CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17304/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 26/09/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cuiin data 26.9.2025 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale diPalermo in data 11.12.2024 di condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per ilreato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione apparentein relazione alla affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato a lui ascritto, è deltutto generico e non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata, che ha invecespecificamente argomentato sia in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato,sia in ordine al trattamento sanzionatorio;[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato suuna critica indeterminata del provvedimento impugnato, con la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]