sopravvenuta riqualificazione giuridica delfatto operata dal giudice in sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Premessa.Ritiene la Corte di cassazione che la decisione sul ricorso imponga larisoluzione, da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, di una questionepregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, nonché dell’art. 48,secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.Si rende necessario conoscere, cioè, se tali disposizioni siano o menod’ostacolo all’applicazione di una normativa nazionale che consenta al giudicepenale di merito di dare al fatto oggetto di addebito una qualificazione giuridicadiversa da quella enunciata nell'imputazione, senza darne informazioneall’imputato in tempo utile per predisporre in concreto un’efficace difesa, anchequando tale diversa qualificazione fosse prevedibile per l'imputato medesimo, conl’effetto, in particolare, di precludergli l’accesso ad un rito alternativo, per la cuirichiesta sia già decorso a quel momento il relativo termine di decadenza.2. Il diritto italiano.Le norme del diritto nazionale rilevanti ai fini della decisione sono le seguenti.2.1. Costituzione della Repubblica italiana:— art. 24: «(…) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado delprocedimento»;— art. 111: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolatodalla legge. (…)Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motividell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessariper preparare la sua difesa (…)».2.2. Codice penale:— art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla provadell'imputato): «Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittalepecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattroanni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, (…) l'imputato, anche suproposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo conmessa alla prova. (…)»;— art. 168-ter (Effetti della sospensione del procedimento con messa allaprova): «(…) L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.»;— art. 323 (Abuso d’ufficio): «Salvo che il fatto non costituisca un più gravereato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimentodelle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condottaespressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali nonresiduino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza diun interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovveroarreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.(…)» [articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 9 agosto 2024, n. 114, adecorrere dal 25 agosto 2024];— art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio): «Il pubblicoufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveriinerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivelanotizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modola conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (…)»;— art. 353 (Turbata libertà degli incanti): «Chiunque, con violenza o minaccia,o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la garanei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubblicheamministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da seimesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. (…)».2.3. Codice di procedura penale:— art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova): «1. Neicasi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su propostadel pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimentocon messa alla prova. (…)2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che nonsiano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alladichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimooppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusionedell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis. Se è stato notificatoil decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con leforme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, larichiesta è presentata con l'atto di opposizione. (…)4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa conl'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibilel'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. (…)».— art. 464-quater (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia): «1.Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a normadell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite leparti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio,della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Siapplica l'articolo 127. (…)3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quandoil giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputaidoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterràdal commettere ulteriori reati. (…)9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio,prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.»— art. 464-septies (Esito della messa alla prova): «1. Decorso il periodo disospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara consentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e delrispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo.(…)».