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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 20530/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. in quanto, quale incaricato del Tribunale civile di Avezzano della vendita dell'immobile oggetto della procedura esecutiva n. 6/2006, si appropriava di cinque assegni bancari ricevuti dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA], aggiudicataria dell'immobile, versandoli su due conti correnti intestati, uno all'imputato, e l'altro alla moglie [OSCURATO:PERSONA].

Con la medesima sentenza è stata applicata al Paluzzi la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

L'imputato è stato, inoltre, condannato al risarcimento del danno subito dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale pari ad euro 500,00. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i vizi di violazione di legge e di omessa motivazione sulla specifica doglianza dedotta in appello in merito alla riqualificazione della condotta come truffa atteso che l'impossessamento del denaro era dovuto agli artifizi e raggiri posti in essere dal ricorrente.

Sulla base delle dichiarazioni della persona offesa può affermarsi che il Paluzzi, più che come delegato alla vendita, ha agito come consulente della persona offesa ed è proprio nell'ambito di tali rapporti che lo stesso ha indotto la donna al versamento delle somme in contestazione, in assenza di una vera e propria aggiudicazione e di un decreto di trasferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico, acriticamente reiterativo delle medesime questioni già dedotte in appello e volto a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto incompatibile con il perimetro riservato al giudizio di legittimità. 1.1 L'elemento distintivo tra i reati di peculato e truffa aggravata dall'abuso di potere o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio non va individuato nella precedenza cronologica o nella contestualità dell'appropriazione rispetto all'attività ingannatoria, bensì nelle modalità di acquisizione del possesso del denaro o del bene pubblico oggetto di appropriazione.

Sussiste, infatti, il delitto di peculato allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio fa proprio il bene di cui ha già il possesso o la disponibilità giuridica per ragioni del suo ufficio o del servizio, ricorrendo eventualmente all'artificio o al raggiro per occultare la commissione dell'illecito, per assicurarsi l'impunità o per appropriarsi del bene (Sez. 6, n. 46799 del 20/6/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 10309 del 22/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259507).

In tale ultimo caso, dunque, l'inganno o il raggiro integra una mera modalità con la quale viene posta in essere la condotta appropriativa (Sez. 6, n. 10680 del 21/09/1988, Barone, Rv. 179604) ovvero un "post factum" non punibile in quanto compiuti per conseguire un risultato ulteriore finalizzato all'occultamento o al perfezionamento della materiale appropriazione della "res (Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 08/03/2018, Alfieri, Rv. 273395).

Sussiste, invece, il delitto di truffa allorché il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sez. 6, n. 21314 del 05/04/2018, Prospero, Rv. 272949; Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256595).

Nel peculato, dunque, il possesso precede la condotta appropriativa e trova la sua causa nelle ragioni di ufficio o di servizio.

Gli artifici o la falsa documentazione non incidono sulla struttura del reato, ma servono per occultarlo.

Tale delitto si consuma, dunque, con l'appropriazione del bene o del denaro pubblico.

Diversamente, la truffa si consuma con il conseguimento del bene ottenuto con la frode o l'inganno, essendo in tale momento che il funzionario consegue l'ingiusto profitto con altrui danno.

In tal caso, infatti, gli artifici ed i raggiri costituiscono uno degli elementi costitutivi del reato e sono antecedenti all'appropriazione fraudolenta del bene altrui. 1.2 La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha legittimamente confermato la qualificazione della condotta ascritta al Paluzzi ai sensi dell'art. 314 cod. pen., ponendo l'accento sulle modalità del possesso del denaro, corrisposto dall'aggiudicatario all'imputato in ragione dell'incarico conferitogli dal Giudice dell'esecuzione.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1-ripiccione (}nna P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. in quanto, quale incaricato del Tribunale civile di Avezzano della vendita dell'immobile oggetto della procedura esecutiva n. 6/2006, si appropriava di cinque assegni bancari ricevuti dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA], aggiudicataria dell'immobile, versandoli su due conti correnti intestati, uno all'imputato, e l'altro alla moglie [OSCURATO:PERSONA]. Con la medesima sentenza è stata applicata al Paluzzi la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'imputato è stato, inoltre, condannato al risarcimento del danno subito dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale pari ad euro 500,00. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i vizi di violazione di legge e di omessa motivazione sulla specifica doglianza dedotta in appello in merito alla riqualificazione della condotta come truffa atteso che l'impossessamento del denaro era dovuto agli artifizi e raggiri posti in essere dal ricorrente. Sulla base delle dichiarazioni della persona offesa può affermarsi che il Paluzzi, più che come delegato alla vendita, ha agito come consulente della persona offesa ed è proprio nell'ambito di tali rapporti che lo stesso ha indotto la donna al versamento delle somme in contestazione, in assenza di una vera e propria aggiudicazione e di un decreto di trasferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico, acriticamente reiterativo delle medesime questioni già dedotte in appello e volto a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto incompatibile con il perimetro riservato al giudizio di legittimità. 1.1 L'elemento distintivo tra i reati di peculato e truffa aggravata dall'abuso di potere o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio non va individuato nella precedenza cronologica o nella contestualità dell'appropriazione rispetto all'attività ingannatoria, bensì nelle modalità di acquisizione del possesso del denaro o del bene pubblico oggetto di appropriazione. Sussiste, infatti, il delitto di peculato allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio fa proprio il bene di cui ha già il possesso o la disponibilità giuridica per ragioni del suo ufficio o del servizio, ricorrendo eventualmente all'artificio o al raggiro per occultare la commissione dell'illecito, per assicurarsi l'impunità o per appropriarsi del bene (Sez. 6, n. 46799 del 20/6/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 10309 del 22/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259507). In tale ultimo caso, dunque, l'inganno o il raggiro integra una mera modalità con la quale viene posta in essere la condotta appropriativa (Sez. 6, n. 10680 del 21/09/1988, Barone, Rv. 179604) ovvero un "post factum" non punibile in quanto compiuti per conseguire un risultato ulteriore finalizzato all'occultamento o al perfezionamento della materiale appropriazione della "res (Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 08/03/2018, Alfieri, Rv. 273395). Sussiste, invece, il delitto di truffa allorché il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sez. 6, n. 21314 del 05/04/2018, Prospero, Rv. 272949; Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256595). Nel peculato, dunque, il possesso precede la condotta appropriativa e trova la sua causa nelle ragioni di ufficio o di servizio. Gli artifici o la falsa documentazione non incidono sulla struttura del reato, ma servono per occultarlo. Tale delitto si consuma, dunque, con l'appropriazione del bene o del denaro pubblico. Diversamente, la truffa si consuma con il conseguimento del bene ottenuto con la frode o l'inganno, essendo in tale momento che il funzionario consegue l'ingiusto profitto con altrui danno. In tal caso, infatti, gli artifici ed i raggiri costituiscono uno degli elementi costitutivi del reato e sono antecedenti all'appropriazione fraudolenta del bene altrui. 1.2 La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha legittimamente confermato la qualificazione della condotta ascritta al Paluzzi ai sensi dell'art. 314 cod. pen., ponendo l'accento sulle modalità del possesso del denaro, corrisposto dall'aggiudicatario all'imputato in ragione dell'incarico conferitogli dal Giudice dell'esecuzione. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1-ripiccione (}nna P
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