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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17099/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6433/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] N. Sassani, in Roma, via XX Settembre, n. 3 - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1712/2018, 2022.

R61 pubblicata in data 10 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello.

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Lucca n. 596 del 2017 con la quale, in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era stata dichiarata l'inefficacia nei confronti di quest'ultima dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 13 dicembre 2008.

Il giudice di primo grado aveva aderito alla ricostruzione dei fatti prospettata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., secondo cui la costituzione del fondo era avvenuta allo scopo di sottrarre le garanzie patrimoniali alla predetta società, che vantava un credito di euro 450.000,00 nei confronti del Montemagni, avendo quest'ultimo garantito, mediante l'emissione di un assegno bancario, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a sua volta obbligata nei confronti della Nuber s.r.I., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alla realizzazione di un immobile e ricevuto anticipi per la somma di euro 1.846.000.000 in forza di contratto preliminare stipulato il 24 ottobre 2007.

La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione, confermando la sentenza di primo grado, disattendendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, reiterata da [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo sussistenti i presupposti per la revocabilità dell'atto a titolo gratuito.

2. Avverso la sentenza della Corte fiorentina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ..

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.

1. cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.

Secondo l'assunto dei ricorrenti, essendo [OSCURATO:SOCIETA]. creditrice nei confronti del solo Montemagni, l'azione revocatoria del fondo patrimoniale non dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario poiché non viene ad incidere anche nella sfera del comproprietario non debitore, ma consente soltanto di agire in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.

1.1. La censura è infondata.

1.2. La Corte territoriale ha fatto buon governo, nella specie, del consolidato principio secondo il quale la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa nei confronti dell'atto costitutivo, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio (Cass., sez. 3, 18/11/2011, n. 21494; Cass., sez. 1, 27/01/2012, n. 1242; Cass., sez. 3, 03/08/2017, n. 19330; Cass., sez. 6 - 3, 22/02/2022, n. 5768).

Peraltro, nel caso in cui, come quello in esame, l'azione revocatoria promossa dal creditore personale di uno dei coniugi abbia ad oggetto un fondo patrimoniale al cui atto costitutivo abbiano preso parte entrambi, il fondamento della legittimazione del coniuge non debitore è stato individuato nel fatto stesso di tale partecipazione e, quindi, nella indiscutibile configurabilità di un suo interesse, quale destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria.

Difatti, anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge riservato la proprietà dei beni, il conferimento nel fondo comporta l'assoggettamento degli stessi ad un vincolo di destinazione, con la costituzione di un diritto di godimento attributivo dei diritti e dei doveri di cui agli artt. 167 e ss. cod. civ., il cui venir meno per effetto dell'accoglimento della domanda revocatoria rappresenta un pregiudizio di per sé idoneo a rendere configurabile un interesse del coniuge non proprietario a partecipare al giudizio.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1 e 2 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nonché degli artt. 1936 e ss. cod. civ. e 1988 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

I ricorrenti sostengono che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, attraverso l'emissione dell'assegno, si è inteso stipulare un contratto di fideiussione, volendo [OSCURATO:SOCIETA]. essere garantita dal Montemagni in relazione al pagamento dovuto dalla Inghirame s.r.I., e che la sentenza, non rilevando la nullità ed inefficacia del negozio cambiario perché stipulato per causa non consentita dalla legge, sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 cod. civ.

2.1. Anche il secondo motivo è infondato.

2.2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia — nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento —, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 136 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ..

Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass., sez. 2, 19/04/1995, n. 4368; Cass., sez. 3, 22/11/2013, n. 26232; Cass., sez. 1, 24/05/2016, n. 10710; Cass., sez. 5, 25/1/2021, n. 1437): nel senso, cioè, che la nullità del patto di garanzia non incide sulla validità ed efficacia della promessa di pagamento.

I giudici fiorentini, non discostandosi dai superiori principi, hanno affermato che l'assegno rilasciato dal Montemagni a garanzia dell'obbligazione assunta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e non in adempimento di una obbligazione, è nullo perché contrario al regime di emissione e circolazione del titolo, ma, al contempo, correttamente riconosciuto, che tale nullità non esclude che il titolo possa valere come promessa di pagamento.

3. Con il terzo motivo si censura la decisione gravata per violazione dell'art. 1230 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Evidenziano i ricorrenti che dai documenti prodotti si evinceva che tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati stipulati due distinti contratti preliminari di compravendita, per effetto dei quali la prima si era obbligata a vendere alla seconda alcuni beni immobili.

Il primo contratto era stato concluso in data 24 ottobre 2007 e accompagnato dalla consegna di due assegni, emessi a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte dalla Inghirame; in data 1° marzo 2011 le parti avevano tuttavia sostituito gli originari accordi, novando le rispettive obbligazioni, ma non anche le «promesse di garanzia», tanto che l'assegno emesso dal Montemagni in occasione del primo preliminare era stato racchiuso in una busta consegnata al notaio. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era entrata in possesso dell'assegno rilasciato dal Montemagni in occasione del secondo preliminare, in assenza di specifica autorizzazione dell'emittente e in difetto di espresso consenso, ma, poiché con il secondo preliminare le parti avevano estinto le obbligazioni assunte nel 2007, sostituendole con altre di diverso oggetto, l'assegno bancario, in presenza di novazione oggettiva, non poteva neppure costituire promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ., dato che il rapporto sottostante a tale promessa era quello sorto in occasione del primo preliminare e non anche quello sorto con il preliminare del 1 marzo 2011.

La censura non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità per la novità della questione prospettata.

Si impone, sul punto, di osservare che la sentenza impugnata non si occupa di tale questione, né la indica tra quelle prospettate con i motivi di appello.

Invero, qualora con il ricorso per cassazione siano dedotte questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare la statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del motivo, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatti, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., sez. 1, 18/10/2013, n. 23675; cfr. pure: Cass., sez. 6-1, 13/06/2018, n. 15430).

I ricorrenti non hanno assolto tale onere e, pertanto, la sollevata questione relativa alla presunta novazione del rapporto negoziale deve ritenersi inammissibile.

4. Il ricorso, per l'infondatezza dei primi due motivi e l'inammissibilità del terzo, deve, quindi, essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del comma 1-bis del predetto art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6433/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] N. Sassani, in Roma, via XX Settembre, n. 3 - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1712/2018, 2022. R61 pubblicata in data 10 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Lucca n. 596 del 2017 con la quale, in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era stata dichiarata l'inefficacia nei confronti di quest'ultima dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 13 dicembre 2008. Il giudice di primo grado aveva aderito alla ricostruzione dei fatti prospettata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., secondo cui la costituzione del fondo era avvenuta allo scopo di sottrarre le garanzie patrimoniali alla predetta società, che vantava un credito di euro 450.000,00 nei confronti del Montemagni, avendo quest'ultimo garantito, mediante l'emissione di un assegno bancario, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a sua volta obbligata nei confronti della Nuber s.r.I., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alla realizzazione di un immobile e ricevuto anticipi per la somma di euro 1.846.000.000 in forza di contratto preliminare stipulato il 24 ottobre 2007. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione, confermando la sentenza di primo grado, disattendendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, reiterata da [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo sussistenti i presupposti per la revocabilità dell'atto a titolo gratuito. 2. Avverso la sentenza della Corte fiorentina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis. 1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. Secondo l'assunto dei ricorrenti, essendo [OSCURATO:SOCIETA]. creditrice nei confronti del solo Montemagni, l'azione revocatoria del fondo patrimoniale non dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario poiché non viene ad incidere anche nella sfera del comproprietario non debitore, ma consente soltanto di agire in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale. 1.1. La censura è infondata. 1.2. La Corte territoriale ha fatto buon governo, nella specie, del consolidato principio secondo il quale la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa nei confronti dell'atto costitutivo, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio (Cass., sez. 3, 18/11/2011, n. 21494; Cass., sez. 1, 27/01/2012, n. 1242; Cass., sez. 3, 03/08/2017, n. 19330; Cass., sez. 6 - 3, 22/02/2022, n. 5768). Peraltro, nel caso in cui, come quello in esame, l'azione revocatoria promossa dal creditore personale di uno dei coniugi abbia ad oggetto un fondo patrimoniale al cui atto costitutivo abbiano preso parte entrambi, il fondamento della legittimazione del coniuge non debitore è stato individuato nel fatto stesso di tale partecipazione e, quindi, nella indiscutibile configurabilità di un suo interesse, quale destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria. Difatti, anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge riservato la proprietà dei beni, il conferimento nel fondo comporta l'assoggettamento degli stessi ad un vincolo di destinazione, con la costituzione di un diritto di godimento attributivo dei diritti e dei doveri di cui agli artt. 167 e ss. cod. civ., il cui venir meno per effetto dell'accoglimento della domanda revocatoria rappresenta un pregiudizio di per sé idoneo a rendere configurabile un interesse del coniuge non proprietario a partecipare al giudizio. 2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1 e 2 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nonché degli artt. 1936 e ss. cod. civ. e 1988 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. I ricorrenti sostengono che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, attraverso l'emissione dell'assegno, si è inteso stipulare un contratto di fideiussione, volendo [OSCURATO:SOCIETA]. essere garantita dal Montemagni in relazione al pagamento dovuto dalla Inghirame s.r.I., e che la sentenza, non rilevando la nullità ed inefficacia del negozio cambiario perché stipulato per causa non consentita dalla legge, sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 cod. civ. 2.1. Anche il secondo motivo è infondato. 2.2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia — nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento —, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 136 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass., sez. 2, 19/04/1995, n. 4368; Cass., sez. 3, 22/11/2013, n. 26232; Cass., sez. 1, 24/05/2016, n. 10710; Cass., sez. 5, 25/1/2021, n. 1437): nel senso, cioè, che la nullità del patto di garanzia non incide sulla validità ed efficacia della promessa di pagamento. I giudici fiorentini, non discostandosi dai superiori principi, hanno affermato che l'assegno rilasciato dal Montemagni a garanzia dell'obbligazione assunta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e non in adempimento di una obbligazione, è nullo perché contrario al regime di emissione e circolazione del titolo, ma, al contempo, correttamente riconosciuto, che tale nullità non esclude che il titolo possa valere come promessa di pagamento. 3. Con il terzo motivo si censura la decisione gravata per violazione dell'art. 1230 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Evidenziano i ricorrenti che dai documenti prodotti si evinceva che tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati stipulati due distinti contratti preliminari di compravendita, per effetto dei quali la prima si era obbligata a vendere alla seconda alcuni beni immobili. Il primo contratto era stato concluso in data 24 ottobre 2007 e accompagnato dalla consegna di due assegni, emessi a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte dalla Inghirame; in data 1° marzo 2011 le parti avevano tuttavia sostituito gli originari accordi, novando le rispettive obbligazioni, ma non anche le «promesse di garanzia», tanto che l'assegno emesso dal Montemagni in occasione del primo preliminare era stato racchiuso in una busta consegnata al notaio. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era entrata in possesso dell'assegno rilasciato dal Montemagni in occasione del secondo preliminare, in assenza di specifica autorizzazione dell'emittente e in difetto di espresso consenso, ma, poiché con il secondo preliminare le parti avevano estinto le obbligazioni assunte nel 2007, sostituendole con altre di diverso oggetto, l'assegno bancario, in presenza di novazione oggettiva, non poteva neppure costituire promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ., dato che il rapporto sottostante a tale promessa era quello sorto in occasione del primo preliminare e non anche quello sorto con il preliminare del 1 marzo 2011. La censura non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità per la novità della questione prospettata. Si impone, sul punto, di osservare che la sentenza impugnata non si occupa di tale questione, né la indica tra quelle prospettate con i motivi di appello. Invero, qualora con il ricorso per cassazione siano dedotte questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare la statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del motivo, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatti, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., sez. 1, 18/10/2013, n. 23675; cfr. pure: Cass., sez. 6-1, 13/06/2018, n. 15430). I ricorrenti non hanno assolto tale onere e, pertanto, la sollevata questione relativa alla presunta novazione del rapporto negoziale deve ritenersi inammissibile. 4. Il ricorso, per l'infondatezza dei primi due motivi e l'inammissibilità del terzo, deve, quindi, essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del comma 1-bis del predetto art. 13,
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