— art. 516 (Modifica della imputazione): «1. Se nel corso dell'istruzionedibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che disponeil giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblicoministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione. (…)»;[la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presentearticolo nella parte in cui non prevede:– la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimentol'applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fattodiverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne unfatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azionepenale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto larichiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni (Corte cost.,sent. n. 265 del 30 giugno 1994);– la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione ai sensi degli artt.162 e 162-bis cod. pen., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento(Corte cost., sent. n. 530 del 29 dicembre 1995);– la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimentol’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., relativamente alfatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggettodella nuova contestazione (Corte cost., sent. n. 206 del 17 luglio 2017);– la facoltà dell’imputato, in seguito alla modifica dell’originaria imputazione,di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento conmessa alla prova (Corte cost., sent. n. 14 dell’11 febbraio 2020)];— art. 521 (Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza): «1. Nellasentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quellaenunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risultimonocratica.2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblicoministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto chedispone il giudizio (…)».3. La giurisprudenza interna.Si riporta, di séguito, una rassegna delle principali decisioni adottate daigiudici nazionali di ultima istanza sul tema in discussione.3.1. Le decisioni della Corte costituzionale.3.1.1. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la censurad’incostituzionalità dell’art. 521 cod. proc. pen., nella parte in cui non ne è previstal’applicazione anche nel caso in cui il fatto contestato non risulti diverso, ma debbasemplicemente essere diversamente qualificato. La decisione, nello specifico, èstata determinata da ragioni sia processuali (il difetto di motivazione sullarilevanza della questione) che sostanziali (per avere il rimettente richiesto unapronuncia additiva non costituzionalmente obbligata), ma la Corte ha comunqueavuto modo di puntualizzare che la modifica del fatto e della qualificazionegiuridica sono situazioni processuali tra loro non omogenee, che coinvolgono scelterelative alla conformazione della disciplina processuale e che, in quanto tali,rientrano nella discrezionalità del legislatore (Corte cost., sent. n. 103 del 10febbraio 2010).3.1.2. Con specifico riferimento, poi, ai riflessi di tale situazionesull’ammissione dell’imputato alla prova, sono state dichiarate infondate lequestioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nellaparte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione delprocedimento con messa alla prova, qualora, in esito al giudizio, il fatto di reatovenga diversamente qualificato dal giudice, su sollecitazione dell’imputato, così darientrare nel novero di quelli per i quali l'art. 168-bis, comma 1, cod. pen.,consente l’accesso a tale istituto. Ha osservato la Corte, in proposito, che ledisposizioni di legge censurate, in realtà, si prestano ad essere interpretate inmodo da consentire al giudice – allorché, in esito al giudizio, rilevi che il proprioprecedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica delfatto contestato – di ammettere l’imputato alla prova, da lui a suo tempo richiestaentro i termini di legge, indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno,nel caso concreto, l’effetto deflattivo a cui mirano i procedimenti speciali (Cortecost., sent. n. 131 del 3 aprile 2019).3.1.3. Più di recente, in fattispecie riguardante la procedura di oblazione (artt.162 e 162-bis cod. pen.), è stato affermato che, nel caso di diversa qualificazionegiuridica del fatto operata dal giudice in dibattimento, la preclusione all’accesso airiti alternativi, laddove l'imputato non abbia tempestivamente formulato la relativarichiesta, contestando la correttezza della originaria qualificazione, non èincompatibile con il diritto di difesa. Le soluzioni adottate dalla giurisprudenzacostituzionale, in ordine al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche fattualidell'imputazione, non sono estensibili, infatti, alle modifiche giuridiche, in quantoil diritto a contestare la qualificazione giuridica, particolarmente in rapporto airiflessi sull'accessibilità alle soluzioni processuali alternative, si traduce anche inun onere, per evitare che l'imputato rimasto inerte “lucri” uno slittamento in avantidel relativo termine senza adeguata giustificazione (Corte cost., sent. n. 192 dell’8luglio 2020).In motivazione, la Corte costituzionale ha spiegato che una cosa è ilmutamento del dato storico su cui si basa l'accusa, legato alle risultanzeprobatorie: mutamento che l'imputato non sarebbe tenuto a prefigurarsi, peradeguare ad esso le proprie strategie in punto di scelta per un rito speciale; di qui,la necessità di abbandonare il precedente orientamento, basato sulla prevedibilitàdi variazioni dell'imputazione nel corso del dibattimento e sulla conseguenteaccettazione del relativo “rischio” da parte dell'imputato che non abbia richiestoper tempo quel rito. Altra cosa, invece, è l’inquadramento del dato storico sottouno od altro titolo di reato, trattandosi di tema sul quale l'imputato potrebbeinterloquire subito, dolendosi, nell'esercizio del suo diritto di difesa, di unaqualificazione giuridica scorretta, particolarmente in rapporto ai riflessisull'accessibilità ad un rito alternativo.Il diritto di contestare la qualificazione giuridica prescelta dal pubblicoministero – ha proseguito la Corte – si traduce anche in un onere, «al fine discongiurare