CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26283/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello de L'AquilaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore, che ha concluso insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti del 18 novembre 2024 -che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di furto dienergia elettrica, mediante collegamento ad una presa di pertinenza delcontatore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], con l’aggravante di averecommesso il fatto riattivando, all’insaputa della [OSCURATO:PERSONA], la presa elettrica che ladonna aveva in precedenza disattivato -, ha eliminato le disposizioni relative agliartt. 164 e 168 cod. pen., ha disposto la revoca della sospensione condizionale,riconosciuta con la sentenza della Corte di appello de L’Aquila del 9 luglio 2021,irrevocabile il 2 novembre 2021, confermando nel resto la sentenza di primogrado.2. L’imputato propone ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, diseguito sintetizzati ai sensi dell’art.171, comma terzo, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizi motivazionaliin ordine all’affermazione di responsabilità, fondata su un quadro indiziario esulle sole dichiarazioni della persona offesa e del di lei marito, corroborate daltest del phon, effettuato dall’appuntato Coletta.Ci si duole della omessa valutazione della complessiva attendibilità dellefonti di prova dichiarative e dell’assenza di riscontri oggettivi (totale assenza diprova di consumo di energia elettrica, assenza di bollette e/o documentazionemancata esclusione di ipotesi alternative, tenuto conto che la presa di correnteera situata nella proprietà dell’imputato e che questi non si sarebbe mai recatonella proprietà della [OSCURATO:PERSONA].2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione agliartt. 359 e 360 cod. proc. pen., con riguardo all’accertamento tecnico eseguitodalla PG e alla sua utilizzabilità ai fini di prova, e vizi motivazionali.Ci si duole dell’attribuzione di valore decisivo alle dichiarazioni dell’App. Sc.Coletta in ordine all’esperimento pratico del phon, risoltosi nell’avere collegatoun phon alla presa in uso all’[OSCURATO:PERSONA] e nell’avere contattato telefonicamente lapersona offesa, [OSCURATO:PERSONA], perché staccasse e riattaccasse il contatore generaledella propria abitazione, senza effettuare l’accesso alla proprietà della personaoffesa né eseguire manovre sul quadro elettrico.Si deduce che l’attività di PG avrebbe i caratteri di un accertamento tecnicoirripetibile, svoltosi senza consulente tecnico, senza essere preceduto dainformazioni all’indagato ai fini della nomina di un ausiliario di parte, e senzaacquisire documentazione tecnica (verbali analitici delle operazioni, schemidell’impianto, misurazioni, rilievi, tracciatura dei circuiti), con violazione delledisposizioni di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen.; inoltre, la verifica tecnicasulla funzionalità di un impianto (elettrico), con possibili effetti sulla fonte diprova, non potrebbe ridursi ad un rilievo materiale.Si deduce la irrilevanza della presenza fisica dell’imputato all’operazione, inquanto, essendo egli privo di assistenza tecnica, non sarebbe stato in alcunmodo integrato il contraddittorio tecnico, ai sensi degli artt.359 e 360 cod. proc.pen.Si deduce che l’imputato non sia stato messo in condizione di nominare unconsulente, di interloquire sulle modalità dell’accertamento, né di proporreverifiche alternative, e la sua presenza costituirebbe mero dato fattuale.Si deduce che l’esperimento avrebbe attestato solo la funzionalità dellapresa dell’[OSCURATO:PERSONA] al momento del sopralluogo, senza tracciarne il percorsocompleto per poter individuare l’effettivo punto di alimentazione in condizioniordinarie, né avrebbe consentito di accertare antecedenti modifiche omanomissioni, acquisire dati documentali ai fini della comparazione oggettiva deiconsumi rilevanti per valutare eventuali prelievi abusivi, né di individuarel’autore materiale del collegamento dei cavi staccati, né le modalità dellacondotta, considerato che la riattivazione dei cavi sarebbe avvenuta senzaaccesso alla proprietà della [OSCURATO:PERSONA].Quanto all’elemento soggettivo, la sentenza impugnata avrebbe fondato lavalutazione su una presunta “normale razionalità umana” anziché su unaccertamento concreto dei fatti, colmando con congetture un vuoto istruttorio.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali, in punto di qualificazione giuridica del fatto e dell’aggravante delmezzo fraudolento, in assenza di prova del distacco dei fili da parte dellaMarinelli, a fronte di un interessamento alla manomissione da parte del di leimarito, e in assenza di prova della riattivazione da parte dell’imputato,impossibilitato a recarsi fisicamente nell’immobile del vicino.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali in punto di riconoscimento della continuazione, in assenza diaccertamento di alcun episodio concreto ulteriore rispetto a quello oggetto delsopralluogo del 16 aprile 2021.Si deduce che la motivazione non avrebbe chiarito si sia trattato di un unicofatto di reato con consumazione eventualmente protratta o di più autonomecondotte di impossessamento, ognuna con propria autonomia offensiva,consumazione autonoma e, quindi, idonee ad integrare altrettanti distinti reati difurto.