CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17040/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella veste di liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo di impugnazione mediante il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., travisamento delle prove e dei fatti per omessa, illogica, apparente e contraddittoria motivazione, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del delitto in contestazione. Sotto un primo aspetto, il ricorrente assume che, erroneamente, la sua condotta non è stata ascritta, in quanto dovuta a mera colpa, al meno grave reato di bancarotta documentale semplice poiché, come era emerso dall'istruttoria svolta, egli si era semplicemente disinteressato dall'anno 2010 della società poi fallita, gravata solo da crediti erariali. Inoltre, l'imputato sottolinea che, a fronte dell'assenza della documentazione contabile successiva all'anno 2009, la Corte territoriale avrebbe dovuto argomentare circa la sussistenza non solo di una generica consapevolezza e volontà della condotta bensì di indici concreti idonei a denotare, in forza dei principi espressi nella giurisprudenza di legittimità, la ricorrenza del dolo c.d. specifico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. E' principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa — nell'ambito dell'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01). Ebbene, nella fattispecie per cui è processo al BARBATO è stato contestato il delitto di cui all'art. 216 I.fall. poiché, quale liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, "sottraeva, distruggeva in tutto o in parte con lo scopo di procurare a sé od ad altri un ingiusto profitto i libri e le scritture contabili o li teneva in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari", precisando, poi, nello stesso capo che "l'unico documento depositato presso la cancelleria fallimentare è un bilancio 2009 privo di nota integrativa e deposito". Tuttavia, a fronte di questa contestazione sostanzialmente alternativa delle due distinte ipotesi delittuose contemplate cui si è fatto riferimento, dall'istruttoria espletata sin dal giudizio di primo grado è emerso che le scritture contabili non sono state tenute nel lungo periodo di tempo che va dal 10 gennaio 2010 all'intervenuto fallimento nella data del 3 febbraio 2014. Dacché la condotta materiale accertata e ritenuta è stata quella rientrante nell'ambito della bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, condotta che deve essere sorretta, sul piano dell'elemento soggettivo, come si è evidenziato, dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. Peraltro, tale accertamento non è stato compiuto dalla Corte territoriale, che ha invero ritenuto sufficiente che l'imputato avesse consapevolezza delle modalità di tenuta delle scritture contabili e le avesse consapevolmente sottratte agli accertamenti della curatela fallimentare (pag. 4, terzultimo capoverso della decisione di secondo grado). 2. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame alla stregua dei principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.