CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 15357/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiBirritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata il 02/03/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di SantoroItalia, per la quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lecce, decidendo in sede diriesame, proposto ex art. 324 cod. proc. pen. nell’interesse di Italia Santoro avverso ildecreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava il provvedimento impugnato e condannava laricorrente al pagamento della procedura.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Lecce propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vergine, difensore di fiducia di Italia Santoro, articolando quattro motivi.2.1. Con primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge, sotto il profilo dellaerronea applicazione degli artt. 325, 335, commi 1 e 2, e 407, comma 3, cod. proc. pen.Al riguardo, rileva la ricorrente come il Tribunale, a fronte della deduzione difensiva, purdando atto della assenza di provvedimenti di proroga delle indagini preliminari in relazionealle iscrizioni nel registro di notizie di reato di data 23 agosto 2019 e 24 settembre 2019, siapoi erroneamente giunto a ritenere la utilizzabilità degli atti assunti dopo la scadenza deltermine delle indagini.In ricorso si rileva vieppiù come, pur individuandosi il termine semestrale della secondaiscrizione al 26 maggio 2020, e pur tenendo conto della sospensione dei termini di 64 giorniin ragione della normativa Covid, l’informativa di p.g. del 17 settembre 2020 - nonmeramente riepilogativa della attività svolta - evidenzasse atti ed intercettazioni compiutianche nei mesi successivi, di giugno, luglio, agosto e settembre 2020.Il Tribunale avrebbe poi errato nel valorizzare la successiva iscrizione nel registro acarico di altri indagati, atteso che il termine di indagine deve ritenersi decorrere, per ciascunindagato, dalla data di iscrizione del suo nome nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.Lamenta poi come il Tribunale, nel dare rilievo, ai fini della utilizzabilità dei successiviprincipi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (richiamata in ricorso, a pag. 5),secondo cui, solo in ipotesi di reato ulteriore e diverso rispetto a quello già iscritto, potràprocedersi a nuova iscrizione, altrimenti dovendosi procedere a mero aggiornamento dellanotizia di reato già iscritta, dalla cui data di iscrizione dovrà dunque, pur sempre, esserecomputato il termine di indagine.Nella specie, trattandosi di illegittima duplicazione della iscrizione della medesimanotitia criminis, avendo omesso il Tribunale di verificare l’effettiva ‘novità’ dei fatti oggetto diiscrizione del 6 ottobre 2020 (rispetto a quelli del 23 agosto 2019 e del 24 settembre 2019),sarebbero dunque inutilizzabili gli atti di indagine compiuti oltre la scadenza dell’originariotermine, da computarsi con riferimento alla prima iscrizione.2.2. Con secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, sotto il profilo dellaerronea applicazione degli artt. 325, 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen.Al riguardo, deduce nullità del decreto di sequestro per difetto di autonoma valutazionein relazione al fumus commissi delicti ed al periculum in mora e conseguente illegittimaintegrazione della stessa ad opera del Tribunale del riesame.In particolare, rileva la ricorrente di avere dedotto specificamente, in sede di istanza diriesame, la motivazione essere meramente apparente, in quanto ripetitiva e riproduttiva dellarichiesta avanzata dalla Procura, senza alcuna valutazione autonoma; evidenzia, quindi,come le parti di motivazione del provvedimento di sequestro, ritenute dal Tribunale indicativedi una rielaborazione del primo giudice, siano un ‘sostanziale copia-incolla della richiestacautelare’, per come verificabile attraverso un mero confronto degli atti.Il Tribunale avrebbe dunque dovuto dichiarare la nullità del provvedimento del Giudiceper le indagini preliminari.2.3. Con terzo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge, sotto il profilo dellaerronea applicazione degli artt. 325 cod. proc. pen. e 110, 640-bis cod. pen.In particolare, la ricorrente censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che lamancata attivazione di mezzi di impugnazione avverso la ordinanza di applicazione delladiversa misura cautelare personale potesse esplicare effetti sulla misura cautelare reale esui suoi presupposti.Al riguardo, richiamando giurisprudenza di legittimità, la ricorrente rileva come lapreclusione del giudicato cautelare sia destinata a spiegare limitati effetti solo nel singoloprocedimento incidentale.Inoltre, deduce che proprio l’ampiezza della motivazione dedicata dal Tribunale allasussistenza del fumus e del periculum, nonché l’inserimento di valutazioni - prima inesistenti–, in punto di personalità e propensione a delinquere della Santoro, testimonino la‘creazione’ di tali elementi solo in sede di riesame.2.4. Con quarto motivo, la ricorrente deduce violazione di legge, sotto il profilo dellaerronea applicazione degli artt. 325, 322-ter cod. proc. pen. e 640-quater cod. pen.Al riguardo, deduce erronea applicazione dei principi di diritto affermati da Sez. UniteMassini.In particolare, rileva come dalla lettura dei capi di imputazione (capi 4, 18 e 25) emergache beneficiarie delle contestate frodi erano la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]. e laRivabella s.r.l. e come, anche nei confronti delle predette, fosse stato disposto il sequestrodelle somme indicate nei relativi capi di imputazione, a riprova dell’effettivo incameramentodelle stesse. Nessuna somma avrebbe, dunque, potuto essere sequestrata alla Santoro,Insta pertanto per l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve trovare accoglimento limitatamente al quarto motivo.1.1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico.Invero, secondo giurisprudenza costante di questa Corte deve ritenersi affetto daaspecificità il motivo con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senzadedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza" ai fini dell'adozione delprovvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 2,n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218 – 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015,Calabrese, Rv. 262011 – 01), in quanto gli elementi di prova in ipotesi acquisitiillegittimamente sono destinati a diventare irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.Nella specie, non risulta in alcun modo allegata, men che meno illustrata, l’incidenzadella eventuale eliminazione degli atti di cui si assume la inutilizzabilità sul ragionamentooperato in punto di fumus: a ben vedere, poi, prima ancora che ogni deduzione di decisivitàdegli elementi, manca finanche, nella formulazione del motivo, la individuazione degli attiche si assumono inutilizzabili.1.2. Il motivo risulta, poi, vieppiù aspecifico ed eccentrico rispetto al provvedimentoimpugnato, laddove non si confronta con la ricostruzione effettuata dal Tribunale, in cui si èdata evidenza del fatto che, nel tempo, si è proceduto ad aggiornamenti e nuove iscrizioni dinotizie di reato, così come delle tempistiche delle nuove iscrizioni e delle successiveproroghe (vds. pagg. 11-14 del provvedimento impugnato).2. Il secondo motivo é aspecifico e manifestamente infondato.Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari abbiaeffettuato un’autonoma valutazione del fumus e del periculum, rilevando come la tecnicamotivazionale adottata (il richiamo mediante incorporazione di ampi passaggi della richiestadi misura cautelare) fosse giustificata dalla complessità ed ampiezza delle indagini.2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in termini generali, che la motivazioneper relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) facciariferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cuimotivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimentodi destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenutosostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenutecoerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascrittonel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed,eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione odell’impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01; Sez. 3, n.30591 del 07/04/2025, Colamussi, non mass.; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv.274252 - 01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839 - 01; Sez. 6, n. 48428del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248 – 01).Nell’ambito di queste coordinate ermeneutiche, si è ulteriormente chiarito, con specificoriferimento alla tecnica redazionale del “copia-incolla”, e con riguardo al tema delleordinanze cautelari personali (ma i medesimi principi sono validi anche per le cautele reali,parte del giudice deve ritenersi assolta quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica delcd. copia-incolla, esponga elementi indicativi della valutazione critica della richiestacautelare (Sez. 4, n. 31646 del 27/03/2018, Nuhaj, Rv. 273429 - 01; Sez. 2, n. 25750 del04/05/2017, Persano, Rv. 270662 - 01; Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, Aliperti, Rv. 268523- 01).In particolare, è stato chiarito che valutazione autonoma non vuol dire valutazionediversa o difforme, ben potendo quindi farsi ricorso alla incorporazione, più o meno estesa,di altro atto o provvedimento, con condivisione delle considerazioni già svolte da altri,essendo sufficiente che emerga la conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario,una rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio giurisdizionale (Sez. 4, n. 70 del24/09/2018, Pedato, Rv. 274403 – 01).2.2. Nella specie, il Tribunale dà atto che il giudice per le indagini preliminari, purincorporando lo schema argomentativo della richiesta cautelare, ha rielaborato in pienaautonomia le conclusioni del Pubblico ministero, «valorizzando soprattutto la presenza delleintercettazioni» (vds. pagg. 17-18 del provvedimento impugnato e pagg. 124-131 deldecreto) ed ha tratto le sue personali conclusioni, qualificando per ciascun indagato il tenoredel relativo apporto nella fattispecie di truffa aggravata, indicando, quanto alla Santoro, cheella era ‘fidata segretaria’ ed ‘esecutrice’ dei compiti del Barone (vds. pag. 18 delprovvedimento impugnato).Alla luce delle superiori considerazioni in fatto e in diritto, dunque, la questione postadalla ricorrente non può essere risolta in termini quantitativi, confrontando cioè il numero dipagine dedicate alla “incorporazione”, nella misura cautelare, degli atti di indagine o dellarichiesta del Pubblico ministero, con il numero di righe dedicate dal giudice alla propriavalutazione dei fatti, tanto più quando, come nel caso di specie, la “incorporazione” è statafunzionale ad una ricostruzione della vicenda che non viene nemmeno contestata nella suadimensione fattuale.Come visto, invero, l’adesione del giudice alle risultanze investigative non richiedeformule particolarmente articolate, essendo piuttosto vero il contrario, ossia che, quando ilgiudice ritiene i fatti autoevidenti, ben può utilizzare, a fini ricostruttivi del fatto, il metododella incorporazione o la tecnica redazionale del copia-incolla.D’altro canto, la deduzione della mancanza di autonoma valutazione del giudiceimpone anche, alla parte che se ne lamenta, di specificare le ragioni per le quali i fatti in talmodo ricostruiti richiedevano un particolare vaglio critico che sarebbe, in tesi, mancato. Inaltre parole, quando il giudice ritiene che non vi sono elementi per contrastare laricostruzione dei fatti emergente dalle informative di polizia giudiziaria o che comunque talericostruzione non si presta a critiche di sorta, la sua adesione può essere censurata solo seil ricorrente indica o allega criticità specifiche, emergenti da quegli stessi atti, in tesitotalmente neglette e che provano che le formule adesive sono state utilizzate per eludere ildovere di valutare tali criticità (Sez. 3, n. 34481 del 16/09/2025 Catoi, Rv. 288779 – 01; Sez.5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022 Raggi, Rv. 282539 – 01).Per quanto sopra argomentato, la ricorrente risulta essersi sottratta anche a tale onereed il motivo sul punto formulato risulta, anche sotto tale profilo, privo della necessariaspecificità.3. Il terzo motivo è in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato.In particolare, il motivo risulta privo di specificità nella parte in cui, estrapolando dallamotivazione della ordinanza impugnata la frase con cui il Tribunale dà atto della mancataimpugnazione della misura cautelare personale per sostenere la erronea applicazione deiprincipi di diritto affermati dalla giurisprudenza in tema di efficacia del giudicato cautelare,non si confronta con la rilevanza di tale dato nella trama argomentativa del provvedimento enon effettua la cd. prova di resistenza.Il motivo risulta vieppiù manifestamente infondato nella misura in cui lamenta laillegittima integrazione della motivazione da parte del Tribunale, finendo così per reiterare lacensura di cui al secondo motivo, per il quale si rinvia alle considerazioni svolte al punto 2. 