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt.99 e 133 cod. pen., e correlati vizi motivazionali.Si deduce che con riguardo all’applicazione della recidiva la motivazionesarebbe stereotipata e apparente, richiamando i precedenti in assenza divalutazione degli stessi, senza tenere conto del disvalore della condotta.2.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di diniego della causa di non punibilità di cui all’art.131 biscod. pen., sulla base della presunta abilità della condotta e dei precedenti penali,a fronte di contestazione che fa riferimento ad una generica fascia di pochigiorni, del mancato accertamento di un danno patrimoniale concreto (importo,bollette o documentazione di consumo), del periodo di reiterazione dellecondotte.Si deduce la mancanza di prova della serialità delle condotte e l’assenza diprecedenti della stessa indole, e l’omessa valutazione in concreto dell’offensivitàdella condotta, anche tenuto conto della mancata quantificazione del dannopatrimoniale.2.7 Il settimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego delle penesostitutive.Ci si duole della eccessività della pena inflitta, che richiama genericamente iprecedenti e la presunta insidiosità della condotta, senza una reale valutazionedei parametri di cui all’art.133 cod. pen.Si deduce che il diniego delle pene sostitutive sarebbe motivato in modoapodittico, in assenza di concreta valutazione della prognosi di adempimentodelle prescrizioni e del rischio di recidiva.2.8 L’ottavo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali, in punto di revoca della sospensione condizionale della pena.Si deduce che la Corte d’appello avrebbe ancorato la revoca a profili formalidi illegittimità originaria della terza sospensione, senza tenere conto delle datedelle singole condanne, della sequenza delle irrevocabilità e del momento direalizzazione della causa ostativa alla terza concessione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel complesso infondato.1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, oltre chemanifestamente infondato, alla luce del principio, affermato dalle Sezioni Unite(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) etestualmente ripreso nell’art. 581 co. 1 bis, cod. proc. pen., introdotto dal D.Lgs. 150/2022, per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili nonsolo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettinodella necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato. Invero, nel caso in esame, il motivo si limita ariprodurre le censure dedotte in appello, e non si confronta con la sentenzaimpugnata, difettando del tutto di critica argomentata avverso il provvedimento’attaccato’ e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorsologico seguito dal giudice di merito.ll motivo, inoltre, è versato in fatto, perché tende ad ottenere unainammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversida quelli adottati dalla Corte di appello, che, con motivazione esente da vizi logicie giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, richiamando,preliminarmente, la sentenza del Tribunale in ordine alla ricostruzione del fatto;tale ricostruzione non è smentita da valide considerazioni difensive di segnocontrario, essendo state chiarite con motivazione congrua, adeguata ed immuneda vizi di illogicità, le ragioni della ritenuta piena attendibilità delle dichiarazionidella persona offesa - in quanto coerenti, precise e dettagliate nonché avvalorateda molteplici riscontri (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767) -.Con riguardo alla dedotta inaccessibilità da parte dell’imputato all’immobile dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello, rispondendo allo specifico motivo didoglianza, ne ha sottolineato la irrilevanza ai fini della esatta dinamica dellacondotta, tenuto conto della collocazione della presa di corrente sul muro diconfine delle due aree pertinenziali degli immobili delle parti e, precisamente,dalla parte di pertinenza dell’imputato e, dunque, nella sua disponibilità,collocazione riconducibile - secondo la consulenza tecnica di parte, espletata nelgiudizio civile di divisione della comunione -, a destinazione del padre di famiglia,trattandosi di impianto in origine appartenente ai genitori dell’[OSCURATO:PERSONA],proprietari di entrambi gli stabili, rimasto invariato anche dopo la venditadell’immobile abitato dalla [OSCURATO:PERSONA].La Corte di merito ha correttamente fondato il giudizio di penale responsabilitàsulle dichiarazioni della persona offesa e del di lei compagno, FrancescoPasqualone, con riguardo al continuo allaccio abusivo da parte del vicino allapresa elettrica esterna, in precedenza staccata dal Pasqualone per avereriscontrato l’allaccio abusivo, e al ripristino di tale allaccio abusivo da partedell’[OSCURATO:PERSONA], mediante riconnessione dei cavi staccati, senza uscire dal cortile dipertinenza e senza accedere al contatore dell’impianto elettrico della querelante,per collegarvi la batteria della propria autovettura elettrica.Ulteriori elementi di prova sono stati ricavati dall’accertamento compiuto daiCarabinieri che, al momento del controllo, trovavano l’autovettura dell’Espositoancora allacciata alla presa di corrente, nonché dalla prova dell’utilizzo di unphon, effettuata in presenza delle persona