CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35921/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27780 del ruolo generale dell'anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale su foglio allegato, presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 68, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi„ n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 16954/2021, depositata in data 16 giugno 2021; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del 29 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa Con sentenza 16 giugno 2021, n. 16954, questa Corte ha pronunciato sul ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia- 2c4.1- Romagna n. 3379/19/2017, depositata 1'11 dicembre 42eitte, ed ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e compensato le spese di lite. Dalla contenuto della suddetta pronuncia si evince che: la controversia aveva origine dalla notifica di un avviso di irrogazione delle sanzioni alla suddetta società, quale gestore di apparecchi da gioco, per omessa regolarizzazione di fatture relative ai compensi corrisposti ai titolari degli esercizi presso i quali erano state installate le macchine da gioco, in quanto erroneamente tali compensi erano stati considerati esenti da iva; il giudice di appello,, confermando la decisione del giudice di primo grado, aveva rigettato l'appello dell'amministrazione finanziaria, avendo evidenziato che le attività svolte dall'esercente erano accessorie rispetto a quelle di raccolta delle giocate e, in quanto tali, erano assoggettate al regime dell'esenzione proprio di queste ultime. Con la citata pronuncia, questa Corte ha accoll:o il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate, in particolare: ha disatteso l'eccezione di giudicato esterno prospettato dalla società; ha, inoltre, precisato, accogliendo i1 primo motivo di ricorso, che, stante la riserva della gestione del gioco in capo ai c:oncessionari, cui è consentito di affidare a terzi l'attività di raccolta delle giocate, solamente alle operazioni relative a tale attività andava riconosciuta l'esenzione dall'imposta che, dunque, trovava applicazione solo nell'ambito dei rapporti tra concessionario ed esercente e di quelli tra il concessionario ed il gestore, non essendo configurabile un'attività di raccolta delle giocate posta in essere da soggetti privi di affidamento diretto da parte del concessionario, non potendo il soggetto cui era stato affidato tale compito dal concessionario affidarlo a sua volta a terzi. Avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la revocazione affidato a due motivi di censura, illustrati con successiva memoria, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha deposito le proprie conclusioni ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per avere omesso di rinviare al giudice del merito per l'esame delle questioni prospettate dinanzi al giudice del gravame e da questo ritenute assorbite. In particolare, evidenzia parte ricorrente che sia nel primo che nel secondo grado di giudizio aveva prospettato l'illegittimità della sanzione irrogata non solo sotto il profilo della applicabilità, anche nei rapporti tra gestore ed esercente„ dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 6), d.P.R. n. 633/1972, ma anche per la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della sanzione, attesa la situazione di oggettiva incertezza della norma tributaria. Evidenzia, inoltre, che, mentre il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società sulla base della considerazione che l'attività di raccolta delle giocate era una filiera costituita da tre soggetti (concessionario, gestore ed esercente), ognuno dei quali svolge una funzione essenziale ai fini del funzionamento della raccolta delle scommesse, il giudice del gravame aveva risolto la questione, in modo pur sempre favorevole alla società, sulla base della considerazione che anche le obbligazioni accessorie a quella principale dell'esercente sono dirette a rendere possibile la funzionalità del sistema: in entrambi i casi, le pronunce aveva ritenuto implicitamente assorbita la questione, proposta in primo grado e riproposta in appello, della disapplicazione della sanzione per incertezza obiettiva della normativa di riferimento. Lamenta, quindi, parte ricorrente che la pronuncia oggetto di revocazione sarebbe incorsa nel vizio revocatorio di cui all'art. 395, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., avendo accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate e deciso nel merito la controversia, rigettando il ricorso originario, nonostante l'errore percettivo, risultante dagli atti, della non necessità di rinviare al giudice del merito per l'esame della ulteriore questione circa la disapplicazione della sanzione, rimasta assorbita. Il motivo è inammissibile. In termini generali, va osservato che la previsione di cui all'art. 395, comma primo, n. 4), cod. proc. civ.„ cui fa espresso richiamo l'art. 391bis, comma primo, cod. proc. civ. (che ha introdotto la possibilità di proporre ricorso per revocazione anche avverso le sentenze della Corte di cassazione) circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato (Cass. civ. 28 settembre 2018, n. 23502), risolvendosi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (cfr., tra le tante, Sez. U, nn. 13181/2013; 2008/26022; nonchè Cass., n. 22569/2013).Si è, peraltro, precisato che l'errore di fatto, idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice per situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività, e deve, inoltre, avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche ed essere essenziale e decisivo. Si è anche ritenuto che l'errore revocatorio sia configurabile nell'ipotesi di omessa percezione dell'esistenza di un motivo di ricorso, così come delle questioni sulle quali il giudice d'appello abbia mancato di pronunciarsi perchè assorbite, anche implicitamente, dalla decisione di altri motivi (Cass. civ., n. 11937/2002; Cass. civ., n. 22373/2014; Cass. civ., n. 23833/2015). È vero, come evidenziato da parte ricorrente, che con particolare riferimento alla mancata pronuncia su questioni assorbite nel giudizio di merito, è stato inoltre precisato che la eventuale mancata riproposizione della questione in sede di legittimità non incide negativamente sulla "decisività" del detto errore di fatto, posto che sulle questioni sollevate nel giudizio di merito e non riproposte in sede di legittimità all'esito della declaratoria di assorbimento pronunciata dal giudice