CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00349/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MIGANI Osvaldo - imputato, per quanto qui rileva, dei reati di cui agli artt. 544-bis e 544-ter - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 03/02/2023 (con cui la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Rimini, escludendo il reato di cui all'art. 544-bis con riferimento a due ipotesi, e dichiarando prescritti i reati contravvenzionali). In particolare, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per l'ipotesi di maltrattamento del cavallo di cui al capo a2, e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, sulla scorta di quanto riferito dall'operante in ordine alla presenza del cavallo in un box senza acqua, molto sporco e con ferri appuntiti: box che, al di là delle misurazioni effettuate, risultava "comunque incompatibile con le dimensioni dell'equino, che riusciva a muoversi faticosamente" (pag. 8 della sentenza impugnata; v. anche pag. 2, in cui si fa riferimento alla impossibilità per l'equino di sdraiarsi). Trattasi di percorso argomentativo immune da censure qui deducibili, che la difesa ha inteso confutare con le buone condizioni generali del cavallo rilevate in sede di affidamento in custodia: prospettazione che - oltre ad implicare una non consentita rivalutazione delle risultanze - non appare evidentemente idonea ad escludere la rilevanza penale delle condizioni in cui l'equino era stato rinvenuto al momento dell'accesso degli operanti; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi anche quanto alla residua censura, dal momento che la difesa ha contestato che il MIGANI fosse stato totalmente inadempiente all'ordinanza sindacale del 2009 (con cui gli era stato ingiunto di porre rimedio alla situazione degli animali), ma non ha in alcun modo superato l'assunto della Corte territoriale circa l'inesistenza di elementi positivamente valutabili (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il I, dicembre 2023 Il consigl re /estensore [OSCURATO:PERSONA]