offesa e dell’imputato, che consentivadi accertare in modo inequivocabile il collegamento della presa di corrente alquadro generale dell’abitazione della [OSCURATO:PERSONA], che se spento, e mantenendoacceso quello dell’[OSCURATO:PERSONA], non consentiva il passaggio dell’elettricità alla presa.Quanto alla assenza di documentazione comprovante il danno subito dallapersona offesa, i giudici di merito, in doppia conforme, hanno richiamato ledichiarazioni della predetta con riguardo all’aumento delle bollette, che trovavaspiegazione solo a seguito dell’accertamento eseguito dai militari.Esula, pertanto, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito senza che possa integrare il vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piùadeguata, adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione, e valutazionedelle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997,Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 22242 del27/01/2011, Scibé, Rv. 249651; pronunzie che trovano precedenti conformi inSez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260).Va ad ogni modo ribadito che, nel caso di specie, si è in presenza di una "doppiaconforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungono aconclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesimeemergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello,nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quandooperi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adottigli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che ledue sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva, benpotendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpodecisionale (cfr., Sez. 2- , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n.13926 del 01/12/2011, Valeria, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595).2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità perchémancava il corrispondente motivo di appello. Ed invero, non possono esserededotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appelloabbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovutaspecificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficioin ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre inprecedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione dilegge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017,Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.Il motivo è generico oltre che manifestamente infondato. La Corte di merito,rispondendo alla generica doglianza contenuta nel motivo di appello, hacorrettamente ritenuto il furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento,circostanza che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, si identifica inqualsiasi azione dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata dainsidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontàdel detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei benidi cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974;Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924; Sez. 4, n. 8128 del31/01/2019, Canzian, Rv. 275215). La nozione di frode è data dall'artificio concui si sorprende l'altrui buona fede. E a sua volta l'artificio è un espediente attoad ottenere effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose.Ebbene, entrambe tali evenienze restano integrate mediante la riattivazione,all’insaputa della persona offesa, della presa elettrica che questa aveva inprecedenza distaccato.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.Le sentenze di merito, in doppia conforme, hanno correttamente riconosciuto lacontinuazione, in presenza di ripetuti allacci abusivi all’utenza elettrica dellapersona offesa, oltre a quello constatato dalla polizia giudiziaria. Sul punto, sirichiamano le dichiarazioni della querelante circa la constatazione di una serie diprelievi analoghi con condotte separate, mediante singole ricariche giornalieredella vettura.5. Il quinto motivo di ricorso è infondato.Sul punto il ricorso è certamente ammissibile, avendo il ricorrente uno specificointeresse ad escludere la recidiva anche in forma equivalente, per gli effettiulteriori, rispetto al trattamento sanzionatorio, che la recidiva comporta.L'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza che ha riconosciuto larecidiva sussiste anche quando non sia conseguito alcun aumento di pena pereffetto del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti e anche nel caso incui siano state riconosciute altre circostanze aggravanti che concorrono algiudizio di bilanciamento, posto che la recidiva esplica comunque i suoi effetti siacon riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione allecondizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto deldecorso del tempo (Sez. 5, Sentenza n. 2109 del 11/10/2024, dep. 2025, Rv.287671 – 01).La Corte d’appello dà conto dell’aggravamento della pericolosità, derivante daiprecedenti reati di furto, contro la persona (minaccia) e contro l’amministrazionedella giustizia (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), manifestatodall’imputato con tale ulteriore episodio delittuoso, indice di una personalità pocoincline al rispetto delle regole della civile convivenza.ll ragionamento risulta, quindi, conforme ai dettami della giurisprudenza dilegittimità, calibrato ed esente