l'insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamentechiamato a predisporre a salvaguardia dello stesso ordo iudiciorum», per evitareche, a fronte della scorretta qualificazione, l'imputato possa regolare la propriaopzione per un rito alternativo in base agli esiti, a lui più o meno favorevoli,dell'istruttoria dibattimentale.E, a proprio conforto, i giudici costituzionali hanno espressamente richiamatola sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 giugno 2019, incausa C-646/17, Moro (sulla quale, più ampiamente, infra, § 6.3.), che, investitadal giudice italiano della relativa questione pregiudiziale, ha affermato che tantol’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE, quanto l'art. 48, par. 2, della Carta deidiritti fondamentali dell’Unione europea, non ostano ad una legislazione nazionaleche distingue le garanzie difensive conseguenti alla modifica dell'imputazione aseconda che essa riguardi gli elementi fattuali o quelli giuridici. Né dalla direttivané dalla della Carta – ha quindi concluso la Corte costituzionale – può ricavarsil'obbligo per il legislatore nazionale di prevedere nella suddetta evenienza unarimessione in termini dell'imputato per accedere a riti alternativi a carattere"premiale"; né può desumersi, dalle garanzie assicurate a livello sovranazionale,la necessità di equiparare, a livello nazionale, i diritti riconosciuti all'imputato, inpunto di fruibilità dei riti alternativi, nel caso di modifiche dei fatti oggettodell'imputazione e di modifiche della loro qualificazione giuridica.3.2. Le decisioni della Corte di cassazione.3.2.1. In linea generale, costituisce principio ormai da tempo affermato edosservato dalla Corte di cassazione, in applicazione della regola di sistemaespressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza dell’11 dicembre2007, Drassich c. Italia, quello per cui, in tema di correlazione tra sentenza edaccusa contestata, deve essere assicurata all'imputato la garanzia delcontraddittorio anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operatadal giudice d’ufficio, essendo ciò conforme al diritto all’informazione sull’accusastabilito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che investe non soltanto laformazione della prova, ma anche ogni questione che attiene alla valutazionegiuridica del fatto commesso. Di qui, la necessità di una interpretazione in tal sensodell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008,Drassich, Rv. 241754). Peraltro, è sufficiente che il contraddittorio sia assicuratonel corso del processo, cosicché, qualora la diversa qualificazione giuridica del fattosenza una preventiva interlocuzione con l'imputato avvenga ad opera del giudicedi appello, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dallapossibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione.(Sez. 2, n. 37413 del 15/05/2013, Drassich, Rv. 256652).3.2.2. Con riferimento, poi, ai riti alternativi nel loro complesso, le Sezioniunite della Corte di cassazione hanno statuito che l'attribuzione al fatto contestato,all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblicoministero, di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciatanell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neancheper effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma,Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea,qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile perl'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivantedai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del26/06/2015, Lucci, Rv. 264438).3.2.3. Di rilievo si presentano ulteriori affermazioni di principio, benché resedalle Sezioni unite in materia di oblazione, per la quale è prevista una specificadisciplina, secondo cui, «in caso di modifica dell’originaria imputazione in altra perla quale sia ammissibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiederela medesima» (art. 141, comma 4-bis, disposizioni di attuazione del codice diprocedura penale). Il riferimento è ai seguenti princìpi di diritto:— nel caso in cui è contestato un reato per il quale l’oblazione non èconsentita, l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamentequalificato in un reato che la ammetta, ha l'onere di sollecitare il giudice allariqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, conla conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruiredell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio, a norma dell’art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare alfatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio (Sez.U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925);— nel caso in cui l'imputato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, abbiapresentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevolequalificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essereammesso all'oblazione stessa, il giudice, se effettivamente procede a tale modifica,deve attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma 4-bis, cod. proc. pen., ancheall'esito dell'istruttoria dibattimentale; tale disposizione, invece, non si applica alcaso in cui la modifica dell'imputazione sia fatta direttamente dal giudice con lasentenza di condanna (Sez. U, n. 7645 del 28/02/2006, Autolitano, Rv. 233029).3.2.4. Riguardo ai riti alternativi nel loro complesso, inoltre, è stata ritenutainammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionaledell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione all'art. 111, Cost., nella parte in cui nonprevede la rimessione in termini dell'imputato per la richiesta di ammissione a ritialternativi, qualora il giudice, all'esito del processo, attribuisca una