CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 32719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale diMessina ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell’ammenda,condizionalmente sospesa, in relazione al reato di cui all’art. 4, secondo comma,legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 24 settembre 2021;rilevato che il ricorrente ha eccepito vizio di motivazione in ordine al diniegodella causa di non punibilità cui all’art. 131-bis cod. pen. e del beneficio della nonmenzione ai sensi dell’art. 175 cod. pen.;ritenuto che manifestamente infondata è la doglianza concernentel’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,adeguatamente motivata dal giudice di merito in ragione delle modalità e dellecircostanze spazio-temporali del porto del coltello (custodito nella tasca dellagiacca, pronto per un immediato uso, mentre l’imputato percorreva la viapubblica in orario notturno);ritenuto che non è consentito il motivo relativo all’omessa concessione dellanon menzione, posto che il beneficio non è stato specificamente richiesto alTribunale, innanzi al quale il difensore dell’imputato ha genericamente invocatola concessione dei “benefici di legge”; tanto meno in sede di ricorso la lagnanzarisulta corroborata dell’indicazione di puntuali argomentazioni a sostegno inrelazione ai parametri di cui agli artt. 175 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 10527del 27/02/2026, Compaore, Rv. 289701 – 01, secondo cui «In tema di ricorsoper cassazione, è inammissibile il motivo riguardante l'omessa motivazione, daparte del giudice di appello, del denegato riconoscimento del beneficio della nonmenzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nel caso in cui, afronte della decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diverso beneficiodella sospensione condizionale della pena, era stato proposto un motivo diappello con cui si era invocata, in assoluta carenza di argomentazioni a sostegno,la concessione "di tutti i benefici di legge", trattandosi di motivo viziato dainammissibilità originaria, per difetto di specificità»);considerato che alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]