da vizi logici.6. Il sesto motivo di ricorso è infondato.La disposizione dell’art. 131 bis cod. pen., nell’interpretazione fornita da questaCorte, enuncia, quali indici idonei per la contemplata causa di proscioglimento,vale a dire, la "particolare tenuità" del fatto, la circostanza che la condotta si siarisolta non già in un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue,tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del benegiuridico protetto dalla norma violata. Ciò ricorre quando sussista l'esiguità deldanno o del pericolo, l'occasionalità della condotta antigiuridica ed il modestogrado di colpevolezza: indici, questi, che devono essere congiuntamenteconsiderati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive esoggettive e non all'astratta fattispecie (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, LaGreca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910).Secondo il dictum delle Sezioni Unite Ubaldi, la causa di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudiceall'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve lecondizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. perescludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamentocome abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, inparticolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dallatipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate,dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni edalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto incui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064).In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativodel comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente alreato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessaindole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, ovveroquando si valuti l’esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 4, Sentenza n.14073 del 05/03/2024, Rv. 286175 – 02; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347 – 01), e non va tenuto conto dei reati estinti, aisensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione delreato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 5, Sentenza n.24089 del 05/05/2022, Rv. 283222 – 01; Sez. 4, n. 11732 del 17/03/2021,Moiola, Rv. 280705 - 01).Nella specie, la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. è statanegata dalla Corte d’appello nell’ambito di una valutazione discrezionale che simantiene nei limiti di un apprezzamento di fatto, immune da censure di illogicità,con riferimento alle precedenti condanne, una specifica per furto, da cui ègravato l’imputato, e una per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, checondivide con la prima un nucleo caratterizzato dal perseguimento di un profitto,nonché alla pluralità di azioni furtive poste in essere durante il rapporto divicinato dall’imputato, cui è stata riconosciuta la contestata recidiva qualificata.In ordine alle circostanze di fatto che contestualizzano il reato, esse sonoargomento di ferrea logica ed intrinseca correttezza ermeneutica, in nulla scalfitodalle argomentazioni svolte nell’odierno motivo di ricorso, nel quale non vengonoprospettate argomentazioni tali da disarticolarlo, né sotto il profilo della suaeventuale erroneità in punto di stretto diritto, né sotto quello della sua possibileillogicità o della insufficienza della sua espressione motivazionale. Ed invero, nonrisulta una allegazione di fatti specifici da parte dell’imputato che possano essereletti in segno contrario. In tema di particolare tenuità del fatto il disposto di cuiall'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fattomedesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto adallegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementispecifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Rv. 286101 – 02).7. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico oltre chemanifestamente infondato.Con riguardo alla misura della pena è inammissibile la censura che, nel giudiziodi cassazione, miri ad una nuova valutazione della sua congruità, quando ladeterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siasorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014,Rv. 238851). La motivazione risulta in linea con la consolidata giurisprudenza,per la quale è necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più ilgiudice intenda discostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del correttoesercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criterioggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti aifini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).Tali parametri sono stati adeguatamente rispettati atteso che la pena è statadeterminata al di sotto del medio edittale, risponde ai criteri di equità di cuiall’art. 133 c.p., con riguardo alla valutazione di congruità e proporzionalitàall’intensità del dolo e all’insidiosità della condotta, ed alla capacità a delinqueremostrata dall’imputato, specialmente in contesti di natura relazionale (v. pag. 7della sentenza impugnata).7.1 Con riguardo alle pene sostitutive, funzionali a deflazionare le pene detentivebrevi e ad accentuare la effettività rieducativa dele pene sostitutive, devepreliminarmente rilevarsi che la legge ha attribuito poteri discrezionali al giudicein sede di scelta e applicazione.L’art 545 bis cod. proc. pen. deve essere letto, infatti, in relazione al riformatoart. 