qualificazionegiuridica diversa al fatto contestato, immutato nella sua dimensione storica, inquanto tale riqualificazione non determina uno scenario processuale “nonprevedibile” per la difesa e non richiede interventi additivi rispetto al nucleo delleopzioni processuali da essa esercitabili (Sez. 2, n. 45068 del 14/10/2021, Zerenga,Rv. 282435; alle medesime conclusioni, con specifico riferimento al rito alternativodell’applicazione di pena su richiesta, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., erapervenuta già Sez. 5, n. 13597 del 12/03/2010, Roman, Rv. 246719).Espressamente richiamando la sopra citata sentenza n. 192 del 2020 dellaCorte costituzionale nonché la “sentenza Moro” della Corte di giustizia UE, dallaprima evocata, la Corte di cassazione ha osservato in motivazione che, mentre lemodificazioni del fatto storico, conseguenza delle scelte della pubblica accusa inragione della progressione nell'attività di acquisizione delle prove nel corso delgiudizio (rispetto alle quali non può addebitarsi all'imputato un difetto di previsionedei possibili esiti del processo), comportano la necessità di riconoscere all'imputatole condizioni per esercitare, rispetto al fatto come modificato, le prerogativedifensive riguardanti le scelte sul rito e sui relativi benefici, le modificazioni dellaqualificazione giuridica operate dal giudice (attività processuale che l'imputato benpuò prevedere sin dall'avvio del processo, trattandosi di operazione qualificatoriache è anche nella sua disponibilità) non delineano uno scenario processuale “nonprevedibile” per la difesa e, pertanto, non richiedono interventi additivi rispetto alnucleo delle modalità di esercizio del diritto di difesa relativo alle opzioniprocessuali.3.2.5. Con specifico riguardo, poi, alla procedura di messa alla prova,costituisce principio costantemente affermato quello per cui il riconoscimento delladiversa qualificazione giuridica del fatto in dibattimento non legittima l'imputato aproporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesattacontestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale, giacché la messaalla prova ben può essere avanzata deducendosi l'erronea qualificazione giuridicadel fatto. Qualora, invece, l’imputato abbia tempestivamente avanzato richiesta disospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è tenuto a verificarela correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa e, nel casoin cui, all'esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme allacontestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica,deve ammettere l'imputato alla messa alla prova, sempre che questi avessesollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente presentato la relativarichiesta nei termini previsti dalla legge (si vedano, tra altre: Sez. 6, n. 16669 del26/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284610; Sez. 6, n. 19673 del08/04/2021, Amico, Rv. 281162; Sez. 3, n. 8982 del 05/12/2019, dep. 2020,Bahir, Rv. 278402; Sez. 4, n. 36752 del 08/05/2018, Nenna, Rv. 273804).4. Il diritto dell’Unione europea.Ritiene la Corte che le norme sovranazionali di possibile rilevanza ai fini delladecisione siano le seguenti.4.1. Direttiva 2012/13/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 22maggio 2012 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (di séguito anche“direttiva”):— considerando 27: «Le persone accusate di aver commesso un reatodovrebbero ricevere tutte le informazioni sull’accusa necessarie per consentire lorodi preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento.»;— considerando 28: «Le informazioni fornite alle persone indagate o imputaterelative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebberoessere fornite in modo tempestivo (…). Una descrizione dei fatti (…) e la possibilequalificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite consufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui èfornita tale descrizione, al fine di salvaguardare l’equità del procedimento e diconsentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.»;— considerando 29: «Qualora, nel corso del procedimento penale, i particolariconcernenti l’accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanzialesulla posizione delle persone indagate o imputate, ciò dovrebbe esser lorocomunicato ove necessario per salvaguardare l’equità del procedimento e a tempodebito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.»;– considerando 40: «La presente direttiva stabilisce norme minime. [OSCURATO:PERSONA] possono ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine diassicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamentecontemplate dalla presente direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essereinferiore alle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla giurisprudenza dellaCorte europea dei diritti dell’uomo.»;— art. 6 (Diritto all’informazione sull’accusa): «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicuranoche alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che lestesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornitetempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità delprocedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. (…)3. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il meritodell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano forniteinformazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridicadel reato (…).4. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le persone indagate o imputate, sianotempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite anorma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità delprocedimento.»4.2. Trattato sull’Unione europea (di séguito anche “T.U.E.”):— articolo 6: «1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nellaCarta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il12 dicembre 2007 a Strasburgo (…). I diritti, le libertà e i principi della Carta sonointerpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta (…).3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalletradizioni costituzionali comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri, fanno parte del dirittodell'Unione in quanto principi generali.»4.3. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dellelibertà fondamentali (di séguito anche “CEDU”):— articolo 6, par. 3: «Ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel piùbreve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato,della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; b) disporre del tempoe delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa (…)».4.4. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000(di séguito anche “CDFUE”):― articolo 48 (Presunzione d’innocenza e diritti della difesa): «(…) 2. Ilrispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.»;― articolo 52 (Portata dei diritti garantiti): «1. Eventuali limitazioniall’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono esserepreviste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nelrispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni sololaddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interessegenerale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertàaltrui. (…)3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantitidalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertàfondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferitidalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il dirittodell’Unione conceda una protezione più estesa. (…)»;― articolo 53 (Livello di protezione): «Nessuna disposizione della presenteCarta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal dirittodell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle qualil’Unione o tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono parti, in particolare dalla Convenzioneeuropea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, edalle costituzioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri.»5. La giurisprudenza della Corte EDU.Sullo specifico tema della possibilità di rimessione in termini per la richiestadi riti alternativi, nel caso di riqualificazione del fatto oggetto d’addebito in unafattispecie incriminatrice diversa da quella indicata nell’imputazione, non constanoa questa Corte pronunce della Corte EDU.Tuttavia, in relazione al generale diritto dell’interessato all’informazionesull’accusa, la Corte di Strasburgo si è pronunciata ripetutamente, definendone laportata con affermazioni di principio ormai consolidate, che possono esseresintetizzate nei termini che seguono.L'articolo 6, par. 3, lett. a), della Convenzione riconosce all'accusato il dirittodi essere informato non soltanto dei motivi dell'accusa, ossia dei fatti materiali chesono posti a suo carico e sui quali si basa l'accusa, ma anche, in manieradettagliata, della qualificazione giuridica data a quei fatti.La portata di questa disposizione dev’essere valutata alla luce del più generalediritto ad un processo equo, garantito dall'articolo 6, par. 1, della Convenzione: inmateria penale, infatti, l’informazione precisa e completa di quanto viene ascrittoall’accusato, compresa la qualificazione giuridica che l'autorità giudiziaria potrebberitenere a suo carico, è una condizione essenziale dell'equità della procedura.L'articolo 6 par. 3, lett. a), non impone alcun requisito formale specialeriguardo al modo in cui l'imputato deve essere informato della natura e della causadell'accusa a suo carico.Tali informazioni, tuttavia, devono essere fornite prima del processo nell'attodi accusa o, almeno, durante il processo tramite altri mezzi, come l'estensioneformale od implicita delle accuse. In assenza di una reale possibilità di esercitareil suo diritto di difesa su quei profili in modo pratico, efficace ed in tempi opportuni,anche in una fase successiva del procedimento, l’accusato risulta ostacolatonell'esercizio effettivo del suo diritto di difesa.Non è sufficiente, infatti, il semplice riferimento alla possibilità astratta cheun tribunale possa giungere a una conclusione diversa rispetto all'accusa riguardoalla qualificazione di un reato (per i princìpi qui richiamati, si vedano, tra altre:Pélissier e Sassi c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Camera, n. 25444/94, § 51; Sadak e altri c.Turchia, nn. 29900/96, 29901/96, 29902/96 e 29903/96, § 49; Dallos c. Ungheria,1° marzo 2001, § 47; I.H. c. Austria, 20 aprile 2006, §§ 30-34, 38; Drassich c.Italia, 11 dicembre 2007, n. 25575/04, § 32; Previti c. Italia, 8 dicembre 2009, n.45291/06, § 203; [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia, 4 marzo 2014, nn. 18640/10,18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, § 167; Mandelli c. Italia, 20 ottobre2015, §§ 42-43).6. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.6.1. Sul diritto all’informazione in generale, parrebbe costituire un principioacquisito quello per cui, in una situazione in cui il procedimento penale nel suoinsieme non sia ancora concluso, l’esercizio dei diritti procedurali sanciti all’art. 6,par. 3, della direttiva 2012/13/UE può essere garantito, purché il giudice,nell’ambito della fase giudiziale, possa eliminare egli stesso le irregolarità cheinficiano l’atto di imputazione, oppure il pubblico ministero, al quale venganorestituiti gli atti, abbia la possibilità di procedere in tal senso, garantendo il rispettodei diritti della difesa.Altrettanto sembra potersi ritenere per l’affermazione secondo cui,indipendentemente dal momento in cui le informazioni previste dal medesimo art.6, par. 3, siano fornite, all’imputato ed al suo difensore dev’essere concesso,segnatamente, nel rispetto del principio del contraddittorio e di parità delle armi,un lasso di tempo sufficiente per prendere conoscenza di tali informazioni, ed essidevono essere posti in grado di predisporre efficacemente la difesa, presentare leloro eventuali osservazioni e, se del caso, formulare qualsiasi richiesta, inparticolare istruttoria, che avrebbero diritto di presentare ai sensi del dirittonazionale (così CGUE, Decima sezione, 21 ottobre 2021, ZX, in causa C-282/20,§§ 37, 38; v. pure 12 febbraio 2020, Kolev e a., in causa C-704/18; 14 gennaio2021, UC–TD, in causa C-769/19, § 50).6.2. Quanto alle ricadute sul diritto di difesa per effetto del mutamento dellaqualificazione giuridica del fatto di reato, di peculiare ed obiettivo rilievo sipresenta la sentenza della Quarta Sezione, 9 novembre 2023, BK c. Bulgaria, incausa C-157/22, con cui si è affermato che l’art. 6, par. 4, della direttiva2012/13/UE osta ad una giurisprudenza nazionale che consenta ad un giudice chesi pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazionegiuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblicoministero, senza informare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazioneprospettata, in un momento ed in condizioni che gli consentano di predisporreefficacemente la propria difesa, e senza offrirgli, pertanto, la possibilità diesercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a talenuova qualificazione, non assumendo alcuna rilevanza – ha precisato la Corte digiustizia – la circostanza che la nuova qualificazione non comporti l’applicazione diuna pena più severa rispetto a quella del reato ipotizzato in origine.Questi, alcuni dei passaggi più significativi della motivazione:— qualsiasi modifica della qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudiceche si pronuncia nel merito di un procedimento penale può avere un’incidenzadeterminante sull’esercizio dei diritti della difesa nonché sull’equità delprocedimento, ai sensi dell’articolo 6, par. 4, della direttiva (§ 41);— anche nell’ipotesi in cui il nuovo reato prospettato non contenga nuovielementi costitutivi rispetto al reato precedentemente contestato, cosicchél’imputato ha avuto la possibilità, nel corso del procedimento, di presentare i propriargomenti su tutti gli elementi costitutivi di tale nuovo reato, la riqualificazionedella condotta da parte del giudice penale che statuisce nel merito resta non dimeno idonea a influire in modo non trascurabile sull’esercizio dei diritti della difesa(§ 45);— è del tutto priva di rilievo la circostanza che la nuova qualificazione nonpossa comportare l’applicazione di una pena più severa (§ 46);— l’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel sensoche osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncianel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica deifatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senzainformare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione prospettata in unmomento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propriadifesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i dirittidella difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione(§ 60);— l’articolo 47, secondo comma, della Carta deve essere interpretato nelsenso che non osta a una normativa nazionale che consente a un giudice che sipronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa osu proposta dell’imputato, una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversada quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, purché tale giudice abbiatempestivamente informato l’imputato della nuova qualificazione prospettata, inun momento e in condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacementela propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare idiritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuovaqualificazione così adottata (§ 61).6.3. Ma la Corte di giustizia – come si è già accennato (retro, § 3.1.3.) – si èpronunciata pure sullo specifico tema della compatibilità con il diritto dell’Unionedi una normativa nazionale che non consenta, per l’avvenuto superamento deltermine da essa stabilito, l’accesso dell’imputato ai riti alternativi, divenutopossibile soltanto a seguito della riqualificazione giuridica del fatto di reatoaddebitatogli, compiuta d’ufficio dal giudice in sentenza.Rispondendo alla questione pregiudiziale formulatale da un tribunale italianoin un caso di applicazione di pena su richiesta, divenuta possibile per effetto dellariqualificazione del fatto a séguito dell’istruttoria dibattimentale compiuta, la Corteha statuito che l’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE e l’art. 48, CDFUE, nonostano ad una normativa nazionale in forza della quale l’imputato può domandare,nel corso del dibattimento, l’applicazione di una pena su richiesta nel caso di unamodifica dei fatti su cui si basa l’imputazione, ma non nel caso di una modificadella qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell’imputazione (Prima Sezione,sentenza 13 giugno 2019, Moro, in causa C-646/17).In motivazione, è stato specificato che i diritti della difesa previsti dall’art. 48,par. 2, CDFUE, nell’ambito del diritto all’informazione dell’imputato, nonimpongono che quest’ultimo possa domandare l’applicazione della pena surichiesta, dopo l’apertura del dibattimento, in caso di modifica dei fatti su cui