d'appello (anche implicitamente), non si forma giudicato implicito (Cass. Sez. U, n. 23833/2015; Cass., sent. n. 7988/2018; sent. n. 26479/2016). Va, tuttavia precisato che, anche in questo specifico ambito, la possibilità di pronunciare la revocazione esige che sia verificabile che la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto evidente risultante dagli atti o documenti di causa. A tal proposito, è stato precisato (Cass. civ., 22 novembre 2006, n. 24856) che l'errore di fatto che può condurre alla revocazione di una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione deve comunque riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, e cioè gli atti che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, ed è necessario che incida unicamente sulla sentenza di legittimità. Infatti, qualora l'errore fosse configurabile come causa determinante della pronuncia impugnata in cassazione, il correlato vizio potrebbe essere fatto valere esclusivamente con i rimedi proponibili contro la sentenza di merito (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 561 del 2000; C:ass. n. 9396 del 2006; n. 3190 del 2006; n. 13915 del 2005; n. 12283 del 2004; n. 2597 del 2004; n. 12742 del 2003). In particolare, al fine che qui interessa, costituiscono atti "interni": quelli conseguenti alla proposizione del ricorso (ad esempio, il deposito ex art. 369 c.p.c., comma 1, e il controricorso con eventuale ricorso incidentale); tutti gli atti che vanno depositati assieme al ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, nonc:hé il fascicolo di ufficio (art. 369 c.p.c., comma 3), ma esclusivamente nei casi in cui la Corte debba esaminarli direttamente con propria autonoma indagine di fatto, senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, in quanto siano stati dedotti errores in procedendo, ovvero perché siano emerse questioni processuali rilevabili ex officio. Pertanto, non rientra in detta nozione, e non è configurabile quale errore di fatto da parte della Corte di cassazione, rilevante ex art.395 c.p.c., n. 4, quello che concerne un atto che, sebbene faccia parte del fascicolo di ufficio, sia stato già esaminato dal giudice di merito e riconsiderato solo in via mediata dal giudice di legittimità in funzione dell'esame delle censure prospettate con i motivi di ricorso (tra le molte, Cass. n. 9396 del 2006; n. 17745 del 2005; n. 2597 del 2004; cfr. anche Cass. n. 3928 del 1999). Ciò precisato, va osservato che né la pronuncia del giudice del gravame, oggetto del ricorso di cassazione, né gli atti di parte (ricorso e controricorso di quel giudizio) contenevano un riferimento alla circostanza che parte ricorrente aveva prospettato anche la questione della disapplicazione della sanzione per sussistenza di obiettive condizioni di incertezza della normativa di riferimento, sicchè non può ragionarsi in termini di errore percettivo in sede di pronuncia di questa Corte che, in accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha ritenuto di dovere decidere nel merito, non essendo prospettabile, in tal caso, un errore di fatto evidente in ordine alla sussistenza di questioni di merito non decise in quanto implicitamente assorbite. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per mancata valutazione di un precedente giudicato esterno. Evidenzia parte ricorrente che la pronuncia di questa Corte aveva disatteso l'eccezione di giudicato esterno in base all'errore presupposto che i giudicati si riferivano a giudizi instaurati dagli esercenti, ma tale considerazione non sarebbe corretta, in quanto fondata sulla negazione di un fatto incontestabile, cioè la coincidenza tra le operazioni e l'oggetto del precedente giudicato e quelle sottostanti alla pretesa sanzionatoria avanzata nell'atto di irrogazione delle sanzioni oggetto del giudizio. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha precisato che l'errore di fatto non deve cadere su di un punto controverso, sul quale il giudice si sia pronunciato, e deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza la necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche (Cass. 1999/6388; 1999/9120; 2002/15522; 2004//23592; 2006/7812; 2007/2713), con la conseguenza che l'errore di fatto, quale errore mera mente percettivo (Cass. 2008/5075), non può concernere l'attività valutativa, da parte del giudice, di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cass. 94/9979; 2000/314; 2005/6198; 2006/14766) e quindi l'erroneo apprezzamento di risultanze processuali (Cass.2000/14840; 2003/15466; 2006/10807), o il vizio di ragionamento sui fatti assunti, ricorrendo in tali ipotesi errore di giudizio (Cass.2008/5075), qualora i fatti segnalati abbiano formato oggetto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione (Cass.1998/4859; 1999/4145; 1999/4196; 2006/2478). Pertanto, l'attribuzione ad una sentenza di efficacia di giudicato in un giudizio diverso da quello in cui la stessa è stata emanata, presuppone, per un verso, una interpretazione complessiva dell'intero contenuto della sentenza e, per altro verso, l'apprezzamento e la valutazione in diritto di tale contenuto; con il presente motivo parte ricorrente denuncia un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali e dell'asserito giudicato formatosi in seguito alle sentenze di altre Commissione tributarie regionali e, quindi, un errore di valutazione e di giudizio, e non di percezione, inidoneo a configurare nella specie un'ipotesi di errore di fatto revocatorio. D'altro lato, il motivo non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia revocanda. La Corte, pronunciando sulla questione dell'eccezione di giudicato esterno, ha precisato, in diritto, che, nel processo tributario, l'efficacia di giudicato esterno presuppone necessariamente l'identità delle parti, del petitum e della causa petendi e, correlativamente, ha evidenziato che, nel caso di specie, mancavano i presupposti, in quanto i giudizi erano stati instaurati dagli esercenti: dunque, proprio la mancata partecipazione, in quei giudizi, della società ricorrente, quale soggetto gestore, ha costituito il motivo per escludere che vi fosse identità di parti, avendo i giudizi in comune "i/ solo elemento di affrontare la medesima questione", sicchè nessun rilievo ha, invero, come invece sostenuto dalla ricorrente, l'identità del rapporto. In conclusione, i motivi di ricorso per revocazione sono inammissibili, con conseguente inammissibilità del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P,R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ul