58 della L. 689/81, secondo cui “il giudice tenuto conto dei criteri indicatinell’art. 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, puòapplicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idoneealla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportuneprescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi perritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.Nella specie, la Corte d’appello, nell’esercizio della propria discrezionalità, havalorizzato molteplici elementi ai fini della determinazione del trattamentosanzionatorio, quali l’intensità del dolo, l’insidiosità della condotta, la peculiarecapacità a delinquere mostrata, la tendenza a prevaricare in contesti diprossimità relazionale e a disporre unilateralmente di beni altrui, la natura delleviolazioni della legge penale, i richiamati precedenti penali, la personalitànegativa dell’imputato, la violazione delle misure cautelari (si veda pag. 7 dellasentenza impugnata), influenti su una sfavorevole prognosi della finalitàrieducativa di eventuali pene sostitutive, del contenimento del rischio di recidivae dell’adempimento delle prescrizioni ad esse correlate, con valutazione in fatto,incensurabile in sede di legittimità, non emergendo alcun difetto di motivazione.Il giudice, sebbene abbia un potere discrezionale in ordine all’applicazione dellasanzione sostitutiva, ha tuttavia un onere di motivazione sulla insussistenza dellecondizioni di applicabilità, che, nel caso di specie, risulta essere statoampiamente assolto (Sez. 3 n. 12760 del 14/11/2023, Rv. 286077 – 01).8. L’ottavo motivo di ricorso è infondato.L’art.168 cod. pen. prevede che, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art.164 cod. pen., "la sospensione condizionale della pena è revocata di dirittoqualora, nei termini stabiliti, il condannato.... riporti un'altra condanna per undelitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentesospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen." La revoca di diritto dellasospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delittoanteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicatodella sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini didurata dello stesso (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv.274333). Il presupposto dell'anteriorità del reato successivamente giudicato, intema di revoca della sospensione condizionale della pena, va determinato conriferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede ilbeneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (exmultis, Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724; Sez. 1, n.35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056). Per l'applicabilità della normadell'art. 168, comma primo, n. 2, è, dunque, essenziale accertare le date diirrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna, giacché la causa di revocaprevista dalla norma in esame è rappresentata da una condanna ulteriore, maper un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenzache concesse il beneficio, che intervenga nei termini stabiliti dall'art. 163 cod.pen. per il compimento della prova sottesa alla sospensione condizionale, e cioèda una condanna che deve divenire irrevocabile entro il termine del periodo diesperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza(cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 608 del 8/3/1976, Rv. 133401 e la citata Sez. 1, n.47050 del 2018; Sez. 5, Sentenza n. 25529 del 17/03/2023, Zanetti, Rv.284930 - 02). E' stato affermato, altresì, che il presupposto di legittimità dellarevoca "automatica" della sospensione condizionale per "altra condanna", inrelazione a un delitto anteriormente commesso, è che la pronuncia pregiudicantesia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazionegiuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile (Sez. 2, n. 42367 del21/10/2005, Rv. 232669).Nella specie la Corte d’appello, uniformandosi al principio sopra richiamato, hacorrettamente eleminato la statuizione con cui il giudice di prime cure hadisposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della penariconosciuto con tutte le sentenze pronunciate nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], inquanto fondata su erronea interpretazione dell’art.168, comma 1 e 2, cod. pen.,in merito superamento del limite dei due anni di pena detentiva. Invero, la Cortedi merito ha correttamente mantenuto il beneficio con riguardo alle duecondanne della Corte d’appello de L’Aquila, divenute irrevocabili,rispettivamente, il 2 ottobre 2019, alla pena di mesi otto di reclusione, ed euro400 di multa, e il 2 novembre 2021, alla pena di mesi due di reclusione, perchédisposto nel rispetto delle condizioni di legge, con riguardo alla terza sentenza,divenuta irrevocabile il 15 novembre 2021; lo ha revocato, invece, per esserestata concessa oltre i limiti di cui all’art.164, comma 4, cod. pen., anche se, almomento dell’adozione del beneficio per la terza volta, solo una delleantecedenti condanne era già divenuta definitiva e pertanto la causa ostativa eraeffettivamente intervenuta in un momento successivo.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 20/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]