sibasa l’imputazione o di modifica della qualificazione giuridica degli stessi (§ 72).In particolare, poi, la semplice circostanza che il diritto nazionale non conceda glistessi diritti all’imputato, per quanto riguarda la possibilità di domandarel’applicazione di una pena su richiesta, a seconda che la modifica riguardi i fatti sucui si basa l’imputazione oppure la loro qualificazione giuridica, non può costituire,di per sé, una violazione dei diritti della difesa, ai sensi dell’articolo 48, par. 2, dellaCarta, sotto il profilo del diritto degli indagati o degli imputati di essere informatidell’accusa elevata a loro carico (§ 73).7. La questione pregiudiziale: rilevanza, necessità, ragioni.7.1. Sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale delineato neiparagrafi precedenti, lo scrutinio di compatibilità del diritto italiano con quellodell’Unione è rilevante ai fini della decisione di questa Corte sul ricorso propostole.Secondo l’ordinamento interno, infatti, così come interpretato dai giudicinazionali, l’imputata non può essere ammessa alla prova, non avendo avanzato larelativa richiesta nel termine di decadenza previsto dall’art. 464-bis, comma 2,cod. proc. pen., previa riqualificazione del fatto contestatole in una diversafattispecie incriminatrice che le avrebbe consentito di accedere a tale procedura(risulta, infatti, che la richiesta di messa alla prova, o comunque di «depositareprocura speciale per la messa alla prova con allegato programma», sia stataavanzata dal difensore dell’imputata solo all’udienza del processo d’appello: pag.15, sentenza Corte di appello di Milano).Qualora, invece, tale regolamento normativo fosse ritenuto in contrasto con ildiritto dell’Unione, ed in particolare con l’art. 6 della direttiva e l’art. 48, par. 2,CDFUE, ella potrebbe accedere ad un procedimento suscettibile di concludersi conl’estinzione del reato e, dunque, con il suo proscioglimento.7.2. La richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte della Corte di giustizia,inoltre, è necessaria.Vero è che, laddove non possa procedere ad un’interpretazione conforme,ogni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell’ambito delle propriecompetenze, ha, in quanto organo di uno Stato membro, l’obbligo di disapplicarequalsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unioneche abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito: e, che l’art. 6 delladirettiva abbia un tale effetto diretto, non è discusso (CGUE, Decima sezione, 21ottobre 2021, ZX, in causa C-282/20, cit., § 41; 14 maggio 2020,[OSCURATO:PERSONA], in causa C-615/18, § 72; 24 giugno 2019,Popławski, in causa C-573/17, § 61 e giurisprudenza ivi citata).Teoricamente, inoltre, sarebbe pure possibile per questa Corte rivolgersi allaCorte costituzionale italiana. Come da quest’ultima ribadito di recente (sentenzan. 71 del 24 febbraio 2026), la progressiva estensione dell'àmbito di applicazionedel diritto dell'Unione, che inevitabilmente interseca una parte consistente dellamateria costituzionale, ha comportato che il sistema giuridico dell'Unione europeae quello degli [OSCURATO:PERSONA] membri siano divenuti sempre più integrati e interdipendenti.Così che, a partire dalla sentenza n. 269 del 2017, la Corte costituzionale hariconosciuto la propria competenza a conoscere anche dei contrasti tra la normainterna e la CDFUE, in ragione del contenuto d’impronta tipicamente costituzionaledi quest’ultima e dell’ampia intersecazione dei princìpi e dei diritti da essa enunciaticon quelli garantiti dalla Costituzione italiana, con la conseguenza che può benaccadere che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, legaranzie presidiate sia dall’una che dall’altra di quelle Carte fondamentali.L'attuale assetto delle relazioni tra i sistemi – si legge ancora in tale sentenza– è improntato, pertanto, ad un concorso di rimedi, destinato ad assicurare lapiena effettività del diritto dell'Unione e ad escludere, per definizione, ognipreclusione. Tuttavia, sarà sempre il giudice, in ragione delle caratteristicheoggettive della fattispecie scrutinata, a scegliere il rimedio più appropriato,comunque con l'obiettivo condiviso di assicurare il buon funzionamento dei sistemieurounionale e nazionale, integrati ed interdipendenti.Ebbene, proprio in applicazione di tali princìpi, la scelta di adire la Corte digiustizia con una questione pregiudiziale – ad avviso di questa Corte – si presentaobbligata, giacché quello che non risulta univoco è il parametro normativo europeodi raffronto: che, dunque, spetta esclusivamente ai giudici di Lussemburgo rendereesplicito.7.3. Non è chiaro, infatti, a questa Corte, se il diritto di difesa dell’accusato,garantito dall’art. 48, CDFUE, ed al quale è funzionale il diritto all’informazionedettagliata sull’accusa, comprensiva della qualificazione giuridica del reato, anorma dell’art. 6 della direttiva 2012/13/UE e dell’art. 6, par. 3, lett. a), CEDU,recepito dagli artt. 52 e 53, CDFUE, debba intendersi esteso anche alla possibilità,in caso di modifica operata in sentenza della qualificazione giuridica del fatto a luiascritto, di essere rimesso in termini per accedere ad un rito alternativo, anche aprescindere da una sollecitazione in tal senso da lui tempestivamente rivolta algiudice ed indipendentemente dalla prevedibilità o meno di tale modifica.7.3.1. Stando a quanto si legge nella sentenza “BK c. Bulgaria” (retro, § 6.2),la risposta a tale quesito dovrebbe essere affermativa, avendo la Corte di giustiziastabilito in termini netti: che qualsiasi modifica della qualificazione giuridica deifatti da parte del giudice penale di merito può avere un’incidenza determinante suldiritto di difesa e, di