4. Risulta invece fondato il quarto motivo.4.1. [OSCURATO:PERSONA] hanno ritenuto illegittimo, in caso di pluralità diconcorrenti, il ricorso, ai fini della confisca diretta o per equivalente avente ad oggettodenaro costituente prezzo o profitto del reato (ma il principio vale, per come esplicitato nellastessa pronuncia, anche per il sequestro prodromico), ad ogni forma di solidarietà passivafra i correi e ad automatismi e semplificazioni probatorie da essa derivanti.In particolare, nel ribadire che la confisca è misura sottoposta al controllo diproporzione a prescindere dalla sua formale "etichetta”, soffermandosi sulle indicazioni dellaCorte costituzionale circa la connotazione ‘punitiva’ delle confische che infliggono all'autoredell'illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore all'ingiusto vantaggioeconomico ricavato dall'illecito, le Sezioni Unite, con la sentenza citata, hanno rilevato ladiversa incidenza del principio di proporzione in relazione all’oggetto ed alla funzionedell’ablazione. In tal senso è stato quindi precisato che, se l'ablazione non è diretta ad unmero ripristino, ma assume connotati punitivi, il controllo di proporzionalità ha una valenzaretrospettiva, con particolare riguardo alla proporzione della sanzione complessivamenteirrogata rispetto alla gravità del singolo fatto, mentre, se l'ablazione è diretta al ripristino dellasituazione anteriore all'illecito, il controllo di proporzionalità ha una valenza prospettica ed èvolto a verificare la congruità del mezzo - cioè della misura- rispetto al fine.Inoltre, dopo aver affermato che il tema della quantificazione del prezzo o del profittoconseguito da ciascun compartecipe nel reato è un tema del processo, e, in particolare, untema oggetto di prova, le Sezioni Unite hanno rilevato come si tratti di accertamento chedeve essere compiuto caso per caso, in concreto, e rispetto al quale è possibile individuareuna massima di esperienza - e cioè che chi partecipa alla commissione di un reatogeneratore di lucro lo fa per conseguire personalmente un vantaggio che, nella maggioreparte dei casi, ha una sua consistenza economica - la cui affidabilità tuttavia deve essereverificata attraverso «indici di verifica», che le stesse Sezioni Unite individuano a titoloesemplificativo, quali la situazione concreta, i rapporti tra i correi, il senso, il tempo, lecondizioni e il contenuto dell'accordo di compartecipazione, il ruolo, le aspettative e lacondotta in concreto compiuta del singolo rispetto al piano organizzativo del reato.Viene così giustificata, in esito a tale verifica, una regola di chiusura, che consente diripartire il vantaggio derivante dal singolo reato in parti uguali tra i correi nel solo caso in cuisia stato "provato" il conseguimento, da parte del singolo partecipe, di una quota di profitto odi prezzo del reato, ma, al tempo stesso, nessuna delle parti sia stata in grado di quantificarein concreto il vantaggio tratto da ciascuno.4.2. Orbene, nella specie, sul punto la motivazione risulta priva dei requisiti minimi dicoerenza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice, integrando il denunciato vizio di violazione di legge (ex plurimis, Sez. 2,n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017,Napoli e altro, Rv. 269656- 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 -01).Invero, il Tribunale ha ritenuto non essere stata raggiunta, in questa fase, ladimostrazione «della concreta percezione di questa o di quella somma da parte deicoindagati persone fisiche, tra cui la Santoro», motivo per cui ha fatto ricorso allaapplicazione del criterio di ripartizione in parti uguali (vds. pag. 59 della ordinanza).Nel prosieguo del provvedimento, tuttavia, il Tribunale ha rilevato l’avvenuto «rintracciodel profitto, in denaro, rispetto alla società Rivabella», tanto da ritenere, in relazione al capo25), che «il sequestro non va[da] ulteriormente proseguito nei riguardi della Santoro» (pag.59 della ordinanza).Inoltre, ha esposto che il profitto del reato di cui al capo 4) è stato rinvenuto nelladisponibilità della società [OSCURATO:SOCIETA] e che, pertanto, anche in questo caso, «deve ritenersidi escludere la sequestrabilità del corrispettivo valore pro quota […] nei confronti dellaSantoro» (pag. 60 della ordinanza).Nelle considerazioni svolte risulta, dunque, una frattura logica che rende noncomprensibile il ragionamento operato e non intelligibili le ragioni del mantenimento delsequestro (che invero ha trovato integrale conferma in esito al procedimento di riesame). La ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Leccecompetente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competenteai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente