CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Verona annullava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 28/06/2021 a seguito di convalida di sequestro preventivo effettuato d'urgenza dalla Guardia di Finanza il 22/06/2021, limitatamente alla somma di 18.000 euro e ne disponeva la restituzione all'avente diritto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 240-bis cod.proc.pen. argomentando che il Tribunale del riesame era incorso in errore di diritto laddove ha ritenuto necessario per il sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ex art. 240 bis c.p. il presupposto del nesso di pertinenzialità con il reato presupposto, presupposto necessario solo nel sequestro impeditivo ex art. 321 comma. 1 cod.proc.pen; ciò che rileva, nel sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione, è una presunzione (relativa) di illecito accumulo nel caso dei reati compresi nel catalogo individuato dal legislatore- tra i quali rientra il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 - e che abbiano la disponibilità di beni di cui non riescano a giustificare l'acquisto con le proprie risorse lecite esistenti al tempo dell'ingresso della res nel patrimonio. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. per carenza nell'argomentare logico del Tribunale ed errore di diritto e di fatto proprio alla luce della documentazione offerta dalla difesa, evidenziando che, nella specie, la presunzione di illecita provenienza non poteva ritenersi vinta in assenza di specifiche e verificate allegazioni atteso che quelle difensive non erano conformi "al paradigma fornito da codesta Corte circa il contenuto dell'onere di allegazione contraria spettante al prevenuto". Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente ( Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez.2, n.5807 dell 8/01/2017, Rv.269119). 2. Nella specie, il ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento impugnato (pag 5 e 6 dell'ordinanza impugnata). 3. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il