conseguenza, sull’equità del procedimento; che tanto valeanche quando il fatto materiale sia rimasto identico e l’imputato abbia avuto mododi difendersi in relazione ad esso; che, a prescindere dalla ricadute sulla misuradella pena, non è consentito a quel giudice di adottare una qualificazione giuridicadei fatti contestati diversa da quella inizialmente prospettata dal pubblicoministero, senza informarne tempestivamente l’imputato in un momento e incondizioni che gli consentano di predisporre effettivamente ed efficacemente lapropria difesa in relazione a tale nuova ipotesi di reato.Peraltro, in tale decisione, la Corte di giustizia non opera alcuna distinzione inragione del fatto che la riqualificazione del fatto sia stata o meno sollecitata algiudice dall’imputato o da suo difensore oppure che essa fosse o meno prevedibileper costoro.Secondo una tale lettura, dunque, l’ordinamento italiano parrebbe porsi incontrasto con il diritto dell’Unione.Non v’è dubbio, infatti, che la messa alla prova debba essere inquadrata nelnovero dei riti alternativi, quelli, cioè, che garantiscono all’imputato untrattamento di favore, sul piano processuale e/o sanzionatorio, rispetto al processoordinario: in tal senso depone univocamente la collocazione sistematica dellerelative disposizioni nel codice di procedura penale (artt. da 464-bis a 464-novies),all’interno, cioè, del libro VI, che disciplina in via esclusiva i “procedimentispeciali”; ma tanto è stato pure affermato a chiare lettere, ed in più occasioni,dalla Corte costituzionale (per tutte, sentenza n. 14 del 16 gennaio 2020, conrichiami di precedenti conformi, in cui la sospensione del procedimento con messaalla prova viene definita come «istituto che ha effetti sostanziali, perché dà luogoall'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale,in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio»).Né, allo stesso modo, possono residuare dubbi sul fatto che «la scelta dei ritialternativi, da parte dell'imputato, rappresenta una modalità, tra le più qualificanti,di esercizio del diritto di difesa» [così, Corte cost., sentenza n. 192 del 2020, cit.,la quale ha pure aggiunto che «tale scelta è (…) necessariamente condizionatadalla concreta configurazione assunta dal tema d'accusa, che segna il metro diriferimento della valutazione circa la praticabilità e la convenienza dell'opzione peril rito speciale», con la conseguenza che, «ogni qual volta, per effetto di nuovecontestazioni, il tema d'accusa muta, deve essere restituita all'imputato la facoltàdi effettuare o rivedere le proprie determinazioni in proposito»: ma – come s’èdetto (retro, § 3.1.3.) – ha poi delimitato la rilevanza di tali assunti all’ipotesi delmutamento del fatto contestato e non anche semplicemente della suaqualificazione normativa].7.3.2. La “sentenza B.K. c. Bulgaria”, però, riguarda i riflessi del mutamentodella qualificazione giuridica del fatto sul diritto di difesa generalmente inteso enon contiene alcun cenno espresso, neppure nella sua motivazione, al rapporto trariqualificazione “a sorpresa” del fatto di reato in sentenza e possibilità o meno perl’imputato, in ragione di tale mutamento dell’accusa, di accedere ad un ritoalternativo a lui in precedenza precluso sulla base dell’imputazioneoriginariamente elevatagli.Questione, quest’ultima, che invece è stata affrontata ex professo dalla“sentenza Moro c. Italia” e da essa risolta in termini negativi nonché – ad avvisodi questa Corte – dissonanti rispetto a quanto successivamente affermato dalla“sentenza B.K.”: la quale effettivamente si è pronunciata su un tema più ampio,nel quale, però, ricade anche l’aspetto specifico esaminato dalla “sentenza Moro”,per il semplice fatto che – com’è indiscusso – la scelta del rito, con i suoi costi edi suoi benefici, costituisce uno dei momenti più qualificanti del diritto di difesadell’imputato.E, poiché la “sentenza B.K.” è intervenuta successivamente, si rende alloraindispensabile interrogare i giudici dell’Unione sulla possibile estensione deiprincìpi in essa affermati anche alla più limitata questione precedentementetrattata con la “sentenza Moro” e, in caso affermativo, con quali effetti.7.4. Per le ragioni sin qui esposte, dev’essere formulata alla Corte di giustiziadell’Unione europea, la seguente questione pregiudiziale: “se l’articolo 6,paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio,del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, nonchél’articolo 48, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea, devono essere interpretati nel senso che ostino all’applicazione di unadisciplina normativa nazionale che consente al giudice penale che si pronuncia nelmerito di dare al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa da quellaenunciata nell'imputazione, senza darne all’imputato preventiva informazione intempo utile per predisporre in concreto un’efficace difesa, anche qualora talediversa qualificazione fosse prevedibile per l'imputato, così da precludergli, inparticolare, l’accesso ad un rito alternativo, divenuto possibile soltanto inconseguenza della nuova qualificazione del fatto, ma che non può più esserechiesto dall’imputato, perché il relativo termine di decadenza, in quella fase delprocesso, è già decorso”.8. In attesa della definizione della questione pregiudiziale, essendoquest’ultima essenziale ai fini della decisione, la presente procedura giudiziariarimane sospesa. P.Q.MVisto l'art. 267 TFUE, sospende il procedimento e dispone la trasmissione dicopia della presente ordinanza e degli atti alla Corte di giustizia dell'Unioneeuropea.Così deciso in Roma, l’8 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMartino [OSCURATO:PERSONA]