CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04820/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA 632.4 /13 sul ricorso iscritto al n. R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA] n. 32; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (subentrata ex art. 1, comma 3, del d.l. /n. 193 g201_sony. dalla I. n. 225 del 2016 ad Equitalia centro s.r.I.) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 1418/2018, depositata il 12 luglio 2018; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue. [OSCURATO:SOCIETA]. presentò la dichiarazione fiscale per l'anno 2003, esponendo un credito IVA complessivo di euro 1.502.224.00, e chiese a rimborso l'importo di euro 807.277,00. Nel 2008 l'Ufficio di Cagliari comunicò diniego alla richiesta di rimborso perché non documentata. Venne, quindi, presentato dall'odierna società ricorrente ricorso alla CTP competente di Cagliari (oltre che per il diniego anche per altri atti) che venne respinto il 2.5.2009. La decisione venne impugnata e l'appello poi accolto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il giudizio proseguì, tuttavia, in Cassazione su impulso della A.G. e venne dichiarato estinto nel 2015 per aver il contribuente prestato adesione alla sanatoria ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011. Nel frattempo, però, [OSCURATO:SOCIETA]. utilizzò in compensazione il credito di imposta 2003 a partire dal periodo di imposta 2009 (in particolare in parte per il 2009 ed in parte per il 2010). Sicché l'Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato la liquidazione manuale anticipata della dichiarazione per l'anno di imposta 2009, verificò la sussistenza dell'importo pari a 807,277,00 (corrispondente all'intero credito dichiarato): in parte utilizzato dal contribuente (indicandolo al rigo RX 30 del modello Unico soc. cap, 2010/2009) in compensazione nel corso del 2009 per 361,547,00 e per la restante parte riportato come importo da compensare per l'anno 2010. Quindi vennero notificati al contribuente due atti: il primo costituito da una cartella di pagamento del 15.9.2011 per il recupero delle somme tutte, oltre sanzioni, interessi ed il secondo (oggetto del presente giudizio) relativo al recupero di IVA ed IRES. 2.Avverso la cartella di pagamento in questa sede d'interesse venne presentato ricorso alla CTP di Pistoia che lo respinse. Il giudice di merito nel dettaglio osservò che il ricorso fosse generico e non corroborato da alcun documento idoneo a dimostrare la stessa esistenza del credito e, addirittura, gli importi dello stesso. A ciò aggiunse come, peraltro, l'iva una volta rimborsata comunque non potesse più essere oggetto di compensazione, che il ricorrente non avesse fornito prova della situazione debitoria e non avesse mosso alcuna censura in merito alle contestazioni afferenti l'Ires. Venne quindi proposto appello (con il quale secondo quanto emerge dallo stesso controricorso furono riproposte le stesse questioni del primo grado) che venne respinto. Nel dettaglio, con l'atto di appello, così come emerge dalla ricostruzione della sentenza di secondo grado, il contribuente evidenziò che il credito maturato dal 2002, pari ad euro 807.277,00, era stato reso definitivo dall'ordinanza di questa Corte. Con motivazione (sintetica) la CTR affermò che la sentenza della Corte di Cassazione avesse accertato l'esistenza del credito, la sua certezza ed esigibilità, sul quale venne fondata quindi legittimamente la richiesta di rimborso. La CTR affermò, in particolare, che la cartella di pagamento fosse legittima in quanto il "credito vantato dalla società è stato chiesto a rimborso con unico 2004, relativo all'anno 2003. La precedente richiesta di rimborso preclude una qualsiasi diversa statuizione da parte di questa CTR". Essendo stato chiesto il credito a rimborso non poteva poi essere oggetto di compensazione. La società ricorre avverso la prefata decisione con due motivi, resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 commi 8-bis e 8-ter del d.P.R. n. 322 del 1998 nonché dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Il ricorrente muove dal contenuto delle due disposizioni ed evidenzia che la prima norma disciplina le modalità con cui le persone fisiche, le società ed alcune associazioni aventi particolari caratteristiche possono portare in compensazione un eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 del predetto d.P.R. La seconda prevede che le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contributi per modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempre che il rimborso non sia stato erogato in parte. Alla luce del contenuto delle predette disposizioni e della lettura combinata delle stesse, ad avviso dell'istante, il contribuente che abbia inizialmente avanzato istanza di rimborso può optare per la compensazione, purché il rimborso non venga effettivamente versato, anche in parte. In quest'ottica il giudice di seconde cure avrebbe violato le disposizioni innanzi indicate. Con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di fatto decisivo. Il "fatto" è costituito dalla sentenza di estinzione della Corte che avrebbe accertato la non debenza del rimborso. 2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. In relazione alla prima doglianza si osserva che il richiamo alle norme innanzi riportate appare inconferente rispetto sia al contenuto della sentenza (della quale appare quindi non cogliere la ratio) ma anche rispetto al contenuto dello stesso ricorso teso a dimostrare la liceità dell'operato della società. Non risulta peraltro che, ove possibile la conversione della domanda, siano stati rispettati i termini previsti dalle disposizioni specifiche vigenti per optare per la compensazione in luogo del rimborso (in particolare ex art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997). Va infatti ricordato che il contribuente può modificare l'originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, solo mediante una dichiarazione integrativa, senza che sia configurabile una revoca implicita, da presentarsi entro l'anno successivo alla maturazione del credito medesimo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione esclude l'illimitata possibilità di revoca della scelta del rimborso, originariamente effettuata (Cass. n. 1946 del 2022). Il motivo non coglie quindi la ratio della decisione la quale si limita a prendere atto della sussistenza del credito e, per quanto concerne la questione posta al suo vaglio, ad affermare la legittimità della cartella essendo stata presentata originariamente dal contribuente domanda di rimborso. 3. In relazione alla seconda censura, va evidenziato che nella specie si è al cospetto della cd. doppia conforme con conseguente inammissibilità del motivo. Com'è noto, nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con nnodif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.n. 26774 del 2016, da ultimo Cass. n. 8320 del 2022). Nulla di tutto questo risulta essere stato posto in essere ad opera del ricorrente. La decisione, peraltro, espressamente richiama la sentenza della Corte di Cassazione pertanto nessuna omissione vi è stata. 4.In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 7800,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi