CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 28185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 28 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 e 7 legge n. 895/67 e 697 cod. pen., al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il ricorrente censura la qualificazione giuridica del fatto di reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e la mancata derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90. Il motivo è inammissibile. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M. Rv. 278170). In particolare è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6 n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196 — 01). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M