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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14763/2026

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inistratore protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1835/24, depositatail 20/06/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2677/2025Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 14763/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inistratore protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1835/24, depositatail 20/06/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2677/2025Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 14763/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14763/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris